26.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/4 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 36/2004
del 23 aprile 2004
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 23/2004 del 19 marzo 2004 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1873/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2011/2003 della Commissione, del 14 novembre 2003, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2145/2003 della Commissione, dell'8 dicembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (4), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:
«— |
32003 R 1873: Regolamento (CE) n. 1873/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003 (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 9), |
— |
32003 R 2011: Regolamento (CE) n. 2011/2003 della Commissione, del 14 novembre 2003 (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 15), |
— |
32003 R 2145: Regolamento (CE) n. 2145/2003 della Commissione, dell'8 dicembre 2003 (GU L 322 del 9.12.2003, pag. 5).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 1873/2003, 2011/2003 e 2145/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 aprile 2004, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (5).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
P. WESTERLUND
(1) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 128.
(2) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 9.
(3) GU L 297 del 15.11.2003, pag. 15.
(4) GU L 322 del 9.12.2003, pag. 5.
(5) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.