22003D0057

Decisione del Comitato misto SEE n. 57/2003, del 16 maggio 2003, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 31/07/2003 pag. 0038 - 0041


Decisione del Comitato misto SEE

n. 57/2003

del 16 maggio 2003

che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 16/2003 del 31 gennaio 2003(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti(2).

(3) In Islanda vi sono numerosi comuni piccoli o molto piccoli situati in zone isolate in cui i terreni per le discariche di rifiuti sono limitati.

(4) Il trasporto da e verso tali comuni è difficoltoso per gran parte dell'anno e ciò rende inopportuno o addirittura impossibile raccogliere i rifiuti di un'area più vasta per portarli a impianti di incenerimento o coincenerimento.

(5) Al fine di far cessare la vecchia pratica dell'incenerimento all'aria aperta dei rifiuti, alcuni comuni isolati avevano costruito impianti di incenerimento e coincenerimento che trattano meno di una tonnellata di rifiuti l'ora.

(6) Le costosissime misurazioni continue delle emissioni e la misurazione semestrale della diossina prescritte dalla direttiva 2000/76/CE gravano in modo sproporzionato sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei comuni isolati.

(7) L'obbligo delle misurazioni continue delle emissioni sarà sostituito da misurazioni annue, mentre la misurazione semestrale della diossina sarà sostituita da un'unica misurazione non ricorrente per tali impianti di incenerimento e coincenerimento.

(8) Alla luce del limitato impatto ambientale e delle difficoltà economiche incontrate, gli impianti di incenerimento e coincenerimento che trattano meno di una tonnellata di rifiuti l'ora sono esentati dall'obbligo di rispettare i valori limite di emissioni di cui alla direttiva 2000/76/CE ma continuano ad essere soggetti ai valori limite di emissioni di cui alle direttive 89/369/CEE(3), 89/429/CEE(4) e 94/67/CE(5).

(9) Per le stesse ragioni, gli impianti di incenerimento che trattano più di una ma meno di tre tonnellate di rifiuti l'ora saranno soggetti a un'unica misurazione non ricorrente della diossina e saranno esentati dall'obbligo di rispettare i valori limite di emissioni atmosferiche di cui alla direttiva 2000/76/CE ma continuano ad essere soggetti ai valori limite di emissioni atmosferiche di cui alle direttive 89/369/CEE, 89/429/CEE e 94/67/CE,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo è modificato come segue:

1) Dopo il punto 32dd (Decisione 2002/151/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

"32de. 32000 L 0076: Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come risulta dall'appendice del presente allegato."

2) Ai punti 20 (direttiva 89/369/CEE del Consiglio), 21 (direttiva 89/429/CEE del Consiglio) e 21b (direttiva 94/67/CE del Consiglio) viene aggiunto il testo seguente:

", modificata da:

- 32000 L 0076: Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000 (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come risulta dall'appendice del presente allegato."

3) Al punto 26 (direttiva 75/439/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

"- 32000 L 0076: Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000 (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come risulta dall'appendice del presente allegato."

4) Dopo il punto 39 (raccomandazione 2002/680/CE della Commissione) viene inserito il titolo "APPENDICE DELL'ALLEGATO XX".

5) Gli adattamenti di cui all'allegato della presente decisione sono inseriti in qualità di testo dell'appendice dell'allegato XX.

Articolo 2

I testi della direttiva 2000/76/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(6) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. Westerlund

(1) GU L 94 del 10.4.2003, pag. 73.

(2) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

(3) GU L 163 del 14.6.1989, pag. 32.

(4) GU L 203 del 15.7.1989, pag. 50.

(5) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.

(6) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

DELLA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 57/2003

"Adattamenti alla direttiva 2000/76/CE del 4 dicembre 2000

a) In Islanda, gli impianti di incenerimento e coincenerimento esistenti di Ísafjörður, Tálknafjörður, Hofshreppur (Svínafell), Kirkjubæjarklaustur, Vestmannaeyjar e Patreksfjörður, che trattano meno di una tonnellata di rifiuti l'ora, sono soggetti alla direttiva, fino al termine del loro funzionamento, con i seguenti adattamenti:

i) Ad eccezione delle diossine, le misurazioni degli inquinanti atmosferici di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e c), sono effettuate su base annua.

ii) L'articolo 11, paragrafi 4 e 6, non si applica.

iii) Nell'articolo 11, paragrafo 7, il testo "da due all'anno a una ogni due anni per i metalli pesanti e da due all'anno a una all'anno per le diossine e i furani" è sostituito da "da una all'anno a una ogni due anni per i metalli pesanti".

iv) L'articolo 11, paragrafi 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, non si applica.

v) Le diossine sono soggette soltanto a una misurazione non ricorrente, i cui risultati sono notificati all'Autorità di vigilanza EFTA.

b) Gli impianti di incenerimento e coincenerimento di cui alla lettera a) continuano ad essere soggetti ai valori limite di emissioni previsti dalle direttive del Consiglio 89/369/CEE, 89/429/CEE e 94/67/CE.

c) In Islanda, l'impianto di incenerimento e coincenerimento esistente di Suðurnes, che tratta più di una ma meno di tre tonnellate di rifiuti l'ora, è soggetto alla direttiva, fino al termine del suo funzionamento, con i seguenti adattamenti:

i) Le diossine sono soggette soltanto a una misurazione non ricorrente, i cui risultati sono notificati all'Autorità di vigilanza EFTA.

ii) I valori limite di emissioni atmosferiche di cui alle lettere a), b) e c) dell'allegato V della direttiva non si applicano e continuano ad essere applicati i corrispondenti valori limite di emissioni atmosferiche di cui alle direttive 89/369/CEE, 89/429/CEE e 94/67/CE.

d) Fatte salve le lettere b) e c), punto ii), l'articolo 8, paragrafo 1, l'allegato della direttiva 75/439/CEE del Consiglio e le direttive 89/369/CEE, 89/429/CEE e 94/67/CE sono abrogati.

e) Le lettere da a) a d) sono soggette a riesame ogni cinque anni oppure ogniqualvolta viene messa a punto una nuova e più economica tecnologia per misurazioni dell'inquinamento più approfondite."