Decisione del Comitato misto SEE n. 173/2003, del 5 dicembre 2003, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 088 del 25/03/2004 pag. 0047 - 0048
Decisione del Comitato misto SEE n. 173/2003 del 5 dicembre 2003 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 148/2003 del Comitato misto SEE del 7 novembre 2003(1). (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)(2). (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR)(3). (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento)(4), DECIDE: Articolo 1 Al punto 4 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo sono inseriti i seguenti trattini: "- 32003 L 0034: Direttiva 2003/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 14), - 32003 L 0036: Direttiva 2003/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 26), - 32003 L 0053: Direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 24)." Articolo 2 I testi delle direttive 2003/34/CE, 2003/36/CE e 2003/53/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(5) siano pervenute al Comitato misto SEE. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003. Per il Comitato misto SEE Il presidente H. S. H. Prinz Nikolaus von Liechtenstein (1) GU L 41 del 12.2.2004, pag. 35. (2) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 14. (3) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 26. (4) GU L 178 del 17.7.2003, pag. 24. (5) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.