26.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 36/2004

del 23 aprile 2004

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 23/2004 del 19 marzo 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1873/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2011/2003 della Commissione, del 14 novembre 2003, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2145/2003 della Commissione, dell'8 dicembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (4),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32003 R 1873: Regolamento (CE) n. 1873/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003 (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 9),

32003 R 2011: Regolamento (CE) n. 2011/2003 della Commissione, del 14 novembre 2003 (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 15),

32003 R 2145: Regolamento (CE) n. 2145/2003 della Commissione, dell'8 dicembre 2003 (GU L 322 del 9.12.2003, pag. 5).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1873/2003, 2011/2003 e 2145/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 aprile 2004, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

P. WESTERLUND


(1)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 128.

(2)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 9.

(3)  GU L 297 del 15.11.2003, pag. 15.

(4)  GU L 322 del 9.12.2003, pag. 5.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.