22004A0326(01)

Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica del Kazakstan nel settore della sicurezza nucleare

Gazzetta ufficiale n. L 089 del 26/03/2004 pag. 0037 - 0043


Accordo di cooperazione

tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica del Kazakstan nel settore della sicurezza nucleare

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in prosieguo denominata "la Comunità",

da una parte, e

la REPUBBLICA DEL KAZAKSTAN,

in prosieguo denominata "il Kazakstan",

dall'altra,

entrambe in prosieguo denominate generalmente "la parte" o, se del caso, "le parti",

RICORDANDO che il 23 gennaio 1995 è stato firmato un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakstan, dall'altra;

RICORDANDO che il Kazakstan e gli Stati membri sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari e membri dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica;

RICORDANDO che la Commissione delle Comunità europee, in prosieguo denominata "la Commissione", è responsabile, tra l'altro, di stabilire gli standard di base per la protezione dalle radiazioni, di assicurarne l'applicazione e di raccogliere e verificare i dati relativi alle radiazioni a livello comunitario;

RICORDANDO che la protezione dell'ambiente e la cooperazione a tale proposito con terzi a livello comunitario sono importanti;

CONSIDERANDO che la Commissione sta attuando un programma di ricerca della Comunità in materia di sicurezza nucleare, ivi compresi la sicurezza dei reattori, la protezione dalle radiazioni, la gestione delle scorie e la disattivazione e lo smantellamento delle centrali nucleari, nonché in materia di misure di salvaguardia per i materiali nucleari, e che intende sviluppare la cooperazione in campo scientifico e tecnologico con paesi terzi in tali settori al fine di contribuire alla definizione di principi e orientamenti di sicurezza nucleare accettati a livello internazionale;

CONSIDERANDO che il Kazakstan dispone di una centrale nucleare e di tre potenti reattori di ricerca che potrebbero essere utilizzati nell'ambito di un programma di ricerca e sviluppo per migliorare la sicurezza delle centrali nucleari;

RICORDANDO che l'attività normativa del Kazakstan nel settore nucleare è volta a garantire la tutela dell'ambiente e della popolazione, nonché la protezione dei lavoratori, dalle radiazioni, sulla base di principi e orientamenti accettati a livello internazionale;

RICONOSCENDO che il futuro contributo dell'energia nucleare al soddisfacimento del fabbisogno energetico del Kazakstan e della Comunità, tenendo in debito conto la diversificazione, le esigenze dell'economia, la tutela dell'ambiente e della popolazione, dipende anche dalla capacità di trovare soluzioni soddisfacenti alle questioni relative alla sicurezza sopra ricordate;

MEMORI delle varie forme di intervento coordinato in materia di sicurezza nucleare elaborate dalla Comunità e dal Kazakstan,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La cooperazione contemplata dal presente accordo si prefigge unicamente obiettivi pacifici e contribuisce, su una base di reciproca convenienza, al miglioramento della sicurezza nucleare, tra l'altro attraverso la definizione e l'applicazione di orientamenti di sicurezza nucleare scientificamente collaudati e accettati a livello internazionale.

Articolo 2

Le parti si sforzano di promuovere la cooperazione nei seguenti settori:

a) Ricerca sulla sicurezza dei reattori

Rassegna e analisi delle questioni relative alla sicurezza; individuazione delle tecniche adeguate per migliorare la sicurezza dei reattori, tra l'altro in base alla ricerca e allo sviluppo e agli studi di valutazione sui reattori nucleari in funzione e programmati per il futuro.

b) Protezione dalle radiazioni

Ricerca, aspetti normativi, elaborazione di standard di sicurezza, informazione dei cittadini, formazione e istruzione; si presterà particolare attenzione allo studio degli effetti delle piccole dosi e del ripristino delle zone contaminate, alle esposizioni industriali e mediche e alla gestione del dopo-incidenti.

c) Gestione della scorie nucleari

Valutazione e ottimizzazione dello smaltimento geologico, aspetti scientifici della gestione delle scorie a tempo di decadimento più lungo e strategie per la bonifica del sito.

d) Disattivazione, decontaminazione e smantellamento degli impianti nucleari

Strategie per disattivare, decontaminare e smantellare gli impianti nucleari, con particolare riguardo agli aspetti radiologici.

e) Ricerca e sviluppo sulle misure di salvaguardia per i materiali nucleari

Sviluppo e valutazione delle tecniche di misurazione dei materiali nucleari e classificazione dei materiali di riferimento per le attività di salvaguardia, nonché sviluppo dei sistemi di supervisione e controllo delle materie nucleari.

f) Prevenzione di traffici illeciti di materiali nucleari

La cooperazione è rivolta alla promozione di metodi e tecniche di controllo dei materiali nucleari.

Articolo 3

1. La cooperazione si svolge in particolare tramite:

- scambi di informazioni tecniche attraverso relazioni, visite, seminari, incontri tecnici, ecc.,

- scambi di personale tra laboratori e/o organismi coinvolti dall'una e dall'altra parte, anche a fini di formazione; la cooperazione può avvenire anche tra persone e imprese stabilite sui rispettivi territori delle parti,

- scambi di campioni, materiali, strumenti e apparecchi a fini sperimentali,

- partecipazione equilibrata a studi e attività comuni.

2. Nella misura del necessario, le parti e/o gli eventuali organismi cui le parti affideranno le attività di cooperazione possono stipulare intese di attuazione per definire la portata, le modalità e le condizioni di attuazione delle specifiche attività.

Tali intese di attuazione possono comprendere, tra l'altro, disposizioni finanziarie, attribuzione delle responsabilità gestionali e disposizioni particolareggiate sulla diffusione delle informazioni e sui diritti di proprietà intellettuale.

3. Al fine di minimizzare le duplicazioni nel dispendio di energie, le parti coordinano le loro attività contemplate dal presente accordo con le altre attività internazionali relative alla sicurezza nucleare cui esse partecipano.

Articolo 4

1. Le parti rispettano gli obblighi del presente accordo nella misura in cui dispongono dei finanziamenti necessari.

2. Tutti i costi derivanti dalla cooperazione sono a carico della parte che li sostiene.

3. Non rientra nell'ambito del presente accordo il finanziamento di attività industriali.

Articolo 5

1. Per quanto riguarda la Comunità, il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

2. La cooperazione contemplata dal presente accordo è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, nonché agli accordi internazionali conclusi dalle parti.

3. Ciascuna delle parti adopera le proprie migliori energie, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, per agevolare l'espletamento delle formalità attinenti alla circolazione delle persone, al trasferimento di materiali e attrezzature e ai trasferimenti di valuta necessari per lo svolgimento della cooperazione.

4. Gli indennizzi dei danni eventualmente provocati nel corso dell'esecuzione del presente accordo sono conformi alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Articolo 6

L'utilizzazione e la diffusione delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale compresi la proprietà industriale, i brevetti e i diritti d'autore relativi alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo sono conformi agli allegati che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari applicabili, le parti si adoperano per risolvere tutte le questioni inerenti al presente accordo tramite reciproche consultazioni.

Articolo 8

1. Per verificare l'esecuzione del presente accordo, è istituito un comitato di coordinamento comprendente un ugual numero di membri designati dalle due parti.

2. Il comitato di coordinamento si riunisce in sessione ordinaria, secondo le necessità, alternativamente nella Comunità e in Kazakstan, al fine di:

- esaminare e valutare la cooperazione contemplata dal presente accordo e redigere una relazione annuale al riguardo,

- decidere, per mutuo consenso, le specifiche attività da svolgere ai sensi del presente accordo, fatta salva la libertà delle parti di adottare autonomamente le decisioni relative ai rispettivi programmi.

3. Di reciproca intesa, si possono tenere sessioni straordinarie per affrontare particolari argomenti, o in circostanze particolari.

Articolo 9

1. Il presente accordo entra in vigore alla data specificata dalle parti in uno scambio di note diplomatiche e rimane in vigore per un periodo iniziale di dieci anni(1).

2. Successivamente, l'accordo è automaticamente rinnovato per periodi di cinque anni, a meno che l'una o l'altra parte non lo denunci o richieda di negoziarlo per iscritto almeno sei mesi prima della data di scadenza.

3. In caso di denuncia o di rinegoziato, per quanto riguarda le attività di cooperazione effettivamente avviate prima della richiesta di denuncia o di rinegoziato, il presente accordo rimane in vigore nella forma precedente fino alla conclusione di dette attività e alla scadenza delle relative intese di attuazione, o, se precedente, durante un anno civile dopo la scadenza dell'accordo nella sua forma precedente.

4. La denuncia del presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dall'articolo 6.

Articolo 10

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, russa e kazaka, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve./Udfærdiget i Bruxelles, den nittende juli nitten hundrede og nioghalvfems./Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Juli neunzehnhundertneunundneunzig./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννέα Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα./Done at Brussels on the nineteenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-nine./Fait à Bruxelles, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf./Fatto a Bruxelles, addì diciannove luglio millenovecentonovantanove./Gedaan te Brussel, de negentiende juli negentienhonderdnegenennegentig./Feito em Bruxelas, em dezanove de Julho de mil novecentos e noventa e nove./Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän./Utfärdat i Bryssel den nittonde juli nittonhundranittionio.

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Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica/For Det Europæiske Atomenergifællesskab/Für die Europäische Atomgemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας/For the European Atomic Energy Community/Pour la Communauté européenne de l'Énergie atomique/Per la Comunità europea dell'energia atomica/Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie/Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica/Euroopan atomienergiayhteisön puolesta/På Europeiska atomenergigemenskapens vägnar

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Por la República de Kazajistán/For Republikken Kasakhstan/Für die Republik Kasachstan/Για τη Δημοκρατία του Καζακστάν/For the Republic of Kazakhstan/Pour la République du Kazakhstan/Per la Repubblica del Kazakistan/Voor de Republiek Kazachstan/Pela República do Cazaquistão/Kazakstanin tasavallan puolesta/På Republiken Kazakstans vägnar

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(1) Il presente accordo entra in vigore il 1o giugno 2003.

ALLEGATO I

ORIENTAMENTI PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE(1) DERIVANTI DALLE RICERCHE COMUNI SVOLTE NEL QUADRO DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA NUCLEARE

I. PROPRIETÀ, ATTRIBUZIONE E ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Tutte le ricerche svolte nel quadro del presente accordo sono "ricerche comuni". Le parti elaborano congiuntamente piani di gestione tecnologica comuni(2) in materia di proprietà e di utilizzazione, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale (PI) che dovessero scaturire dalle ricerche comuni. Tali piani sono approvati dalle parti prima di concludere specifici contratti di cooperazione nel campo della ricerca e sviluppo cui si riferiscono. Nel formulare i piani di gestione tecnologica si tiene conto degli obiettivi delle ricerche comuni, dei contributi relativi delle parti, dei vantaggi e degli svantaggi della concessione di licenze per territorio o per settore d'impiego, dei requisiti imposti dalle leggi applicabili e degli altri fattori ritenuti pertinenti dalle parti. I piani comuni di gestione tecnologica definiscono inoltre diritti e doveri quanto alle ricerche effettuate dai ricercatori di ciascuna delle parti operanti nel territorio della controparte in materia di PI.

2. Le informazioni o i diritti di PI creati nel corso delle ricerche comuni non contemplati dal piano di gestione tecnologica sono assegnati, con l'approvazione delle parti, conformemente ai principi esposti nel piano di gestione tecnologica. In caso di disaccordo, tali informazioni o diritti di PI sono di proprietà comune di tutti i partecipanti alla ricerca comune dalla quale derivano tali informazioni o diritti di PI. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di utilizzare tali informazioni o diritti di PI, anche a fini di sfruttamento commerciale, senza limiti geografici.

3. Ciascuna delle parti si assicura che la controparte e i relativi partecipanti possano ottenere i diritti di PI ad essi attribuiti conformemente ai principi qui definiti.

4. Pur rispettando le condizioni di concorrenza nei settori considerati dall'accordo, ciascuna delle parti si adopera affinché i diritti acquisiti ai sensi dell'accordo siano esercitati in modo tale da incoraggiare:

i) la diffusione e l'utilizzazione delle informazioni create, divulgate o altrimenti messe a disposizione ai sensi dell'accordo;

ii) l'adozione e l'applicazione di standard internazionali.

II. DIRITTI D'AUTORE

Ai diritti d'autore appartenenti alle parti o ai relativi partecipanti si accorda un trattamento conforme alla convenzione di Berna (atto di Parigi del 1971).

III. PROCEDURE RELATIVE ALLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Fatta salva la sezione IV e sempreché non sia altrimenti disposto dal piano di gestione tecnologica, le parti o i partecipanti alle ricerche comuni pubblicano congiuntamente i risultati di queste ultime. Sulla base della regola generale di cui sopra, si applicano le seguenti procedure.

1. Qualora una delle parti o un organismo pubblico di tale parte pubblichi riviste tecniche e scientifiche, articoli, saggi e libri, incluse videoregistrazioni e software, a seguito delle ricerche comuni svolte ai sensi dell'accordo, la controparte ha diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile ed esente dal pagamento di diritti d'autore per tutti i paesi sulla traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la distribuzione al pubblico di tali lavori.

2. Le parti prendono le opportune misure affinché le pubblicazioni a carattere scientifico che scaturiscono da ricerche comuni effettuate ai sensi del presente accordo e pubblicate da editori indipendenti possano avere la massima diffusione possibile.

3. Su tutte le copie distribuite al pubblico di un'opera soggetta a diritti d'autore redatta ai sensi della presente disposizione figurano i nomi dell'autore o degli autori dell'opera, a meno che uno o più autori non chiedano esplicitamente che il loro nome non venga citato. Tali opere recano inoltre un riconoscimento chiaramente visibile del sostegno congiunto delle parti.

IV. INFORMAZIONI RISERVATE

A. Informazioni documentarie a carattere riservato

1. Ciascuna delle parti, o eventualmente i partecipanti delle stesse, specifica quanto prima, possibilmente nel piano di gestione tecnologica, le informazioni che desidera rimangano riservate in relazione all'accordo. A tal fine, si tiene conto in particolare dei seguenti criteri:

- la segretezza delle informazioni, nel senso che il complesso di tali informazioni o la specifica configurazione dei loro elementi non sono generalmente conosciuti dagli esperti del settore, né ad essi facilmente accessibili con mezzi legittimi,

- il valore commerciale effettivo o potenziale delle informazioni, derivante dalla loro segretezza,

- la precedente protezione delle informazioni, nel senso che esse sono state soggette a misure ragionevoli, date le circostanze, da parte del loro legittimo detentore, per mantenerne la segretezza.

Le parti ed i partecipanti possono concordare in alcuni casi, se non disposto altrimenti, che non vengano diffuse, parzialmente o integralmente, le informazioni fornite, scambiate o create durante ricerche comuni effettuate a norma dell'accordo.

2. Ogni parte deve garantire che le informazioni riservate comunicate nel quadro dell'accordo e la conseguente natura privilegiata siano facilmente riconoscibili dall'altra parte, ad esempio mediante un chiaro contrassegno o mediante una dicitura restrittiva. Questa regola si applica anche alla riproduzione, totale o parziale.

Una parte che riceve informazioni riservate in conformità dell'accordo rispetta la loro natura di segretezza. Queste limitazioni cesseranno automaticamente di avere effetto quando il proprietario diffonderà presso gli esperti del settore le informazioni in questione.

3. Le informazioni riservate ricevute ai sensi dell'accordo possono essere diffuse dalla parte ricevente a persone residenti sul suo territorio o alle sue dipendenze, nonché ad altri servizi o organismi interessati aventi sede sul suo territorio che hanno bisogno di conoscere dette informazioni per le specifiche finalità delle ricerche comuni in corso, sempreché la diffusione di qualsiasi informazione riservata avvenga nell'ambito di un'intesa di riservatezza e ne sia facilmente riconoscibile il carattere riservato, secondo le modalità sopra indicate.

4. La parte ricevente può dare alle informazioni riservate ad essa fomite ai sensi dell'accordo una diffusione più ampia di quanto altrimenti previsto nel paragrafo 3, previo consenso scritto della parte che ha fornito tali informazioni. Le parti cooperano all'elaborazione di procedure per chiedere e ottenere il consenso scritto preventivo per tale più ampia diffusione e ciascuna delle parti concede tale approvazione nella misura consentita dalle sue politiche interne, dalle sue leggi e dai suoi regolamenti.

B. Informazioni non documentarie riservate

Le parti e i loro partecipanti applicano alle informazioni non documentarie riservate o alle altre informazioni confidenziali o privilegiate fornite nel corso di seminari e altri incontri organizzati nel quadro dell'accordo, così come alle informazioni derivanti dal distacco di personale, dall'uso di impianti o da progetti comuni, un trattamento conforme ai principi specificati per le informazioni documentarie nel presente accordo, sempre che tuttavia il destinatario di tali informazioni riservate, confidenziali o privilegiate sia consapevole del loro carattere riservato nel momento in cui ne viene a conoscenza.

C. Controllo

Ciascuna delle parti si adopera per garantire che le informazioni riservate da essa ricevute nel quadro dell'accordo siano soggette ai controlli ivi previsti. Qualora una delle parti ritenga di non poter rispettare, o di rischiare di non poter rispettare, le disposizioni dei paragrafi A e B sulla riservatezza, ne informa immediatamente la controparte. Le parti quindi si consultano per definire una linea di condotta adeguata.

(1) Le definizioni dei concetti di cui ai presenti orientamenti figurano nell'allegato II.

(2) Le caratteristiche indicative dei piani di gestione tecnologici figurano all'allegato III.

ALLEGATO II

DEFINIZIONI

1. PROPRIETÀ INTELLETTUALE: definizione conforme all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Stoccolma, 14 luglio 1967).

2. PARTECIPANTE: qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le parti, che partecipa a un progetto a norma del presente accordo.

3. RICERCHE COMUNI: ricerche svolte e/o finanziate con il contributo congiunto delle parti ed eventualmente con la collaborazione di partecipanti di entrambe le parti.

4. INFORMAZIONI: dati tecnici o scientifici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo derivanti dalle RICERCHE COMUNI e qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dalle parti e/o dai partecipanti impegnati nelle RICERCHE COMUNI, da fornire o scambiare nel quadro dell'accordo o delle ricerche effettuate ai sensi dell'accordo stesso.

ALLEGATO III

CARATTERISTICHE INDICATIVE DEI PIANI DI GESTIONE TECNOLOGICA

Il piano di gestione tecnologica è un accordo specifico che i partecipanti devono concludere fra di loro sull'esecuzione della ricerca comune e sui rispettivi diritti e obblighi. In relazione ai diritti di proprietà intellettuale (PI), detti piani riguardano fra l'altro: la proprietà, la protezione, i diritti degli utilizzatori per la ricerca e lo sviluppo, lo sfruttamento e la diffusione, incluse le intese per pubblicazioni comuni, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la soluzione delle controversie. I piani, inoltre, forniscono informazioni e risultati dei progetti di ricerca preliminari di base e le licenze accordate.