22003D0163

Decisione del Comitato misto SEE n. 163/2003, del 7 novembre 2003, che modifica il protocollo n. 30 dell'accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

Gazzetta ufficiale n. L 041 del 12/02/2004 pag. 0064 - 0066


Decisione del Comitato misto SEE

n. 163/2003

del 7 novembre 2003

che modifica il protocollo n. 30 dell'accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 30 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 99/2000 del 27 ottobre 2000(1).

(2) Il programma statistico SEE deve basarsi sulla decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007(2) e deve includere gli elementi del programma necessari per la descrizione e il monitoraggio di tutti i pertinenti aspetti economici, sociali e ambientali dello Spazio economico europeo.

(3) Il programma statistico SEE deve tener conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie(3).

(4) Occorre pertanto modificare il protocollo n. 30 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2003,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo n. 30 dell'accordo è modificato come segue:

1) prima del paragrafo 1 viene inserito quanto segue:

"I. Programma statistico 1998-2002";

2) dopo il paragrafo 7 viene inserito quanto segue:

"II. Programma statistico 2003-2007

1. Una conferenza cui partecipano i rappresentanti degli organismi statistici nazionali delle parti contraenti, l'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) e l'Ufficio di consulenza statistica degli Stati EFTA (OSA EFTA) fissa gli orientamenti della cooperazione statistica ed elabora i programmi e le procedure per la cooperazione statistica in stretto coordinamento con quelli della Comunità e ne controlla l'attuazione. La conferenza e il comitato del programma statistico (CPS) stabiliscono i propri compiti ai fini del presente protocollo nel corso di riunioni congiunte note come conferenza CPS/SEE conformemente a specifiche regole procedurali che deve fissare la conferenza CPS/SEE stessa.

2. Il programma statistico comunitario 2003-2007 istituito dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di cui al paragrafo 7 costituisce il quadro delle attività statistiche SEE da effettuare tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2007. Tutti i campi principali e i temi del programma statistico comunitario 2003-2007 sono considerati pertinenti per la cooperazione statistica SEE e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati EFTA.

A partire dal 1o gennaio 2003, viene messo a punto un programma statistico annuale SEE specifico da parte dell'Ufficio di consulenza statistica in consultazione con il gruppo di lavoro dei capi degli istituti nazionali di statistica EFTA. Il programma statistico annuale SEE rientra nell'ambito del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione ed è parallelo ad esso, conformemente alla decisione del Consiglio di cui al paragrafo 7.

3. Fin dall'inizio della cooperazione relativa ai programmi e alle attività di cui al paragrafo 2, gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo senza diritto di voto ai comitati e ad altri organismi comunitari che assistono la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo di tali programmi e attività.

4. Le informazioni statistiche provenienti dagli Stati EFTA sono da essi trasmesse a Eurostat per la memorizzazione, l'elaborazione e la diffusione. A tal fine l'OSA EFTA opera in stretta collaborazione con gli Stati EFTA e con Eurostat, onde garantire che i dati provenienti da tali Stati siano trasmessi adeguatamente e divulgati ai vari gruppi di utenti attraverso i normali canali di diffusione nell'ambito delle statistiche SEE.

Il trattamento delle statistiche provenienti dagli Stati EFTA è determinato dal regolamento del Consiglio di cui al paragrafo 7.

5. A partire dal 1o gennaio 2003, gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, con un importo pari al 75 % dell'importo riportato nelle linee di bilancio B5-6 0 0 A e B5-6 0 0 B o nell'articolo successivo (Politica d'informazione statistica) del bilancio comunitario.

Gli Stati EFTA si fanno carico delle spese supplementari sostenute da Eurostat per la memorizzazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati provenienti dai loro paesi, conformemente al pertinente memorandum d'intesa fra il Segretariato EFTA ed Eurostat riguardante il contributo EFTA relativo al presente paragrafo.

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai costi generali della Comunità diversi da quelli sostenuti per la memorizzazione, la diffusione o l'elaborazione dei dati ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo.

6. Viene redatta e presentata alla conferenza CPS/SEE di cui al paragrafo 1 e al Comitato misto SEE una relazione che verifica se sono stati rispettati gli obiettivi, le priorità e le azioni pianificati nel periodo tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2007.

7. Il presente protocollo riguarda i seguenti atti comunitari:

- 397 R 0322: Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1),

- 32002 D 2367: Decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1)."

Articolo 2

L'elenco dei comitati concordato dalle parti contraenti dell'accordo e contenuto nel verbale concordato al protocollo n. 30 dei negoziati per un accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i loro Stati membri e gli Stati EFTA sullo Spazio economico europeo non pregiudica la partecipazione degli Stati EFTA ad altri comitati o organismi comunitari conformemente al paragrafo 3 del protocollo n. 30, modificato dalla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(4).

Essa si applica a partire dal 1o gennaio 2003.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. A. S. Prinz Nikolaus von Liechtenstein

(1) GU L 7 dell'11.1.2001, pag. 29.

(2) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1.

(3) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

(4) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.