22002D0369

2002/369/CE: Decisione n. 2/2002 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 13 maggio 2002, relativa ad una più rapida abolizione dei dazi doganali applicati a determinati prodotti elencati negli allegati I e II della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 18/05/2002 pag. 0023 - 0027


Decisione n. 2/2002 del Consiglio congiunto UE-Messico

del 13 maggio 2002

relativa ad una più rapida abolizione dei dazi doganali applicati a determinati prodotti elencati negli allegati I e II della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico

(2002/369/CE)

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997(1),

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000 (in seguito denominata "decisione n. 2/2000"), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5(2),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, paragrafo 5, della decisione n. 2/2000 autorizza il Consiglio congiunto a ridurre i dazi doganali a un ritmo più rapido di quello previsto agli articoli 4-10 o a migliorare in altro modo le condizioni di accesso ivi specificate.

(2) Qualsiasi decisione del Consiglio congiunto di accelerare l'abolizione di un dazio doganale o di migliorare in altro modo le condizioni di accesso dovrebbe sostituire le condizioni di cui agli articoli 4-10 per il prodotto in questione,

DECIDE:

Articolo 1

Le parti accelerano l'abolizione dei dazi doganali applicabili a determinati prodotti originari elencati negli allegati I e II della decisione n. 2/2000, a norma degli articoli 2 e 3 della presente decisione.

Articolo 2

Il Messico accelera l'abolizione dei dazi doganali per i prodotti originari della Comunità, come stabilito nell'allegato I.

Articolo 3

La Comunità accelera l'abolizione dei dazi doganali per i prodotti originari del Messico, come stabilito nell'allegato II.

Articolo 4

La presente decisione sostituisce le condizioni di cui agli articoli 4-10 della decisione n. 2/2000 per il prodotto in questione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo a quello in cui viene adottata dal Consiglio congiunto UE-Messico.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2002.

Per il Consiglio congiunto

J. Piqué I Camps

L. E. Derbez Bautista

(1) GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

(2) GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.

ALLEGATO I

Voci tariffarie in relazione alle quali il Messico accelera l'abolizione dei dazi doganali per i prodotti originari della Comunità europea

a) All'entrata in vigore della presente decisione, il Messico abolisce i dazi doganali applicabili ai seguenti prodotti originari della Comunità(1)

VOCE TARIFFARIA - DESCRIZIONE INDICATIVA

>SPAZIO PER TABELLA>

Fatta salva la corrispondenza con la nomenclatura SA 2002

b) All'entrata in vigore della presente decisione, il Messico abolisce i dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Comunità previsti nell'ambito del contingente per il settore automobilistico di cui alla sezione C, punto 2.1 dell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico).

(1) (Il termine "Unicamente" indica che la descrizione riguarda esclusivamente la merce oggetto della misura di accelerazione all'interno della voce tariffaria. Esso equivale all'espressione "ex out" nella terminologia dell'OMC).

ALLEGATO II

Voci tariffarie in relazione alle quali la Comunità europea accelera l'abolizione dei dazi doganali per i prodotti originari del Messico

All'entrata in vigore della presente decisione, la Comunità abolisce i dazi doganali applicabili ai seguenti prodotti originari del Messico:

>SPAZIO PER TABELLA>