22003D0043

Decisione del Comitato misto SEE n. 43/2003, del 16 maggio 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 31/07/2003 pag. 0010 - 0011


Decisione del Comitato misto SEE

n. 43/2003

del 16 maggio 2003

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 162/2002 del 6 dicembre 2002(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 868/2002 della Commissione, del 24 maggio 2002, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(2).

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 869/2002 della Commissione, del 24 maggio 2002, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(3).

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1530/2002 della Commissione, del 27 agosto 2002, che modifica l'allegato I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(4).

(5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1752/2002 della Commissione, del 1o ottobre 2002, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(5),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

"- 32002 R 0868: Regolamento (CE) n. 868/2002 della Commissione, del 24 maggio 2002 (GU L 137 del 25.5.2002, pag. 6),

- 32002 R 0869: Regolamento (CE) n. 869/2002 della Commissione, del 24 maggio 2002 (GU L 137 del 25.5.2002, pag. 10),

- 32002 R 1530: Regolamento (CE) n. 1530/2002 della Commissione, del 27 agosto 2002 (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 3),

- 32002 R 1752: Regolamento (CE) n. 1752/2002 della Commissione, del 1o ottobre 2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 18)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 868/2002, (CE) n. 869/2002, (CE) n. 1530/2002 e (CE) n. 1752/2002 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(6) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. Westerlund

(1) GU L 38 del 13.2.2003, pag. 18.

(2) GU L 137 del 25.5.2002, pag. 6.

(3) GU L 137 del 25.5.2002, pag. 10.

(4) GU L 230 del 28.8.2002, pag. 3.

(5) GU L 264 del 2.10.2002, pag. 18.

(6) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.