22003D0101

Decisione del Comitato misto SEE n. 101/2003, del 26 settembre 2003, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 331 del 18/12/2003 pag. 0006 - 0007


Decisione del Comitato misto SEE

n. 101/2003

del 26 settembre 2003

che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 66/2003 del 20 giugno 2003(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/616/CE della Commissione, del 22 luglio 2002, che autorizza la Francia ad applicare le disposizioni della direttiva 64/433/CEE del Consiglio a taluni macelli che trattano un massimo di 2000 UGB all'anno(2).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati(3), rettificata dalla GU L 239 del 6.9.2002, pag. 66.

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1802/2002 della Commissione, del 10 ottobre 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 1282/2002 recante modifica degli allegati della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(4)

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/907/CE della Commissione, del 15 novembre 2002, che riconosce temporaneamente il sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuato in Francia conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio(5).

(6) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1) Al punto 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1 viene aggiunto il seguente trattino:

"- 32002 R 1802: Regolamento (CE) n. 1802/2002 della Commissione del 10 ottobre 2002 (GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 21)."

2) Sotto il titolo "ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO", dopo il punto 53 (decisione 2002/544/CE della Commissione) della parte 4.2 viene inserito il punto seguente:

"54. 32002 D 0907: Decisione 2002/907/CE della Commissione, del 15 novembre 2002, che riconosce temporaneamente il sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuato in Francia conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (GU L 313 del 16.11.2002, pag. 32)."

3) Nella parte 6.2, dopo il punto 43 (decisione 2002/226/CE della Commissione), viene inserito il punto seguente:

"44. 32002 D 0616: Decisione 2002/616/CE della Commissione, del 22 luglio 2002, che autorizza la Francia ad applicare le disposizioni della direttiva 64/433/CEE del Consiglio a taluni macelli che trattano un massimo di 2000 UGB all'anno (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 61)."

4) Nella parte 7.2, dopo il punto 18 (decisione 2002/1003/CE della Commissione), viene inserito il punto seguente:

"19. 32002 D 0657: Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8), rettificata dalla GU L 239 del 6.9.2002, pag. 66."

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1802/2002 e delle decisioni 2002/616/CE, 2002/657/CE, rettificata dalla GU L 239 del 6.9.2002, pag. 66, nonché 2002/907/CE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(6) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. A. S. Prinz Nikolaus von Liechtenstein

(1) GU L 257 del 9.10.2003, pag. 4.

(2) GU L 196 del 25.7.2002, pag. 61.

(3) GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.

(4) GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 21.

(5) GU L 313 del 16.11.2002, pag. 32.

(6) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.