22003D0171

Decisione del Comitato misto SEE n. 171/2003, del 5 dicembre 2003, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 088 del 25/03/2004 pag. 0043 - 0044


Decisione del Comitato misto SEE

n. 171/2003

del 5 dicembre 2003

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 142/2003 del Comitato misto SEE del 7 novembre 2003(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive(2).

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2003, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di esaconazolo, clofentezina, miclobutanile e procloraz(3).

(4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/60/CE della Commissione, del 18 giugno 2003, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(4),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1) Ai punti 13 (direttiva 76/895/CEE del Consiglio) e 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

"- 32003 L 0060: Direttiva 2003/60/CE della Commissione, del 18 giugno 2003 (GU L 155 del 24.6.2003, pag. 15)."

2) Ai punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

"- 32003 L 0060: Direttiva 2003/60/CE della Commissione, del 18 giugno 2003 (GU L 155 del 24.6.2003, pag. 15),

- 32003 L 0062: Direttiva 2003/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2003 (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 70)."

3) Dopo il punto 54zzg [regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione] è inserito il seguente punto:

"54zzh. 32003 L 0040: Direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive (GU L 126 del 22.5.2003, pag. 34)."

Articolo 2

I testi delle direttive 2003/40/CE, 2003/60/CE e 2003/62/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(5) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

H. S. H. Prinz Nikolaus von Liechtenstein

(1) GU L 41 del 12.2.2004, pag. 23.

(2) GU L 126 del 22.5.2003, pag. 34.

(3) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 70.

(4) GU L 155 del 24.6.2003, pag. 15.

(5) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.