22003D0066

Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2003 del 20 giugno 2003 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 257 del 09/10/2003 pag. 0004 - 0007


Decisione del Comitato misto SEE

n. 66/2003

del 20 giugno 2003

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 31/2003 del 14 marzo 2003(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(2).

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, che modifica gli allegati III, X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di sorveglianza epidemiologica e test per l'individuazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili(3).

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e ne modifica gli allegati VII e XI(4).

(5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione, del 14 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i materiali a rischio specifico e la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, nonché il regolamento (CE) n. 1326/2001 riguardo all'alimentazione degli animali e all'immissione sul mercato di ovini e caprini e dei loro prodotti(5).

(6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione, del 21 agosto 2002, che modifica gli allegati III, VII e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina, l'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile, la rimozione dei materiali a rischio specifico e le norme d'importazione degli animali vivi e dei prodotti di origine animale(6).

(7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/1003/CE della Commissione, del 18 dicembre 2002, che fissa requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine(7).

(8) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 260/2003 della Commissione, del 12 febbraio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini vivi e di embrioni bovini(8).

(9) Il regolamento (CE) n. 1248/2001 abroga la decisione 98/272/CE della Commissione(9), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere soppressa dall'accordo.

(10) Il regolamento (CE) n. 1326/2001 abroga le decisioni 94/381/CE(10) e 94/474/CE(11) della Commissione, che sono integrate nell'accordo e che devono pertanto essere soppresse dall'accordo.

(11) Il regolamento (CE) n. 260/2003 abroga la decisione 92/290/CEE della Commissione(12), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere soppressa dall'accordo.

(12) La presente decisione non si applica al Liechtenstein e all'Islanda,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1) Nella parte 7.1, al punto 11 (decisione 2000/766/CE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

"- 32001 R 1326: Regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001 (GU L 177 del 30.6.2001, pag. 60)."

2) Nella parte 7.1, dopo il punto 11 (decisione 2000/766/CE del Consiglio) è inserito il seguente testo:

"Controllo delle TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili)

12. 32001 R 0999: Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da:

- 32001 R 1248: Regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001 (GU L 173 del 27.6.2001, pag. 12).

- 32001 R 1326: Regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001 (GU L 177 del 30.6.2001, pag. 60),

- 32002 R 0270: Regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione, del 14 febbraio 2002 (GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4).

- 32002 R 1494: Regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione, del 21 agosto 2002 (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 3).

- 32003 R 0260: Regolamento (CE) n. 260/2003 della Commissione, del 12 febbraio 2003 (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 7).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono modificate come in appresso:

A. Nell'allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.3, dopo la parola 'Svezia' è inserito il seguente testo:

'e Norvegia'

B. Nell'allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, è inserito il seguente testo:

'>SPAZIO PER TABELLA>'

C. Nell'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, è inserito il seguente testo:

'>SPAZIO PER TABELLA>'

D. Nell'allegato X, capitolo A, punto 3, è inserito il seguente testo:

'>SPAZIO PER TABELLA>'"

3) Nella parte 7.2, dopo il punto 16 (decisione 2001/9/CE della Commissione) è inserito il seguente testo:

"17. 32001 R 1326: Regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e ne modifica gli allegati VII e XI (GU L 177 del 30.6.2001, pag. 60), modificato da:

- 32002 R 0270: Regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione, del 14 febbraio 2002 (GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4)."

"18. 32002 D 1003: Decisione 2002/1003/CE della Commissione, del 18 dicembre 2002, che fissa requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine (GU L 349 del 24.12.2002, pag. 105)."

4) Nella parte 1.2, il testo dei punti 7 (decisione 92/290/CEE della Commissione), 26 (decisione 94/381/CE della Commissione), 27 (decisione 94/474/CE della Commissione) e 78 (decisione 98/272/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1248/2001, (CE) n. 1326/2001, (CE) n. 270/2002, (CE) n. 1494/2002 e (CE) n. 260/2003 e della decisione 2002/1003/CE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 giugno 2003, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(13).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. Westerlund

(1) GU L 137 del 5.6.2003, pag. 30.

(2) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(3) GU L 173 del 27.6.2001, pag. 12.

(4) GU L 177 del 30.6.2001, pag. 60.

(5) GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.

(6) GU L 225 del 22.8.2002, pag. 3.

(7) GU L 349 del 24.12.2002, pag. 105.

(8) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 7.

(9) GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59.

(10) GU L 172 del 7.7.1994, pag. 23.

(11) GU L 194 del 29.7.1994, pag. 96.

(12) GU L 152 del 4.6.1992, pag. 37.

(13) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.