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19.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 219/24 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 79/2004
dell’8 giugno 2004
che modifica l'allegato XIV (Concorrenza), il protocollo n. 21 (sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese) e il protocollo n. 24 (sulla cooperazione in materia di controllo delle concentrazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003 (1). |
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(2) |
Il protocollo n. 21 dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003. |
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(3) |
Il protocollo n. 24 dell'accordo non è stato in precedenza modificato dal Comitato misto SEE. |
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(4) |
Il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (2) è stato inserito nell'accordo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 78/2004 dell’8 giugno 2004 (3). |
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(5) |
L'articolo 13 e l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 non sono stati inseriti dalla decisione del Comitato misto SEE n. 78/2004 dell’8 giugno 2004. |
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(6) |
L'articolo 13 e l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 devono essere inseriti nell'accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 1 [regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio] dell'allegato XIV dell'accordo, il testo dell'adattamento di cui alla lettera a) è sostituito dal testo seguente:
«All'articolo 1, paragrafo 1, la frase “o le disposizioni corrispondenti di cui al protocollo n. 21 e al protocollo n. 24 dell'accordo SEE” va inserita dopo le parole “fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 22”;
inoltre, i termini “di dimensione comunitaria” vanno intesi come “di dimensione comunitaria o di dimensione AELS (EFTA)”;».
Articolo 2
Il testo dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 1 [regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio], del protocollo n. 21 dell'accordo è sostituito dal testo seguente:
«32004 R 0139: Articolo 4, paragrafo 4 e paragrafo 5, e articoli da 6 a 26 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (“regolamento comunitario sulle concentrazioni”) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).».
Articolo 3
Il protocollo n. 24 dell'accordo è modificato come segue:
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1) |
All'articolo 6 è inserito il seguente nuovo paragrafo 3: «3. Qualora la concentrazione incida sul commercio tra uno o più Stati membri della CE e uno o più Stati AELS (EFTA), la Commissione delle Comunità europee informa senza indugio l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) delle richieste ricevute dagli Stati membri conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004. Uno o più Stati AELS (EFTA) possono aderire alla richiesta di cui al primo comma qualora la concentrazione incida sul commercio tra uno o più Stati membri della CE e uno o più Stati AELS (EFTA) e rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati AELS (EFTA) che aderiscono alla richiesta. Dopo il recepimento di una copia della richiesta di cui al primo comma, tutti i termini nazionali relativi alla concentrazione sono sospesi negli Stati AELS (EFTA) fino a quando non sia stata presa una decisione in merito al luogo in cui la concentrazione verrà esaminata. Non appena uno Stato AELS (EFTA) abbia informato la Commissione e le imprese interessate che non intende aderire alla richiesta, cessa la sospensione dei relativi termini nazionali. Qualora la Commissione decida di esaminare la concentrazione, lo Stato o gli Stati AELS (EFTA) che hanno aderito alla richiesta non applicano più alla concentrazione la propria normativa nazionale in materia di concorrenza.» . |
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2) |
All'articolo 8 sono inseriti i seguenti nuovi paragrafi 4, 5 e 6: «4. A richiesta della Commissione delle Comunità europee l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) procede, nel suo territorio, ad accertamenti. 5. La Commissione delle Comunità europee ha diritto di farsi rappresentare e di partecipare attivamente agli accertamenti di cui al paragrafo 4. 6. Tutte le informazioni raccolte nel corso degli accertamenti sono trasmesse a richiesta alla Commissione delle Comunità europee subito dopo il loro completamento.» . |
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3. |
All'articolo 13, secondo comma, le parole «articolo 4, paragrafo 4 e paragrafo 5 e articolo 9, paragrafo 2 e paragrafo 6» sono sostituite dalle parole «articolo 4, paragrafo 4 e paragrafo 5, articolo 9, paragrafo 2 e paragrafo 6, e articolo 22, paragrafo 2». |
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
S. GILLESPIE
(1) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.
(2) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(3) Cfr. pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) È stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.