Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2003, dell'11 luglio 2003, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 272 del 23/10/2003 pag. 0029 - 0030
Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2003 dell'11 luglio 2003 che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 57/2003 del 16 maggio 2003(1). (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/31/CE della Commissione, del 29 novembre 2002, che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la decisione 1999/427/CE(2), DECIDE: Articolo 1 L'allegato XX dell'accordo è modificato come segue: 1) L'attuale punto 2eq (decisione 1999/427/CE della Commissione) diventa il punto 2eqa. 2) Al punto 2eqa (decisione 1999/427/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino: "- 32003 D 0031: Decisione 2003/31/CE della Commissione, del 29 novembre 2002 (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 11)". 3) Dopo il punto 2epa (decisione 1999/205/CE della Commissione, soppressa) viene inserito il punto seguente: "2eq. 32003 D 0031: Decisione 2003/31/CE della Commissione, del 29 novembre 2002, che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la decisione 1999/427/CE (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 11)". 4) Il punto 2eqa (decisione 1999/427/CE della Commissione) è soppresso con decorrenza dal 31 maggio 2004. Articolo 2 I testi della decisione 2003/31/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 12 luglio 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3) siano pervenute al Comitato misto SEE. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2003. Per il Comitato misto SEE Il Presidente S. A. S. Prinz Nikolaus von Liechtenstein (1) GU L 193 del 31.7.2003, pag. 38. (2) GU L 9 del 15.1.2003, pag. 11. (3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.