22003D0049

2003/49/CE: Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 1° luglio 2002, relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo

Gazzetta ufficiale n. L 018 del 23/01/2003 pag. 0021 - 0050


Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria

del 1o luglio 2002

relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo

(2003/49/CE)

IL CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra(1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo n. 3,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 3 quale sostituito dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo(2) specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Bulgaria.

(2) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale protocollo, il Consiglio di associazione decide in particolare ogni modifica dei dazi indicati negli allegati a detto protocollo, nonché ogni aumento o abolizione dei contingenti tariffari.

(3) A norma dell'articolo 2, secondo trattino, di tale protocollo, il Consiglio di associazione decide anche in merito all'eventuale diminuzione dei dazi applicati in seguito a riduzioni determinate da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.

(4) I contingenti annui di cui agli allegati I e II alla presente decisione dovrebbero essere applicabili per il 2002. Considerando che tali contingenti annui possono essere applicati solo dopo il 1o gennaio 2002, a partire da una data da stabilire, essi vanno ridotti in proporzione al periodo già trascorso,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati I e II del protocollo n. 3 sugli scambi tra la Comunità e la Bulgaria di prodotti agricoli trasformati sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

I contingenti annui per il 2002 di cui agli allegati I e II della presente decisione sono ridotti in proporzione al periodo già trascorso, calcolato in mesi compiuti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 1o luglio 2002.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

S. Passy

(1) GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.

(2) GU L 112 del 29.4.1999, pag. 3.

ALLEGATO I

Tabella 1

Contingenti applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Bulgaria

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 2

Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Bulgaria

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 3

Importi di base presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti (EAR) e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati nella tabella 2

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Tabella 1

Elenco di prodotti provenienti dalla Comunità a cui la Bulgaria applica trattamento preferenziale nell'ambito di limiti quantitativi

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 2

Dazi applicabili all'importazione in Bulgaria di prodotti originari della Comunità

>SPAZIO PER TABELLA>