22003D0173

Decisione del Comitato misto SEE n. 173/2003, del 5 dicembre 2003, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 088 del 25/03/2004 pag. 0047 - 0048


Decisione del Comitato misto SEE

n. 173/2003

del 5 dicembre 2003

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 148/2003 del Comitato misto SEE del 7 novembre 2003(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)(2).

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR)(3).

(4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento)(4),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 4 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo sono inseriti i seguenti trattini:

"- 32003 L 0034: Direttiva 2003/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 14),

- 32003 L 0036: Direttiva 2003/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 26),

- 32003 L 0053: Direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 24)."

Articolo 2

I testi delle direttive 2003/34/CE, 2003/36/CE e 2003/53/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(5) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

H. S. H. Prinz Nikolaus von Liechtenstein

(1) GU L 41 del 12.2.2004, pag. 35.

(2) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 14.

(3) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 26.

(4) GU L 178 del 17.7.2003, pag. 24.

(5) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.