Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2003 del 20 giugno 2003 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 257 del 09/10/2003 pag. 0027 - 0027
Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2003 del 20 giugno 2003 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 32/2003 del 14 marzo 2003(1). (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/81/CE della Commissione, del 10 ottobre 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flumiossazina(2), DECIDE: Articolo 1 Al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino: "- 32002 L 0081: Direttiva 2002/81/CE della Commissione, del 10 ottobre 2002 (GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28)." Articolo 2 I testi della direttiva 2002/81/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 21 giugno 2003, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3). Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003. Per il Comitato misto SEE Il Presidente P. Westerlund (1) GU L 137 del 5.6.2003, pag. 32. (2) GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28. (3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.