22002D0872

2002/872/CE: Decisione n. 16/2002, del 16 aprile 2002, del comitato misto istituito dall'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in merito alla modifica dell'allegato settoriale relativo ai dispositivi medici

Gazzetta ufficiale n. L 302 del 06/11/2002 pag. 0030 - 0030


Decisione n. 16/2002

del 16 aprile 2002

del comitato misto istituito dall'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in merito alla modifica dell'allegato settoriale relativo ai dispositivi medici

(2002/872/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera b),

considerando che, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, gli allegati settoriali possono essere emendati, tramite il comitato misto, mediante accordo scritto tra le parti,

notando, da un lato, i progressi compiuti in materia di attività per l'instaurazione della fiducia reciproca previste dall'allegato settoriale sui dispositivi medici,

riconoscendo d'altronde che, non essendo ancora state completate le rimanenti attività di instaurazione della reciproca fiducia, il periodo transitorio deve essere prorogato,

DECIDE:

1. L'allegato settoriale sui dispositivi medici è modificato come segue:

a) La prima frase dell'articolo 5 dell'allegato settoriale sui dispositivi medici è interamente soppressa e sostituita dal testo seguente: "A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, inizia immediatamente un periodo di transizione di cinque anni. In base ai progressi fatti durante il periodo transitorio, in particolare nel momento in cui le parti ritengono che nell'appendice 5 figuri un numero rappresentativo di organismi di valutazione della conformità, conformemente all'articolo 9, il comitato misto può decidere di porre fine al periodo transitorio e di passare alla fase operativa."

b) La prima frase dell'articolo 9 dell'allegato settoriale sui dispositivi medici è interamente soppressa e sostituita dal testo seguente: "Prima di passare alla fase operativa, le parti procedono a una valutazione congiunta dell'equivalenza degli OVC che hanno partecipato alle attività di sviluppo della reciproca fiducia."

2. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l'accordo. La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima di tali firme.

Firmato a Washington DC, il 4 aprile 2002.

A nome degli Stati Uniti d'America

James Sanford

Firmato a Bruxelles, il 16 aprile 2002.

A nome della Comunità europea

Philippe Meyer