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Risoluzione del comitato consultivo SEE del 26 giugno 2002 sulla "governance" e la responsabilità sociale delle imprese in un mondo globalizzato

Gazzetta ufficiale n. C 067 del 20/03/2003 pag. 0014 - 0019


Risoluzione del comitato consultivo SEE

del 26 giugno 2002

sulla "governance" e la responsabilità sociale delle imprese in un mondo globalizzato

(2003/C 67/05)

1. Contesto

1.1. Il comitato consultivo dello Spazio economico europeo (CC-SEE) è composto da rappresentanti dei principali gruppi di interesse socioeconomico dei diciotto Stati membri del SEE. Esso funge da portavoce dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli altri attori della società civile organizzata in quei paesi e fa parte del sistema istituzionale del SEE.

1.2. La presente risoluzione sulla "governance" e la responsabilità sociale delle imprese in un mondo globalizzato è stata adottata nel corso della 10a riunione del CC-SEE, tenutasi ad Egilsstadir (Islanda) il 26 giugno 2002 (relatori: Åse Erdal del comitato consultivo EFTA e Uno Westerlund del Comitato economico e sociale europeo).

2. Dal governo europeo alla "governance europea"

2.1. Negli ultimi decenni la globalizzazione dei mercati ha comportato dei cambiamenti nel modo di gestire la società. In sintesi, il sistema di governo di stampo parlamentare è stato in parte soppiantato da una governance basata sugli accordi. Si tratta di un'evoluzione evidente a tutti i livelli: locale, regionale, nazionale, europeo e mondiale.

2.2. Il governo è la forma classica della gestione statale, basata su una gerarchia istituzionale e su un sistema di norme e regolamenti. La governance è una forma di gestione in cui gruppi o singoli individui provenienti da varie istituzioni, organizzazioni, organi e imprese a vari livelli collaborano in rete, nel quadro di un partenariato pubblico e privato. Sulla base di un dialogo, di trattative e della contrattazione collettiva vengono conclusi accordi e stipulati contratti che costituiscono il quadro di riferimento essenziale del futuro processo decisionale(1).

2.3. La governance basata sugli accordi è particolarmente sviluppata nell'Unione europea, dove numerose prerogative di sovranità nazionale sono state concentrate a livello comunitario.

2.4. La governance basata sugli accordi aggira in parte il tradizionale sistema democratico parlamentare, noto in Europa a partire dal secolo scorso. Sempre più spesso le società sono gestite sulla base di contratti giuridici, come mostrano il diritto comunitario e il controllo esercitato dalla Commissione europea.

2.5. Secondo gli studiosi, il 1992 ha segnato la fine del concetto tradizionale di democrazia, con il passaggio dal sistema di governo nazionale alla governance negoziata e basata sugli accordi. Nell'ultimo decennio si è assistito alla transizione da un sistema costituzionale in cui dominavano i parlamenti nazionali ad un sistema di governance regolamentare internazionale di stampo collaborativo e associativo.

2.6. Lo scetticismo nei confronti della governance europea può essere ascritto alla sfiducia della popolazione nei confronti di un'Unione europea che funziona in base ad accordi. La gente nutre maggiore fiducia nel tradizionale funzionamento degli Stati-nazione e nel loro sistema di governo, forse perché ritiene che tali sistemi siano più responsabili.

2.7. Come ha sottolineato il presidente Prodi, la Commissione europea ha affrontato la questione "della democrazia europea, del suo funzionamento, dei suoi problemi, ma anche delle sue prospettive" e, così facendo, ha messo in evidenza il senso di inquietudine e di disaffezione che molti europei provano nei confronti dell'Unione europea. Nonostante i risultati ottenuti dall'UE, si registra una forte incertezza sull'attuale natura dell'Unione e sulle sue ambizioni, sui suoi confini geografici, sui suoi obiettivi politici e sul modo in cui condivide le competenze con gli Stati membri.

2.8. Il comitato consultivo SEE (CC-SEE) si compiace che la Commissione europea abbia cominciato ad analizzare questa tematica. Rileva tuttavia che il Libro bianco della Commissione in materia non tratta i problemi alla base della governance.

2.9. Il Libro bianco si fonda su cinque principi politici: apertura, partecipazione, responsabilità, efficienza e coerenza. Essi dovrebbero guidare l'Unione nell'esercizio dei poteri conferitile dai cittadini e nel modo in cui porta avanti i cambiamenti. Alla base vi è l'idea che si possa fare molto mediante una riforma attuata nel quadro delle vigenti disposizioni del trattato. D'altra parte si riconosce che separare la riforma della governance europea dal dibattito più ampio sul futuro dell'Europa lanciato a Nizza sarebbe in un certo senso artificiale, in quanto tali processi sono due facce della stessa medaglia.

2.10. Il CC-SEE sostiene questi cinque principi e sottolinea che contengono gli elementi generalmente associati ai principi di democrazia e trasparenza.

3. La nuova governance dell'UE e le sue implicazioni per il SEE

3.1. Implicazioni generali per il SEE

3.1.1. La volontà dell'UE di migliorare la governance europea potrebbe dare il via in tutt'Europa ad un'ondata di riforme sulla governance, riforme che sicuramente interesserebbero anche i paesi EFTA/SEE e il SEE. È evidente che qualsiasi revisione dei processi politici e dei sistemi decisionali dell'Unione avrà delle conseguenze per il SEE. Le nuove normative comunitarie rilevanti ai fini del mercato interno devono essere integrate nell'accordo SEE; di conseguenza il modo in cui vengono prese le decisioni nell'UE, nonché la qualità, l'efficienza e la semplicità della legislazione hanno un riflesso anche sul SEE. Inoltre, lo sforzo per aumentare l'apertura e l'informazione nell'UE dovrebbe estendersi anche alla cooperazione in seno al SEE.

3.1.2. Il CC-SEE esorta la Commissione europea a prendere in particolare considerazione il probabile impatto che l'evoluzione delle procedure politiche dell'UE avrà sul funzionamento del SEE.

3.2. Migliorare la partecipazione e accrescere l'apertura

3.2.1. Informazione e dibattito

3.2.1.1. Il concetto di democrazia è legato alla possibilità per la popolazione di partecipare al dibattito pubblico. A tal fine, essa deve disporre di informazioni affidabili ed essere in grado di seguire da vicino le varie fasi del processo politico. Pertanto il CC-SEE si compiace della proposta della Commissione di adottare misure volte ad accrescere la trasparenza dei metodi di lavoro delle istituzioni europee e a migliorare la comunicazione in merito. Quanto più aperto risulterà il processo decisionale a livello comunitario, tanto più facile sarà per i cittadini, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e le altre parti interessate in Europa contribuire ad elaborare e presentare gli obiettivi e le misure dell'UE, a comprenderli fino in fondo e a valutarli in modo equo.

3.2.1.2. I metodi di lavoro della cooperazione in seno al SEE sono poco trasparenti e l'accesso del pubblico alla maggior parte dei documenti dello Spazio economico europeo è molto limitato. Ciò non aiuta i cittadini a comprendere l'accordo SEE e il suo funzionamento. Il CC-SEE chiede pertanto una maggiore trasparenza e una riforma delle regole e degli orientamenti relativi all'accesso del pubblico ai documenti. Inoltre, occorre adottare misure per una maggiore partecipazione degli attori non governativi, come le parti sociali, ai lavori del SEE.

3.2.1.3. Al tempo stesso, nei paesi EFTA/SEE non vengono sottolineati a sufficienza gli aspetti politici dell'accordo SEE e le sue implicazioni a livello nazionale, regionale e locale. Una visione legalistica e "apolitica" dell'accordo è tale da ostacolare la comprensione delle questioni europee, e quindi il dibattito democratico in materia, a tutti i livelli politici.

3.2.2. Gli attori locali e regionali

3.2.2.1. Il Libro bianco sulla governance europea esorta ad una partecipazione più attiva degli attori regionali e locali all'elaborazione delle politiche a livello comunitario e ad una maggiore cooperazione nell'attuazione della legislazione comunitaria. Il Libro bianco sottolinea in particolare il ruolo delle associazioni europee degli enti regionali e locali e quello del Comitato delle regioni dell'UE. Aderendo al Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa, le associazioni dei poteri locali e regionali dei paesi EFTA/SEE avrebbero maggior voce in capitolo nella definizione delle politiche comunitarie, data la maggiore rilevanza della loro organizzazione quadro su scala europea.

3.2.2.2. Tuttavia, il Comitato delle regioni non esisteva ancora quando venne negoziato l'accordo SEE, per cui nell'accordo non figura alcuna disposizione in merito alla cooperazione tra gli attori locali e regionali a livello del SEE. Il CC-SEE rileva che l'accordo non contiene alcuna disposizione sulla cooperazione tra i rappresentanti locali e regionali democraticamente eletti nel SEE. Tuttavia, disposizioni del genere sarebbero utili in quanto le autorità locali e regionali sono responsabili dell'attuazione e dell'applicazione di gran parte della legislazione relativa al SEE.

3.2.2.3. Nel Libro bianco sulla governance, la Commissione europea propone di introdurre contratti tripartiti tra le autorità europee, nazionali, regionali e locali, poiché si tratterebbe di uno strumento più flessibile per attuare la legislazione comunitaria. L'introduzione di queste nuove modalità renderà ancor più problematica la mancanza di adeguate disposizioni sulla cooperazione tra gli attori locali e regionali a livello del SEE.

3.2.3. La società civile

3.2.3.1. Una delle maggiori preoccupazioni della Commissione riguarda il coinvolgimento della base in tutte le fasi del processo decisionale. Secondo il Libro bianco, la base deve esercitare la propria influenza tramite le organizzazioni della società civile e le parti sociali che agiscono nel quadro di procedure di consultazione strutturate. Il CC-SEE sostiene vivamente questo progetto, ma al tempo stesso desidera sottolineare che quanto prima occorre definire il dialogo civile e i criteri qualitativi e quantitativi della rappresentatività, nonché operare una distinzione netta tra "dialogo civile" e "dialogo sociale".

3.2.3.2. I criteri di rappresentatività per la selezione delle organizzazioni che parteciperanno al dialogo civile andrebbero definiti in modo da garantire la trasparenza ed una procedura di selezione democratica. Il CC-SEE è favorevole ai criteri indicati dal Comitato economico e sociale europeo cui devono adempiere le organizzazioni europee per poter essere selezionate(2).

3.2.3.3. Il CC-SEE sostiene la proposta della Commissione di creare una banca dati on-line con informazioni dettagliate sulle organizzazioni della società civile per accrescerne l'apertura e strutturarne il dialogo con le istituzioni. L'intensificarsi delle consultazioni offrirà agli attori della società civile dei paesi EFTA/SEE affiliati alle rispettive confederazioni europee maggiori opportunità di esprimere la loro posizione sulle questioni rilevanti ai fini del SEE.

3.2.4. Il ruolo del Comitato economico e sociale europeo

3.2.4.1. Il Libro bianco sulla governance sottolinea il nuovo ruolo del Comitato economico e sociale europeo (CESE) quale ponte tra le istituzioni comunitarie e la società civile organizzata, ed esorta il CESE a svolgere un ruolo maggiormente proattivo nell'elaborazione delle politiche (cfr. le modifiche dell'articolo 257 del trattato CE approvate a Nizza).

3.2.4.2. Il CESE è il forum in cui il dialogo civile assume una valenza ufficiale. Esso ha accresciuto costantemente questo suo ruolo di forum di dialogo e di consultazione, poiché ciò consente di associare efficacemente ai suoi lavori le componenti della società civile organizzata attualmente non rappresentate dai suoi membri. Il comitato agisce già in tal senso organizzando manifestazioni pubbliche e audizioni.

3.2.4.3. Mediante il cosiddetto "processo di osmosi" i membri del comitato consultivo EFTA possono partecipare in qualità di osservatori a tutte le fasi dei lavori del CESE e quindi alla definizione delle politiche comunitarie. Si tratta di un esempio di cooperazione molto fruttuosa e pragmatica nel quadro del SEE, e il CC-SEE la sostiene appieno.

3.2.5. Le parti sociali

3.2.5.1. Il CC-SEE ritiene estremamente importante chiarire al massimo il particolare ruolo che le parti sociali svolgono nel quadro della società civile organizzata. Accoglie pertanto con favore il riferimento esplicito del Libro bianco a tale ruolo specifico e al particolare influsso delle parti sociali. Il compito di queste ultime nel quadro del dialogo sociale è un esempio eccellente dell'effettiva applicazione del principio della governance a livello europeo. Il dialogo sociale europeo è un meccanismo dotato di poteri quasi legislativi in virtù degli articoli 137 e 138 del trattato. Esso è definito chiaramente in termini di partecipanti, competenze e procedure, gode di uno status quasi costituzionale(3) e deve la propria specificità ai particolari poteri e responsabilità dei partecipanti, i quali agiscono in modo autonomo. Per tale motivo, il loro ruolo e le loro responsabilità non possono venir trasferiti ad altre politiche o ad altri attori. Di qui il reiterato invito del CESE a distinguere chiaramente tra "dialogo sociale" e "dialogo civile".

3.2.5.2. Le organizzazioni delle parti sociali nei paesi EFTA/SEE sono affiliate alle organizzazioni europee dei datori di lavoro (UNICE e CEEP) e alla confederazione europea dei sindacati (CES), e partecipano pertanto direttamente ai negoziati intersettoriali nel quadro del dialogo sociale, il che offre loro un'opportunità unica di esercitare un influsso sulla legislazione sociale dell'UE/SEE. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per i paesi che, pur non appartenendo all'UE, devono applicare la legislazione comunitaria.

3.2.6. Consultazioni più efficaci e trasparenti

3.2.6.1. Con l'esortazione a "rafforzare la cultura della consultazione e del dialogo", il Libro bianco insiste sul fatto che tutte le istituzioni comunitarie e le autorità nazionali devono moltiplicare i loro sforzi per migliorare la consultazione sulle politiche dell'Unione al fine di arricchire l'elaborazione delle decisioni da parte delle istituzioni. Il CC-SEE sottolinea l'importanza di definire criteri chiari per garantire la rappresentatività e la legittimità delle organizzazioni consultate dalla Commissione.

3.2.6.2. Una nuova cultura della consultazione in seno alla Commissione europea offrirebbe ai cittadini, alle parti sociali, agli enti locali e regionali, alle organizzazioni della società civile e agli altri attori dei paesi EFTA/SEE ulteriori occasioni di far sentire la loro voce nella fase di elaborazione delle decisioni dell'UE. Il CC-SEE esorta le autorità nazionali dei paesi EFTA/SEE a sostenere un'adeguata partecipazione attiva da parte dei diversi attori EFTA/SEE nella fase di elaborazione delle decisioni, per garantire che le rispettive posizioni siano rese note e tenute in considerazione nel quadro dei processi di consultazione della Commissione.

3.3. Politiche, norme e risultati migliori

3.3.1. La semplificazione legislativa

3.3.1.1. La Commissione si è impegnata a limitare le proprie proposte legislative agli elementi essenziali, lasciando alle misure di attuazione un margine più ampio per integrare i dettagli tecnici. Inoltre verrà lanciato un programma teso a semplificare ulteriormente la legislazione comunitaria in vigore e ad incoraggiare gli Stati membri a semplificare le norme nazionali di attuazione. Il CC-SEE sostiene le proposte del Libro bianco volte a semplificare e ad accelerare l'iter legislativo europeo, tanto più che le norme comunitarie sono sempre più complesse e talvolta tendono ad aggiungersi alle disposizioni nazionali, anziché semplificarle ed armonizzarle. Il CC-SEE esorta i paesi EFTA/SEE a seguire da vicino i lavori della Commissione europea e a semplificare le norme nazionali di attuazione.

3.3.2. L'abbinamento di vari strumenti politici

3.3.2.1. Negli ultimi anni, al tradizionale metodo comunitario dell'armonizzazione legislativa si sono aggiunte norme non vincolanti (soft law) e processi di integrazione flessibili. Si è così assistito ad un chiaro passaggio dai consueti regolamenti, direttive e decisioni che, in quanto rilevanti ai fini del SEE, vengono poi integrati nella legislazione del SEE, a nuovi strumenti politici come orientamenti, raccomandazioni, meccanismi di coregolamentazione e il metodo aperto di coordinamento. Non è facile integrare tali strumenti in un accordo giuridicamente vincolante come quello sullo Spazio economico europeo. Dato che la Commissione intende promuovere l'uso di vari strumenti politici per integrare la legislazione, è necessario valutare in che modo sia possibile preservare il dinamismo dell'accordo SEE. Il CC-SEE esorta i paesi EFTA/SEE a tener conto delle misure comunitarie a carattere non legislativo che hanno ripercussioni sul mercato interno o sulle politiche di accompagnamento, al fine di garantire un'evoluzione parallela e medesime condizioni di concorrenza in tutto il SEE.

3.3.3. Agenzie di regolamentazione

3.3.3.1. Al fine di migliorare le modalità di applicazione e di attuazione normativa nell'Unione, la Commissione intende promuovere la creazione di agenzie di regolamentazione settoriali con compiti specifici, sul modello di quanto avvenuto per l'EMEA(4) e per l'Autorità europea degli alimenti. Il CC-SEE sottolinea l'importanza per i paesi EFTA/SEE di diventare membri delle nuove agenzie di regolamentazione rilevanti ai fini del SEE e partecipare alla definizione dei criteri per la loro creazione.

3.3.3.2. Il CC-SEE desidera tuttavia mettere in guardia dalla proliferazione di agenzie europee di regolamentazione indipendenti. Prima di istituire una nuova agenzia va dimostrato chiaramente che essa apporterà un notevole valore aggiunto, e non una maggiore burocrazia o aumenti ingiustificati dei costi.

3.3.4. I comitati di esperti

3.3.4.1. La complessità del sistema comunitario dei comitati di esperti e la mancanza di informazioni sul loro funzionamento hanno minato la fiducia dell'opinione pubblica. Per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle modalità di ricorso agli esperti da parte degli organi politici, la Commissione definirà degli orientamenti per assoggettare tale meccanismo a un maggior controllo pubblico e a un dibattito più intenso.

3.3.4.2. L'articolo 99 dell'accordo SEE disciplina la fase preparatoria e di elaborazione delle decisioni nell'ambito dell'iter decisionale del SEE: al riguardo prevede che, non appena la Commissione inizi ad elaborare una nuova normativa in un settore disciplinato dall'accordo, essa sia tenuta a consultare informalmente gli esperti degli Stati EFTA/SEE secondo le medesime modalità applicate alla consultazione degli esperti della Comunità. Il CC-SEE esorta da un lato la Commissione ad applicare fino in fondo l'articolo 99 dell'accordo SEE, e dall'altro le autorità nazionali dei paesi EFTA-SEE a mantenersi in stretto contatto con la Commissione per quanto riguarda l'utilizzo dell'articolo 99.

3.3.4.3. Il CC-SEE accoglie con molto favore l'idea di introdurre un sistema più trasparente per la consultazione degli esperti nel quadro dell'elaborazione delle politiche comunitarie, il che offrirà all'opinione pubblica del SEE maggiori possibilità di monitorare i lavori dei comitati specializzati. Inoltre il CC-SEE sostiene vivamente l'intenzione della Commissione di rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti. Nel contempo esorta i paesi EFTA/SEE a garantire una partecipazione competente ed attiva in tutti i comitati della Commissione aperti alla partecipazione dell'EFTA/SEE.

3.3.5. Una migliore attuazione e applicazione del diritto comunitario a livello nazionale

3.3.5.1. L'impatto delle norme relative al mercato interno dipende in definitiva dalla volontà e dalla capacità delle autorità degli Stati membri del SEE di garantirne una trasposizione e un'applicazione corretta e tempestiva. Dati gli sforzi profusi dalla Commissione per intensificare gli accertamenti su eventuali violazioni del diritto comunitario negli Stati membri dell'UE, anche i paesi EFTA/SEE potrebbero essere soggetti ad un più serrato controllo da parte dell'Autorità di sorveglianza dell'EFTA.

3.3.5.2. Per migliorare la qualità del recepimento e dell'attuazione della legislazione, i paesi EFTA/SEE potrebbero contribuire a migliorare la conoscenza del diritto comunitario/del SEE da parte dei cittadini, dei tribunali nazionali e degli avvocati. Il CC-SEE esorta i paesi EFTA/SEE a partecipare allo scambio, proposto dall'UE, delle migliori prassi relative alle misure di attuazione, al fine di migliorare la qualità e la rapidità del recepimento e dell'attuazione della normativa.

3.3.5.3. La legislazione del mercato interno, in particolare le norme sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato, interessa in misura sempre maggiore non solo le imprese, ma anche le autorità nazionali, regionali e locali. Tuttavia, le informazioni su questo fenomeno, come pure la sua comprensione, non sono sufficienti, il che determinerà in un certo numero di casi un'applicazione inadeguata di tali disposizioni legislative da parte delle autorità. Il comitato esorta pertanto le autorità nazionali ad adottare le misure necessarie per migliorare la situazione.

3.4. Ridefinire le politiche e le istituzioni

3.4.1. Il metodo comunitario

3.4.1.1. Secondo la Commissione, per mettere a punto delle politiche migliori, l'Unione deve dare un nuovo impulso al metodo comunitario. Al tempo stesso, l'introduzione di misure tese a migliorare la consultazione e la partecipazione, nonché a garantire un ricorso più trasparente agli esperti e una migliore valutazione d'impatto dovrebbe consentire alla Commissione di esercitare il suo diritto di iniziativa politica in modo più mirato e selettivo.

3.4.1.2. Il rinnovamento del metodo comunitario presenterebbe indubbiamente dei vantaggi per i paesi EFTA/SEE, in quanto l'accordo SEE parte dal presupposto che tale metodo sia la principale procedura politica comunitaria.

3.4.2. I comitati istituiti nel quadro della comitatologia

3.4.2.1. La principale responsabilità per l'esecuzione delle politiche e della legislazione mediante regolamenti o decisioni di attuazione spetta di norma alla Commissione. Secondo il Libro bianco, le condizioni alle quali la Commissione adotta tali misure di esecuzione andrebbero riviste. Se le decisioni sono prese congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo, le due istituzioni dovrebbero partecipare in pari misura al controllo dell'esecuzione, laddove l'intera responsabilità esecutiva spetta alla Commissione. Un semplice dispositivo giuridico dovrebbe consentire agli organi legislativi di monitorare le azioni della Commissione in base ai principi e agli orientamenti politici adottati nella legislazione. In tal caso, l'attuale struttura dei comitati - in particolare quelli di regolamentazione e di gestione - diventerebbe obsoleta.

3.4.2.2. L'ipotesi di ridurre o addirittura di sopprimere gradualmente la struttura tradizionale dei comitati istituiti nel quadro della comitatologia avrebbe notevoli conseguenze per i paesi EFTA/SEE. L'EFTA ha potuto partecipare a molti di tali comitati in virtù dell'articolo 100 dell'accordo SEE. Per i paesi EFTA/SEE, partecipare alle procedure di comitato comunitarie è un modo molto importante per scambiare opinioni e informazioni con gli esperti degli Stati membri dell'UE e della Commissione. Il CC-SEE sostiene la partecipazione dell'EFTA/SEE ai comitati della comitatologia ed esorta l'UE a garantire che nel quadro di un eventuale processo di riforma della procedura di comitato si tenga conto anche dell'opinione dei paesi EFTA/SEE.

4. Governance e responsabilità sociale delle imprese

4.1. Il mutare degli atteggiamenti relativi al ruolo delle aziende nella società e le preoccupazioni per le conseguenze della globalizzazione hanno reso la responsabilità sociale delle imprese (RSI) una questione di maggiore rilevanza. I sindacati, le ONG, i mezzi di comunicazione, il grande pubblico e le imprese stesse sono sempre più interessati e sensibili al comportamento delle imprese riguardo a una serie di questioni sociali e ambientali, ed è in costante crescita la richiesta di ritenere le imprese responsabili per il possibile impatto ambientale e sociale delle loro attività, a livello sia nazionale che internazionale. L'interesse per i vari aspetti della responsabilità sociale delle imprese ha indotto a chiedere norme vincolanti o raccomandazioni su numerosi aspetti del comportamento delle imprese.

4.2. Ogni società dipende da imprese redditizie e competitive che creano occupazione e ricchezza e contribuiscono a sostenere la società in cui operano. Si tratta di un ruolo cruciale che si situa al centro delle responsabilità delle imprese. Tuttavia, l'internazionalizzazione e la globalizzazione delle imprese hanno apportato nuovi elementi tali da ampliare il contesto generale. Sempre più spesso l'accento non viene posto solo sui risultati finanziari, ma sul modo in cui tali risultati sono ottenuti, e ci si concentra sul comportamento dell'azienda oltre che sulla sua redditività. Questa consapevolezza si riflette nelle attività di numerose imprese internazionali che, mediante misure e programmi in materia di RSI, forniscono un contributo attivo alla società e alla comunità in cui operano. Bisogna inoltre riconoscere l'importante contributo socioeconomico del settore non-profit e di quello cooperativo.

4.3. La responsabilità sociale delle imprese costituisce da anni una problematica di rilievo in seno alle organizzazioni internazionali: l'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha fissato degli standard importanti con le norme fondamentali sul lavoro, l'OCSE ne ha seguito l'esempio con gli orientamenti per le imprese multinazionali, e le Nazioni Unite si sono soffermate sull'argomento nel contesto della globalizzazione con l'iniziativa "Global Compact" promossa da Kofi Annan. Infine la Commissione europea, nel Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese, si è interrogata sull'opportunità di un quadro normativo europeo per promuovere la responsabilità sociale delle imprese.

4.4. Il CC-SEE si compiace del Libro verde della Commissione, che ha suscitato un dibattito critico sui nuovi metodi per promuovere la RSI e ha accresciuto la consapevolezza su questa tematica. L'iniziativa della Commissione andrebbe vista nel contesto dell'obiettivo strategico che l'UE si è prefissa al vertice di Lisbona, quello cioè di "diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale". Il CC-SEE ribadisce la proposta del comitato consultivo EFTA, secondo la quale lo stesso obiettivo strategico andrebbe perseguito anche dai paesi EFTA che partecipano alla cooperazione nel quadro del SEE, ovvero da tutti e 18 i paesi del SEE.

4.5. La RSI va considerata un impegno a lungo termine e un investimento strategico che, assieme al successo economico, contribuisce alla sostenibilità dell'impresa. Come ha affermato il Segretario generale dell'ONU Kofi Annan, le imprese cominciano a capire che, con la globalizzazione dei mercati, anche il concetto e la pratica della responsabilità sociale delle imprese vanno viste in un contesto globale. Esse inoltre stanno rendendosi conto che un comportamento corretto risulta conveniente anche sul piano economico.

4.6. Nel Libro verde la Commissione europea solleva la questione di un nuovo quadro europeo per la RSI. Le imprese sono parte della società ed operano in un contesto sociale caratterizzato da leggi ed accordi collettivi volti a disciplinare il mercato del lavoro, a conciliare gli interessi delle varie parti e a tutelare i lavoratori. Questa situazione, comunemente accettata da tutte le parti interessate, sta alla base della RSI in Europa, senza che per questo il quadro legislativo (politica sociale e ambientale) ne risulti indebolito.

4.7. Nel contesto della vigente legislazione sociale, il problema principale in Europa è creare un clima etico di cui la RSI sia un punto fermo. Il livello europeo è quello adatto per confrontare le esperienze sulle iniziative di successo in materia di RSI e per inserire la RSI nelle strategie imprenditoriali attraverso una maggiore sensibilizzazione.

4.8. Uno dei principi fondamentali della RSI è l'azione volontaria, anche su base negoziata. La creazione di un quadro europeo dettagliato e vincolante non sarebbe appropriata: standard dettagliati ed omogenei in materia di responsabilità sociale rischiano infatti di imporre una camicia di forza alle imprese, in particolare alle PMI e alle imprese dell'economia sociale. Le imprese devono avere la possibilità di elaborare approcci settoriali, "su misura" e particolarmente efficaci in funzione della loro situazione specifica. Dei principi generali europei fissati di concerto dalle parti sociali potrebbero contribuire ad una maggiore diffusione delle misure di responsabilità sociale già applicate a numerose imprese. Il CC-SEE si dice quindi favorevole a che le parti sociali approfondiscano singoli aspetti della responsabilità sociale delle imprese, ad esempio nel settore sanitario, della protezione dei lavoratori o della promozione delle pari opportunità. Lo specifico quadro dell'UE in materia di responsabilità sociale delle imprese potrebbe essere elaborato sulla base di iniziative comuni e di accordi volontari fra le parti sociali. La Commissione potrebbe contribuire alla trasparenza, alla coerenza e alle buone pratiche in tale ambito, promuovendo il partenariato tra i principali attori della responsabilità sociale delle imprese.

4.9. Il CC-SEE segnala gli obblighi particolari spettanti alle imprese che forniscono servizi di interesse generale, in termini sia di responsabilità sociale e ambientale sia di quella relativa alla fornitura di servizi (per esempio acqua potabile) in determinate aree geografiche.

4.10. Il CC-SEE sottolinea l'importanza che l'approccio adottato in materia di RSI sia coerente a quello in materia di comportamento delle imprese nelle relative politiche e strumenti giuridici comunitari. L'attuale revisione delle direttive europee sugli appalti pubblici e le comunicazioni della Commissione sugli aspetti sociali e ambientali degli appalti pubblici rivestono una particolare rilevanza, così come le proposte in materia di responsabilità ambientale. Il CC-SEE propone inoltre di rivedere le disposizioni relative agli aiuti di Stato tenendo conto della maggiore attenzione attribuita alla responsabilità sociale e ambientale.

5. Sintesi delle conclusioni e raccomandazioni

5.1. Il CC-SEE si compiace dei lavori della Commissione sulla governance europea e sostiene i cinque principi proposti in materia di buon governo, in quanto contengono gli elementi generalmente associati ai principi di democrazia e trasparenza. Rileva tuttavia che il Libro bianco non si sofferma sui problemi alla base della governance, tra cui il passaggio da una forma di gestione della società di stampo governativo ad una basata sulla governance. Inoltre sottolinea che qualsiasi rinnovamento dei processi politici e dei meccanismi decisionali in seno alla Comunità è destinato a ripercuotersi sullo Spazio economico europeo, in quanto gli atti comunitari rilevanti ai fini del SEE vanno integrati nel relativo accordo.

5.2. Una migliore partecipazione e una maggiore apertura costituiscono una pietra angolare del buon governo. Pertanto, il comitato consultivo SEE accoglie con favore la proposta di rendere più trasparenti i metodi di lavoro delle istituzioni europee ed esorta ad una maggiore trasparenza e ad una partecipazione più ampia degli attori non governativi anche nella cooperazione in seno al SEE.

5.3. Il CC-SEE sottolinea l'importanza del ruolo e delle responsabilità delle parti sociali. Il compito che spetta loro nel quadro del dialogo sociale è un ottimo esempio del principio della governance a livello europeo. Pertanto, il dialogo sociale dovrebbe essere considerato un fattore importante per costruire il futuro dell'Europa.

5.4. Il CC-SEE sostiene appieno la proposta della Commissione di consultare le organizzazioni della società civile in tutti gli stadi dell'iter decisionale, e sottoscrive la proposta di adottare un codice di condotta per le consultazioni. È necessario tuttavia operare quanto prima una netta distinzione tra "dialogo civile" e "dialogo sociale", e definire dei criteri di rappresentatività per la scelta delle organizzazioni della società civile ammissibili a partecipare alle consultazioni nel quadro del dialogo civile.

5.5. Considerato il crescente peso degli attori regionali e locali nell'UE, il CC-SEE richiama l'attenzione sull'assenza, nell'accordo SEE, di disposizioni relative alla cooperazione tra il livello locale e regionale del SEE.

5.6. Quanto al miglioramento della regolamentazione, il CC-SEE sostiene la proposta della Commissione di semplificare la legislazione comunitaria ed esorta i paesi EFTA/SEE a seguire l'esempio della Commissione europea, semplificando le norme nazionali di attuazione della legislazione comunitaria. I paesi EFTA/SEE dovrebbero inoltre partecipare allo scambio delle migliori prassi in materia di misure di attuazione proposto dall'UE. Oltre alla semplificazione, il CC-SEE esorta a creare un meccanismo per la valutazione d'impatto e per un'analisi oggettiva dei sistemi legislativi alternativi. Invita i paesi EFTA/SEE a tener conto degli sviluppi non legislativi dell'UE che incidono sul mercato interno, onde garantire un'evoluzione parallela e medesime condizioni di concorrenza in tutto il SEE.

5.7. Il CC-SEE sottolinea che per i paesi EFTA/SEE è importante essere membri delle nuove agenzie di regolamentazione rilevanti ai fini del SEE e partecipare in modo attivo e competente a tutti i comitati della Commissione aperti alla partecipazione dell'EFTA/SEE. Il CC-SEE esorta inoltre l'UE a garantire che nel quadro di un eventuale processo di riforma della comitatologia si tenga conto del punto di vista dei paesi EFTA/SEE.

5.8. Nel contesto della governance mondiale ed europea, il CC-SEE accoglie con favore il Libro verde della Commissione europea sulla responsabilità sociale delle imprese, il quale ha suscitato un dibattito critico sui nuovi metodi per promuovere la RSI e ha accresciuto la consapevolezza su questa tematica. Tale documento contribuisce in modo significativo al successo della strategia di Lisbona che, secondo il CC-SEE, dovrebbe essere adottata fino in fondo anche dagli Stati membri del SEE che appartengono all'EFTA. La RSI va considerata un impegno volontario (anche negoziato) e un investimento strategico che, assieme al successo economico, contribuisce alla sostenibilità di un'impresa. La Commissione potrebbe contribuire alla trasparenza, alla coerenza e alle buone pratiche in tale ambito, promuovendo il partenariato tra i principali attori della responsabilità sociale delle imprese.

(1) Noralv Veggeland, The EU Deficit of Legitimacy and Democracy: The Theoretical Debate on Conceptualisation [Il deficit democratico e di legittimazione nell'UE: il dibattito teorico sulla concettualizzazione], University College Research Report 81/2001.

(2) CES 357/2002 - Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "La governance europea - un Libro bianco" [COM(2002) 428 def.].

(3) Articoli 137 e 138 del trattato CE.

(4) L'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (Londra) procede ad una valutazione tecnica delle domande di autorizzazione di nuovi farmaci prima che la Commissione prenda una decisione.