22004D0007

Decisione del Comitato misto SEE N. 7/2004, del 6 febbraio 2004, che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 22/04/2004 pag. 0052 - 0053


Decisione del Comitato misto SEE

N. 7/2004

del 6 febbraio 2004

che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato V dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 191/1999 del 17 dicembre 1999(1).

(2) La decisione n. 191/1999 ha introdotto nuovi adattamenti settoriali nell'allegato V (libera circolazione dei lavoratori) e nell'allegato VIII (diritto di stabilimento) in relazione al Liechtenstein, che devono essere modificati in conformità con l'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato a Lussemburgo il 14 ottobre 2003.

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro(2),

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 7 (decisione 93/569/CE della Commissione) dell'allegato V dell'accordo viene sostituito dal testo seguente:

"32003 D 0008: decisione 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro (GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16)."

Articolo 2

I testi della decisione 2003/8/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 febbraio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE(3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. Westerlund

(1) GU L 74 del 15.3.2001, pag. 29.

(2) GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16.

(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.