22002D0912

2002/912/CE: Decisione n. 1/2002 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 5 giugno 2002, che adotta le modalità e le condizioni generali per la partecipazione della Repubblica di Bulgaria ai programmi comunitari

Gazzetta ufficiale n. L 317 del 21/11/2002 pag. 0027 - 0028


Decisione n. 1/2002 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria

del 5 giugno 2002

che adotta le modalità e le condizioni generali per la partecipazione della Repubblica di Bulgaria ai programmi comunitari

(2002/912/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra(1), riguardante la partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, la Bulgaria può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in una vasta gamma di settori. Possono inoltre essere aggiunti altri settori di competenza comunitaria.

(2) A norma dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione dovrebbe stabilire le modalità e le condizioni della partecipazione della Bulgaria a dette attività.

(3) Le condizioni specifiche di partecipazione a ciascun programma comunitario, comprese le implicazioni finanziarie, dovrebbero essere stabilite dalla Commissione delle Comunità europee con le autorità competenti della Bulgaria,

DECIDE:

Articolo 1

La Bulgaria può partecipare a tutti i programmi comunitari accessibili ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, ai sensi delle disposizioni che adottano tali programmi.

Articolo 2

La Bulgaria contribuisce finanziariamente al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti della Bulgaria possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Bulgaria contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Ai progetti e alle iniziative presentati dai partecipanti della Bulgaria si applicano, per quanto possibile, le condizioni, le regole e le procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

La Commissione e le autorità competenti della Bulgaria stabiliscono le modalità e le condizioni specifiche per la partecipazione della Bulgaria a ciascun programma comunitario, compreso il contributo finanziario. Qualora la Bulgaria chieda un'assistenza comunitaria esterna ai sensi del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale(2), dette modalità e condizioni specifiche possono essere stabilite mediante un protocollo di finanziamento.

Articolo 6

La presente decisione si applica per un periodo indeterminato.

Essa può essere denunciata da ciascuna delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi.

Articolo 7

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione e, successivamente, con scadenza triennale, il Consiglio di associazione può riesaminare l'attuazione della presente decisione sulla base dell'effettiva partecipazione della Bulgaria ad uno o più programmi comunitari.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 giugno 2002.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

S. Passy

(1) GU L 317 del 30.12.1995, pag. 25.

(2) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).