22004A1229(04)

Protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 388 del 29/12/2004 pag. 0006 - 0128


Protocollo

dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati "gli Stati membri", rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate "le Comunità", rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee,

da una parte, e

L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,

dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, e di conseguenza alla Comunità, il 1o maggio 2004,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (in appresso denominato "l’ASA") è stato firmato mediante uno scambio di lettere a Lussemburgo il 9 aprile 2001 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2004.

(2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato "il trattato di adesione") è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003.

(3) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione allegato al trattato di adesione, l’adesione dei nuovi Stati membri all’ASA dev'essere approvata tramite un protocollo dell'ASA.

(4) Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, dell’ASA, si sono svolte consultazioni per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia sanciti nell’ASA.

(5) Le modifiche apportate all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (in appresso denominato "AI"), adottate con decisione n. 1/2002 del Consiglio di cooperazione Comunità europea — ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del 30 gennaio 2002, in merito all'introduzione di due dichiarazioni comuni riguardanti il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino e alle modifiche del protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa, devono essere ugualmente apportate all’ASA.

(6) Le modifiche apportate all'AI adottate con decisione n. 2/2003 del Consiglio di cooperazione Comunità europea — ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del 22 dicembre 2003, relativa all'attuazione di una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca, devono essere ugualmente apportate all’ASA,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

SEZIONE I

PARTI CONTRAENTI

Articolo 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca (in appresso denominate "i nuovi Stati membri") sono Parti dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, firmato mediante scambio di lettere a Lussemburgo il 9 aprile 2001 e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni congiunte e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno.

Articolo 2

Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo riguardanti detta Comunità si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA.

ADEGUAMENTI AL TESTO DELL'ASA COMPRENSIVO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI

SEZIONE II

PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 3

Prodotti agricoli stricto sensu

1. L’allegato IV a dell’ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente protocollo.

2. L’allegato IV b dell’ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente protocollo.

3. L’allegato IV c dell’ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente protocollo.

4. All'articolo 27, paragrafo 3 dell’ASA è aggiunta la seguente lettera:

"d) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato IV d, in conformità del calendario seguente:

- il 1o gennaio 2004 ciascun dazio viene ridotto al 95 % del dazio NPF,

- il 1o gennaio 2005 ciascun dazio viene ridotto al 90 % del dazio NPF,

- il 1o gennaio 2006 ciascun dazio viene ridotto all’85 % del dazio NPF,

- il 1o gennaio 2007 ciascun dazio viene ridotto all’80 % del dazio NPF,

- il 1o gennaio 2008 ciascun dazio viene ridotto al 70 % del dazio NPF,

- il 1o gennaio 2009 ciascun dazio viene ridotto al 60 % del dazio NPF,

- il 1o gennaio 2010 ciascun dazio viene ridotto al 50 % del dazio NPF,

- il 1o gennaio 2011 i dazi rimanenti sono aboliti."

5. Il testo che figura nell’allegato IV del presente protocollo è aggiunto all’ASA e ne costituisce l’allegato IV d.

6. All'articolo 27 dell’ASA è aggiunto il seguente paragrafo:

"5. Per i prodotti il cui dazio tariffario preferenziale raggiunge, durante il processo di riduzione di cui al presente articolo, un valore residuo pari o inferiore all'1 percento, nel caso dei dazi ad valorem, o pari o inferiore a 0,01 EUR per kg (o per l'appropriata unità di misura specifica), nel caso dei dazi specifici, al raggiungimento di tale livello i dazi doganali sono eliminati."

Articolo 4

Prodotti della pesca

1. L’articolo 28, paragrafo 2, dell’ASA è sostituito dal seguente:

"2. L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale ed i dazi doganali applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunità, ad eccezione dei prodotti elencati nell’allegato V b dell’ASA, ai quali sono applicate le riduzioni tariffarie indicate nello stesso allegato."

2. L'espressione "Anno 3" nell'intestazione dell'ultima colonna delle tabelle riportate negli allegati V a e V b dell’ASA è sostituita dall'espressione "Anno 3 e successivi".

Articolo 5

Prodotti agricoli trasformati

1. L’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 3 dell'ASA è sostituito dal seguente:

"1. La Comunità e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I, II e III, in base alle condizioni ivi indicate."

2. La tabella che figura nell’allegato II del protocollo n. 3 dell’ASA è sostituita dalla tabella che figura nell’allegato V del presente protocollo.

3. Il testo che figura nell’allegato VI del presente protocollo è aggiunto al protocollo n. 3 dell’ASA e ne costituisce l’allegato III.

4. Nel protocollo n. 3 dell'ASA, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 4

Per i prodotti il cui dazio tariffario preferenziale raggiunge, durante il processo di riduzione di cui al presente protocollo, un valore residuo pari o inferiore all'1 %, nel caso dei dazi ad valorem, o pari o inferiore a 0,01 EUR per kg (o per l'appropriata unità di misura specifica), nel caso dei dazi specifici, al raggiungimento di tale livello i dazi doganali sono eliminati."

Articolo 6

Accordo sui vini

La tabella che figura nel paragrafo 1 dell’allegato I (accordo tra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, di cui all’articolo 27, paragrafo 4 dell’ASA) del protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’ASA per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, è sostituita dalla tabella che figura nell’allegato VII del presente protocollo.

SEZIONE III

NORME D'ORIGINE

Articolo 7

Il protocollo n. 4 dell’ASA sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa è modificato come segue:

1. Nell'"indice", al titolo II, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"— Articolo 3 Cumulo bilaterale nella Comunità"

2. Nell'"indice", al titolo II, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

"— Articolo 4 Cumulo bilaterale nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia"

3. All'articolo 3, il titolo è sostituito dal seguente:

"Cumulo bilaterale nella Comunità"

4. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"I materiali originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7."

5. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si considerano materiali originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7."

6. All'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), ed e), all'articolo 17, paragrafo 4, e all’articolo 31, paragrafo 1, i termini "Stato membro della CE" e "Stati membri della CE" sono sostituiti da:

"Stato membro della Comunità" e "Stati membri della Comunità".

7. L'articolo 15, paragrafo 1, nella versione italiana resta invariato come segue:

"1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi."

8. L'articolo 15, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno."

9. L'articolo 15, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

"7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2003. Le disposizioni del paragrafo 6 si applicano fino al 31 dicembre 2005 e possono essere rivedute di comune accordo."

10. L'articolo 18, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

"4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"EXPEDIDO A POSTERIORI",

"VYSTAVENO DODATEČNĚ",

"UDSTEDT EFTERFØLGENDE",

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT",

"VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT",

"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ",

"ISSUED RETROSPECTIVELY",

"DÉLIVRÉ A POSTERIORI",

"RILASCIATO A POSTERIORI",

"IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI",

"RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS",

"KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL",

"MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT",

"AFGEGEVEN A POSTERIORI",

"WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE",

"EMITIDO A POSTERIORI",

"IZDANO NAKNADNO",

"VYDANÉ DODATOČNE",

"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",

"UTFÄRDAT I EFTERHAND",

"ДОПОЛНИТЕЛНО ИЗДАДЕНО"."

11. L'articolo 19, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

"DUPLICADO",

"DUPLIKÁT",

"DUPLIKAT",

"DUPLIKAT",

"DUPLIKAAT",

"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ",

"DUPLICATE",

"DUPLICATA",

"DUPLICATO",

"DUBLIKĀTS",

"DUBLIKATAS",

"MÁSODLAT",

"DUPLIKAT",

"DUPLICAAT",

"DUPLIKAT",

"SEGUNDA VIA",

"DVOJNIK",

"DUPLIKÁT",

"KAKSOISKAPPALE",

"DUPLIKAT",

"ДУПЛИКАТ"."

12. L'articolo 30, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle monete nazionali degli Stati membri o dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati."

13. All'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 31, paragrafo 1, i termini "Commissione europea" sono sostituiti da "Commissione delle Comunità europee".

Articolo 8

1. L’allegato I del protocollo n. 4 dell’ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato VIII del presente protocollo.

2. L’allegato II del protocollo n. 4 dell’ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato IX del presente protocollo.

3. L’allegato IV del protocollo n. 4 dell’ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato X del presente protocollo.

Articolo 9

Dopo il protocollo n. 4 dell’ASA sono aggiunte le seguenti dichiarazioni congiunte:

"DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati"

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE IV

Articolo 10

OMC

L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 in relazione al presente allargamento della Comunità.

Articolo 11

Prova dell’origine e cooperazione amministrativa

1. Le prove dell’origine debitamente rilasciate o dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a condizione che:

a) l’acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'ASA;

b) la prova dell’origine e i documenti di trasporto siano stati emessi al più tardi il giorno precedente alla data dell’adesione;

c) la prova dell’origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell’adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l’importazione nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell’adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell’origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell’adesione.

2. L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni mediante cui è stato concesso lo status di "esportatore autorizzato" nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

a) tale disposizione sia prevista anche nell'accordo concluso precedentemente alla data dell'adesione tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità; e

b) gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di detto accordo.

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro un anno dalla data dell’adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell’ASA.

3. Le domande di controllo a posteriori delle prove dell’origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle competenti autorità doganali dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o degli Stati membri per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell’origine in questione e possono essere presentate da dette autorità per un periodo di tre anni dall’accettazione della prova dell’origine fornita loro a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 12

Merci in transito

1. Le disposizioni dell’ASA possono essere applicate alle merci esportate dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia in uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, purché tali merci siano conformi alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'ASA e alla data dell'adesione siano in viaggio oppure si trovino in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o nel nuovo Stato membro in questione.

2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell’adesione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell’origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.

Articolo 13

Contingenti per il 2004

Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1o maggio 2004.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

SEZIONE V

Articolo 14

Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell’ASA.

Articolo 15

1. La Comunità, il Consiglio dell’Unione europea a nome degli Stati membri e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia procedono all’approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.

2. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 16

1. Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione, purché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data.

2. Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.

3. Qualora gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro il 1o maggio 2004, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o maggio 2004.

Articolo 17

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 18

Il testo dell'ASA, comprensivo degli allegati e dei protocolli che ne costituiscono parte integrante, e l'atto finale con le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese e tali testi fanno fede come i testi originali. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede all’approvazione di tali testi.

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