Decisione del Comitato misto SEE n. 64/2003, del 16 maggio 2003, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 31/07/2003 pag. 0054 - 0055
Decisione del Comitato misto SEE n. 64/2003 del 16 maggio 2003 che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare gli articoli 86 e 98, considerando quanto segue: (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 19/2003 del 31 gennaio 2003(1). (2) È opportuno continuare la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo sulle azioni preparatorie di cooperazione nel campo dell'istruzione e delle politiche per i giovani - Spese di gestione amministrativa. (3) È opportuno continuare la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo sulle azioni preparatorie di cooperazione nel campo dell'istruzione e delle politiche per i giovani. (4) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione possa continuare oltre il 31 dicembre 2002, DECIDE: Articolo 1 Il testo del punto 2f (azioni preparatorie di cooperazione nel campo dell'istruzione e delle politiche per i giovani) dell'articolo 4 del protocollo 31 dell'accordo è sostituito dal testo seguente: "2f. Gli Stati EFTA partecipano a decorrere dal 1o gennaio 2001 alle azioni comunitarie previste alle seguenti linee di bilancio, iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi 2001, 2002 e 2003: - B3-1 0 0 0A: 'Azioni preparatorie di cooperazione nel campo dell'istruzione e delle politiche per i giovani - Spese di gestione amministrativa', - B3-1 0 0 0: 'Azioni preparatorie di cooperazione nel campo dell'istruzione e delle politiche per i giovani'." Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(2) siano pervenute al Comitato misto SEE. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2003. Per il Comitato misto SEE Il Presidente P. Westerlund (1) GU L 94 del 10.4.2003, pag. 80. (2) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.