22003D0062

Decisione del Comitato misto SEE n. 62/2003, del 16 maggio 2003, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 31/07/2003 pag. 0050 - 0051


Decisione del Comitato misto SEE

n. 62/2003

del 16 maggio 2003

che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 17/2003 del 31 gennaio 2003(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche(2).

(3) A causa della necessità di mutamenti rilevanti nei sistemi statistici nazionali in Islanda e Norvegia, la data della prima trasmissione dei dati trimestrali di tali paesi è posticipata,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 19db (decisione 98/715/CE della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo viene inserito il punto seguente:

"19dc. 32002 R 1221: Regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 5 viene aggiunto il seguente paragrafo:

'3. Per l'Islanda, la prima trasmissione dei dati trimestrali è costituita dai dati relativi al primo trimestre 2004. L'Islanda trasmette tali dati entro il 30 giugno 2004.

Per la Norvegia, la prima trasmissione dei dati trimestrali è costituita dai dati relativi al primo trimestre 2003. La Norvegia trasmette tali dati entro il 30 giugno 2003.'"

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1221/2002 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. Westerlund

(1) GU L 94 del 10.4.2003, pag. 76.

(2) GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1.

(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.