22002D0795

2002/795/CE: Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Lituania, del 24 luglio 2002, che modifica, mediante l'istituzione di un comitato consultivo misto, la decisione n. 1/98 che stabilisce il regolamento interno del Consiglio di associazione

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 15/10/2002 pag. 0019 - 0020


Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Lituania

del 24 luglio 2002

che modifica, mediante l'istituzione di un comitato consultivo misto, la decisione n. 1/98 che stabilisce il regolamento interno del Consiglio di associazione

(2002/795/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra(1), in particolare l'articolo 116,

considerando quanto segue:

(1) Il dialogo e la cooperazione tra i gruppi d'interesse economici e sociali dell'Unione europea e della Repubblica di Lituania possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle relazioni UE-Lituania.

(2) Detta cooperazione tra i membri del Comitato economico e sociale delle Comunità europee e i rappresentanti dei gruppi d'interesse economici e sociali della Lituania dovrebbe svolgersi attraverso l'istituzione di un comitato consultivo misto.

(3) Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento interno del Consiglio di associazione, adottato con decisione n. 1/98(2),

DECIDE:

Articolo 1

I seguenti articoli vengono aggiunti al regolamento interno del Consiglio di associazione: "Articolo 15

Comitato consultivo misto

È istituito un comitato consultivo misto incaricato di coordinare il Consiglio di associazione per promuovere il dialogo e la cooperazione tra i gruppi d'interesse economici e sociali dell'Unione europea e della Repubblica di Lituania. Il dialogo e la cooperazione riguardano tutti gli aspetti economici e sociali delle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Lituania inerenti all'attuazione dell'accordo europeo. Il comitato consultivo misto si pronuncia sulle questioni sollevate in questi settori.

Articolo 16

Il comitato consultivo misto è composto da sei rappresentanti del Comitato economico e sociale delle Comunità europee e da sei rappresentanti dei gruppi d'interesse economici e sociali della Lituania.

Il comitato consultivo misto svolge le sue funzioni previa consultazione del Consiglio di associazione oppure, per quanto riguarda la promozione del dialogo tra i gruppi di interesse economici e sociali, di sua iniziativa.

I membri vengono scelti in modo che il comitato consultivo misto rifletta il più fedelmente possibile i vari gruppi d'interesse economici e sociali dell'Unione europea e della Lituania.

Il comitato consultivo misto è copresieduto da un membro del Comitato economico e sociale delle Comunità europee e da un membro lituano.

Il comitato consultivo misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 17

Il Comitato economico e sociale delle Comunità europee, da una parte, e i gruppi d'interesse economici e sociali della Lituania, dall'altra, sostengono le rispettive spese di partecipazione alle riunioni del comitato e dei suoi gruppi di lavoro, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso il lituano, che sono a carico dei gruppi d'interesse economici e sociali della Lituania.

Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2002.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

P. S. Møller

(1) GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3.

(2) GU L 73 del 12.3.1998, pag. 24.