Decisione del Comitato misto SEE n. 171/2003, del 5 dicembre 2003, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 088 del 25/03/2004 pag. 0043 - 0044
Decisione del Comitato misto SEE n. 171/2003 del 5 dicembre 2003 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 142/2003 del Comitato misto SEE del 7 novembre 2003(1). (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive(2). (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2003, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di esaconazolo, clofentezina, miclobutanile e procloraz(3). (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/60/CE della Commissione, del 18 giugno 2003, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(4), DECIDE: Articolo 1 Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue: 1) Ai punti 13 (direttiva 76/895/CEE del Consiglio) e 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino: "- 32003 L 0060: Direttiva 2003/60/CE della Commissione, del 18 giugno 2003 (GU L 155 del 24.6.2003, pag. 15)." 2) Ai punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini: "- 32003 L 0060: Direttiva 2003/60/CE della Commissione, del 18 giugno 2003 (GU L 155 del 24.6.2003, pag. 15), - 32003 L 0062: Direttiva 2003/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2003 (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 70)." 3) Dopo il punto 54zzg [regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione] è inserito il seguente punto: "54zzh. 32003 L 0040: Direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive (GU L 126 del 22.5.2003, pag. 34)." Articolo 2 I testi delle direttive 2003/40/CE, 2003/60/CE e 2003/62/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(5) siano pervenute al Comitato misto SEE. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003. Per il Comitato misto SEE Il presidente H. S. H. Prinz Nikolaus von Liechtenstein (1) GU L 41 del 12.2.2004, pag. 23. (2) GU L 126 del 22.5.2003, pag. 34. (3) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 70. (4) GU L 155 del 24.6.2003, pag. 15. (5) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.