Decisione del Comitato misto SEE n. 164/2003, del 7 novembre 2003, che modifica il protocollo n. 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
Gazzetta ufficiale n. L 041 del 12/02/2004 pag. 0067 - 0068
Decisione del Comitato misto SEE n. 164/2003 del 7 novembre 2003 che modifica il protocollo n. 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo "l'accordo"), in particolare gli articoli 86 e 98, considerando quanto segue: (1) Il protocollo n. 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2000 del 10 novembre 2000(1). (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: "Energia intelligente - Europa" (2003-2006)(2). (3) Occorre pertanto modificare il protocollo n. 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2003, DECIDE: Articolo 1 L'articolo 14 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue: 1) dopo il paragrafo 2d viene inserito il nuovo paragrafo seguente: "2e. Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2003, al programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera g), e alle relative azioni, ad eccezione della sua componente specifica 'COOPENER' e delle relative azioni."; 2) al paragrafo 5 viene inserito il testo seguente: "g) 32003 D 1230: Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: 'Energia intelligente - Europa' (2003-2006) (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29)."; 3) il testo "paragrafo 5 lettere a), b), c), d), e) e f)" nei paragrafi 3 e 4 è sostituito da "paragrafo 5 lettere a), b), c), d), e), f) e g)". Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3). Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003. Per il Comitato misto SEE Il presidente S. A. S. Prinz Nikolaus von Liechtenstein (1) GU L 7 dell'11.1.2001, pag. 38. (2) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29. (3) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.