22003D0072

Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2003 del 20 giugno 2003 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 257 del 09/10/2003 pag. 0018 - 0019


Decisione del Comitato misto SEE

n. 72/2003

del 20 giugno 2003

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 42/2003 del 16 maggio 2003(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 645/2000 della Commissione, del 28 marzo 2000, che stabilisce le modalità di attuazione necessarie per la corretta applicazione di alcune disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 86/362/CEE del Consiglio e dell'articolo 4 della direttiva 90/642/CEE del Consiglio concernenti i sistemi di controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(2),

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XII dell'allegato II dell'accordo, dopo il punto 54zzc (direttiva 2002/69/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:

"54zzd. 32000 R 0645: Regolamento (CE) n. 645/2000 della Commissione, del 28 marzo 2000, che stabilisce le modalità di attuazione necessarie per la corretta applicazione di alcune disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 86/362/CEE del Consiglio e dell'articolo 4 della direttiva 90/642/CEE del Consiglio concernenti i sistemi di controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 78 del 29.3.2000, pag. 7)."

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 645/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 giugno 2003, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. Westerlund

(1) GU L 193 del 31.7.2003, pag. 8.

(2) GU L 78 del 29.3.2000, pag. 7.

(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.