2002/815/CE: Decisione n. 1/2002 del Consiglio di associazione UE-Lituania, del 18 giugno 2002, che adotta le modalità e le condizioni generali per la partecipazione della Repubblica di Lituania ai programmi comunitari
Gazzetta ufficiale n. L 280 del 18/10/2002 pag. 0087 - 0087
Decisione n. 1/2002 del Consiglio di associazione UE-Lituania del 18 giugno 2002 che adotta le modalità e le condizioni generali per la partecipazione della Repubblica di Lituania ai programmi comunitari (2002/815/CE) IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra(1), in particolare l'articolo 110, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 110 dell'accordo europeo e dell'allegato XX di tale accordo, la Lituania può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in una vasta gamma di settori. Possono inoltre essere aggiunti altri settori di competenza comunitaria. (2) A norma del suddetto articolo 110, il Consiglio di associazione dovrebbe stabilire le modalità e le condizioni della partecipazione della Lituania a dette attività. (3) Le condizioni specifiche di partecipazione a ciascun programma comunitario, comprese le implicazioni finanziarie, dovrebbero essere stabilite dalla Commissione delle Comunità europee con le autorità competenti della Lituania, DECIDE: Articolo 1 La Lituania può partecipare a tutti i programmi comunitari accessibili ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, ai sensi delle disposizioni che adottano tali programmi. Articolo 2 La Lituania contribuisce finanziariamente al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa. Articolo 3 I rappresentanti della Lituania possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Lituania contribuisce finanziariamente. Articolo 4 Ai progetti e alle iniziative presentati dai partecipanti della Lituania si applicano, per quanto possibile, le condizioni, le regole e le procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione. Articolo 5 La Commissione e le autorità competenti della Lituania stabiliscono le modalità e le condizioni specifiche per la partecipazione della Lituania a ciascun programma comunitario, compreso il contributo finanziario. Qualora la Lituania chieda un'assistenza comunitaria esterna ai sensi del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale(2), dette modalità e condizioni specifiche possono essere stabilite mediante un protocollo di finanziamento. Articolo 6 La presente decisione si applica per un periodo indeterminato. Essa può essere denunciata da ciascuna delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi. Articolo 7 Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione e, successivamente, con scadenza triennale, il Consiglio di associazione può riesaminare l'attuazione della presente decisione sulla base dell'effettiva partecipazione della Lituania ad uno o più programmi comunitari. Articolo 8 La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione da parte del Consiglio di associazione. Fatto a Bruxelles, addì 18 giugno 2002. Per il Consiglio di associazione Il Presidente J. Piqué I Camps (1) GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3. (2) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).