22002D0852

2002/852/CE: Decisione n. 4/2002 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, del 24 maggio 2002, che adotta le modalità e le condizioni per la partecipazione dell'Estonia al programma comunitario Fiscalis

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 01/11/2002 pag. 0050 - 0052


Decisione n. 4/2002 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra

del 24 maggio 2002

che adotta le modalità e le condizioni per la partecipazione dell'Estonia al programma comunitario Fiscalis

(2002/852/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra(1), in particolare l'articolo 108,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 108 dell'accordo europeo, l'Estonia può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità nei settori specificati nell'allegato X dell'accordo.

(2) Conformemente a tale allegato, il Consiglio di associazione può convenire di aggiungere altri settori delle attività comunitarie da quelli elencati nell'allegato.

(3) Ai sensi del suddetto articolo 108, il Consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione dell'Estonia a tali attività,

DECIDE:

Articolo 1

L'Estonia partecipa al programma comunitario Fiscalis (in seguito denominato: il "programma") secondo le modalità e le condizioni definite negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la durata residua del programma. Tuttavia, qualora la Comunità decidesse di estenderne la durata senza apportare sostanziali modifiche al programma, anche la presente decisione può essere estesa di conseguenza ed in modo automatico, a condizione di non essere denunciata da almeno una delle parti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 2002.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

J. Piqué i Camps

(1) GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3.

ALLEGATO I

MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ESTONIA AL PROGRAMMA FISCALIS

1. Come enunciato nell'articolo 7 della decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 1998, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis)(1), la partecipazione dell'Estonia al programma Fiscalis (in seguito denominato: il "programma") si conforma a quanto stabilito nell'accordo europeo e nella misura in cui la normativa comunitaria sull'imposizione indiretta lo consenta. Di conseguenza, la partecipazione dell'Estonia alle attività del programma è soggetta alle seguenti condizioni:

- le attività di cui all'articolo 4 (sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, manuali e guide) sono permesse nella misura in cui la normativa comunitaria sull'imposizione indiretta lo consenta,

- le attività di cui all'articolo 5, paragrafi 1 (scambi di funzionari) e 2 (seminari), come pure quelle di cui all'articolo 6 (azione comune di formazione) sono consentite alle condizioni stabilite in detti articoli,

- le attività di cui all'articolo 5, paragrafo 3 (controlli multilaterali), non sono ammesse, in quanto il quadro giuridico della Comunità concernente la cooperazione in questo settore, ai sensi della direttiva 77/799/CEE(2) e del regolamento (CEE) n. 218/92(3), si applica esclusivamente agli Stati membri dell'Unione europea.

2. Le modalità e le condizioni per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande di partecipazione a seminari e a scambi concernenti funzionari dell'Estonia sono quelle applicabili ai funzionari delle quindici amministrazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione europea.

3. L'allegato II stabilisce il contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea che l'Estonia è tenuta a versare all'inizio di ogni anno finanziario per coprire i costi derivanti dalla sua partecipazione al programma, dal 2001 al 2002. Il comitato di associazione è autorizzato, all'occorrenza, ad adattare detto contributo conformemente ai principi stabiliti nell'articolo 113, paragrafo 2, dell'accordo europeo tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Estonia, dall'altra.

4. I rappresentanti dell'Estonia parteciperanno in qualità di osservatori, limitatamente ai punti di loro pertinenza, al comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione n. 888/98/CE. Tale comitato si riunisce senza la presenza dei rappresentanti dell'Estonia per gli altri punti come pure per le votazioni.

5. Gli Stati membri dell'Unione europea e l'Estonia si adopereranno per favorire, nell'ambito delle disposizioni in vigore, la libertà di circolazione e di residenza di tutte le persone aventi diritto ad accedere al programma e che viaggiano tra l'Estonia e gli Stati membri dell'Unione europea per partecipare alle attività contemplate dalla decisione.

6. Ferme restando le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee riguardo al controllo e alla valutazione del programma ai sensi della decisione n. 888/98/CE, la partecipazione dell'Estonia al programma sarà oggetto di controllo costante su base congiunta da parte dell'Estonia e della Commissione. L'Estonia sottoporrà alla Commissione le necessarie relazioni e prenderà parte ad altre attività specifiche stabilite dalla Comunità nello stesso contesto.

7. La lingua utilizzata nelle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e negli altri aspetti amministrativi relativi al programma sarà una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

8. La Comunità e l'Estonia possono porre fine alle attività di cui alla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. Le attività in corso al momento della cessazione del programma continueranno fino a completamento alle condizioni stabilite nella presente decisione.

(1) GU L 126 del 28.4.1998, pag. 1.

(2) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(3) GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.

ALLEGATO II

IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'ESTONIA AL PROGRAMMA FISCALIS

1. Il contributo finanziario dell'Estonia sarà aggiunto all'importo disponibile annualmente nel bilancio generale dell'Unione europea per stanziamenti di impegno al fine di far fronte agli obblighi finanziari della Commissione determinati dai lavori concernenti l'applicazione, la gestione e lo svolgimento del programma Fiscalis (in seguito denominato: il "programma").

2. Il contributo finanziario è stato calcolato considerando un'indennità media giornaliera di 146 EUR e un'indennità di viaggio media di 695 EUR a copertura dei costi sostenuti per la partecipazione a seminari e scambi. Per il calcolo del contributo finanziario si stima che l'Estonia parteciperà a quindici seminari e venti scambi all'anno in media. Il contributo finanziario può essere adattato all'inizio di ogni anno al fine di tener conto dell'effettivo numero di attività alle quali l'Estonia intende partecipare durante l'anno. L'adattamento avverrà in forma di richiesta di fondi che l'Estonia riceverà dalla Commissione come indicato al punto 6.

3. Il contributo dell'Estonia sarà di 94984 EUR per ogni anno di partecipazione salvo diverso calcolo ai sensi del punto 2. Di questo importo, 6214 EUR serviranno a coprire i costi supplementari di natura amministrativa inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione dell'Estonia.

4. L'Estonia coprirà i costi supplementari annuali di natura amministrativa di cui al punto 3 attingendo al proprio bilancio nazionale.

5. L'Estonia pagherà il 50 % del restante costo annuale della propria partecipazione, attingendo al proprio bilancio nazionale del 2001, il 60 % per il 2002.

Fatte salve le procedure separate di programmazione Phare, il restante 50 % sarà coperto dall'assegnazione annuale Phare per l'Estonia del 2001, a condizione che i pertinenti stanziamenti di bilancio siano disponibili, il 40 % per il 2002. I fondi Phare richiesti saranno trasferiti all'Estonia mediante convenzioni di finanziamento separate. Unitamente alla parte proveniente dal bilancio statale dell'Estonia, tali fondi costituiranno il contributo nazionale dell'Estonia, che verrà utilizzato per i pagamenti relativi alle richieste annuali di fondi presentate dalla Commissione.

6. Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale dell'Unione europea(1) si applicherà, in particolare, alla gestione del contributo dell'Estonia.

All'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione invierà all'Estonia una o più richieste di fondi corrispondenti al suo contributo ai costi previsto per le attività dell'anno in corso. Il contributo sarà espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

L'Estonia pagherà il proprio contributo conformemente alle richieste di fondi:

- per la parte finanziata dal proprio bilancio nazionale, entro tre mesi dalla richiesta di fondi,

- per la parte finanziata da Phare, entro trenta giorni dall'invio dei pertinenti fondi Phare al paese in questione.

L'eventuale ritardo nel versamento del contributo darà luogo al pagamento, da parte dell'Estonia, di interessi sull'importo scoperto, da calcolarsi a partire dalla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

7. Le indennità giornaliere si applicano a tutti i partecipanti al programma e sono determinate dalla Commissione per ciascun paese. All'inizio di ogni anno la Commissione verserà all'Estonia un primo acconto di bilancio. Un secondo acconto può essere versato a metà anno in funzione dell'effettiva partecipazione dell'Estonia alle attività del programma, come pure della partecipazione prevista per il resto dell'anno. Il dipartimento estone interessato utilizzerà tali acconti per l'acquisto dei titoli di viaggio ed il versamento delle indennità giornaliere per i partecipanti estoni.

8. Le spese di viaggio e di trasferta sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell'Estonia per la partecipazione come osservatori ai lavori del comitato di cui al punto 4 dell'allegato I sono rimborsate dalla Commissione alle stesse modalità degli Stati membri dell'Unione europea.

(1) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).