22002D0294

2002/294/CE: Decisione n. 14/2002, del 19 marzo 2002, del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul riconoscimento reciproco concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che adotta il regolamento interno del comitato

Gazzetta ufficiale n. L 101 del 17/04/2002 pag. 0030 - 0035


Decisione n. 14/2002

del 19 marzo 2002

del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul riconoscimento reciproco concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che adotta il regolamento interno del comitato

(2002/294/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul riconoscimento reciproco concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare l'articolo 14,

considerando che l'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo prevede che il Comitato misto definisca il proprio regolamento interno,

DECIDE:

1. È adottato il regolamento interno del Comitato misto, come precisato nell'allegato alla presente decisione.

2. La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del Comitato misto abilitati a deliberare a nome delle parti ai fini di una modifica dell'accordo. La presente decisione diviene effettiva alla data dell'ultima di dette firme.

Washington DC, l'8 marzo 2002.

Bruxelles, il 19 marzo 2002.

A nome degli Stati Uniti d'America

James Sanford

A nome della Comunità europea

Philippe Meyer

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO

del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul riconoscimento reciproco concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America

Articolo 1

Presidenza

Il Comitato misto è presieduto congiuntamente da un rappresentante della Comunità europea e da un rappresentante degli Stati Uniti.

Articolo 2

Riunioni

1. Il Comitato misto si riunisce periodicamente almeno una volta l'anno ad una data stabilita di comune accordo. Se una parte riterrà necessarie riunioni supplementari, l'altra parte mostrerà la massima disponibilità nei confronti di tale richiesta.

2. Salvo decisione contraria, le parti ospitano a turno le riunioni. Previo accordo delle parti si potrà fare ricorso a teleconferenze o viedoconferenze.

3. Le riunioni del Comitato misto sono convocate dai copresidenti.

4. I copresidenti stabiliscono la data della riunione e si scambiano i necessari documenti con il dovuto anticipo per assicurare un'adeguata preparazione, possibilmente 3 settimane prima della riunione.

5. La parte che ospita la riunione organizza gli aspetti logistici. Le riunioni convocate per videoconferenza o teleconferenza sono organizzate dal copresidente che ha chiesto la riunione.

Articolo 3

Delegazioni

Le parti si notificano a vicenda, almeno una settimana prima della riunione, la prevista composizione delle rispettive delegazioni.

Articolo 4

Ordine del giorno delle riunioni

1. Almeno 14 giorni prima di ciascuna riunione i copresidenti redigono un ordine del giorno provvisorio. Tale ordine del giorno comprende i punti per i quali uno dei copresidenti ha ricevuto una richiesta d'iscrizione all'ordine del giorno almeno 14 giorni prima della riunione.

2. Ciascuna parte può aggiungere un punto all'ordine del giorno in qualsiasi momento prima della riunione, previo accordo dell'altra parte. Se possibile, le richieste di aggiungere punti all'ordine del giorno provvisorio sono inviate per iscritto e sono accolte nella misura del possibile.

3. All'inizio di ciascuna riunione i due copresidenti adottano l'ordine del giorno definitivo. Previo accordo delle parti, possono essere iscritti all'ordine del giorno, nella misura del possibile, punti diversi da quelli figuranti sull'ordine del giorno provvisorio.

Articolo 5

Verbali delle riunioni

1. Il copresidente della parte che ospita la riunione prepara appena possibile un progetto di verbale.

2. Il verbale indica di norma per ciascun punto all'ordine del giorno:

a) la documentazione fornita al Comitato misto;

b) le dichiarazioni che le parti hanno chiesto di mettere a verbale;

c) le decisioni e le conclusioni adottate su un ciascun punto.

3. Il verbale riporta anche i singoli componenti delle delegazioni partecipanti, con l'indicazione del ministero o dell'organismo da essi rappresentato.

4. Il verbale è approvato dal Comitato misto nella riunione successiva a quella cui si riferisce.

Articolo 6

Decisioni del Comitato misto

1. Le decisioni del Comitato sono adottate all'unanimità.

2. Al di fuori delle sue riunioni ufficiali il Comitato misto può adottare decisioni tramite procedura scritta.

3. Le decisioni del Comitato recano il titolo "decisione", seguito da un numero progressivo e dalla descrizione del loro oggetto. È indicata anche la data della loro entrata in vigore. Le decisioni sono firmate dai rappresentanti del Comitato abilitati a deliberare a nome delle parti. Le decisioni sono redatte in duplice esemplare, ciascuna versione facente ugualmente fede.

4. Le decisioni relative alla designazione degli organismi di valutazione della conformità e alla loro inclusione nell'elenco sono adottate tramite procedura scritta. A tal fine, conformemente all'articolo 7 dell'accordo e fatte salve le disposizioni specifiche dei suoi allegati settoriali, si applica la seguente procedura.

a) Una parte presenta per iscritto all'altra parte la sua proposta, in forma di decisione del Comitato misto che modifica l'allegato settoriale per includervi uno o più organismi di valutazione della conformità (cfr. modello di decisione in allegato), unendovi la documentazione giustificativa. L'altra parte conferma per iscritto la data alla quale ha ricevuto la proposta e indica per iscritto se accetta o meno la proposta entro 60 giorni dal suo ricevimento.

b) Se la parte che ha ricevuto la proposta ha bisogno d'informazioni supplementari, le chiede per iscritto indicandone i motivi. Una siffatta richiesta sospende il periodo di 60 giorni, che inizia a decorrere nuovamente alla data in cui le informazioni supplementari sono ricevute, a meno che la parte in questione non abbia chiesto per iscritto un supplemento di 30 giorni per la verifica di dette informazioni.

c) Se accetta la proposta, la parte che l'ha ricevuta firma e data la decisione del Comitato misto e la ritrasmette all'altra parte. L'iscrizione nell'elenco dell'organismo o degli organismi di valutazione della conformità è effettiva dalla data indicata nella decisione del Comitato misto.

d) Se la parte che ha ricevuto la proposta di designazione non comunica l'accettazione o il rifiuto della stessa entro il termine di 60 giorni e non ha chiesto il supplemento di 30 giorni, la questione è deferita al Comitato misto.

e) Se una parte contesta, apportando la necessaria documentazione, la competenza tecnica o la conformità di un organismo di valutazione della conformità proposto, tale organismo non è incluso nell'elenco del relativo allegato settoriale. Il Comitato misto può decidere una verifica dell'organismo di valutazione della conformità in questione. La verifica è eseguita tempestivamente dalla parte sul cui territorio è insediato l'organismo; in casi giustificati può essere effettuata dalle parti congiunte. Al termine della verifica, la proposta d'iscrivere l'organismo di valutazione della conformità nell'elenco dell'allegato settoriale può essere ripresentata conformemente al presente regolamento.

f) Qualora una parte o l'organismo di valutazione della conformità in questione si opponga ad una verifica, tale organismo non è incluso nell'elenco del relativo allegato settoriale. La parte può però presentare in un secondo momento una nuova proposta d'inclusione dello stesso organismo basata su una nuova documentazione.

5. Ai fini della decisione di sospensione di un organismo di valutazione della conformità elencato in un allegato settoriale si applicano le procedure di cui all'articolo 8 dell'accordo. Il Comitato misto rende effettiva la sospensione adottando una decisione tramite procedura scritta conformemente al paragrafo 2.

6. Ai fini della decisione di esclusione di un organismo di valutazione della conformità dall'elenco di un allegato settoriale si applicano le procedure di cui all'articolo 9 dell'accordo. Il Comitato misto rende effettiva l'esclusione adottando una decisione tramite procedura scritta conformemente al paragrafo 2.

Articolo 7

Comitato misto e comitati settoriali misti

I comitati settoriali misti tengono informato il Comitato misto, presentano relazioni sulla loro attività e adottano deliberazioni e conclusioni in merito all'attuazione degli allegati settoriali. Ciascuna parte assicura che i suoi rappresentanti nei comitati settoriali misti siano pienamente informati delle materie discusse in sede di Comitato misto e delle posizioni da questo adottate. Il Comitato misto può delegare determinati compiti ai comitati settoriali misti.

Articolo 8

Consultazione di esperti

Previo accordo delle parti, il Comitato può consultare esperti su questioni particolari.

Articolo 9

Spese

1. Ciascuna parte è responsabile delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del Comitato misto, comprese le spese di personale, viaggio e sostentamento e le spese postali e di telecomunicazioni.

2. Le altre spese connesse all'organizzazione delle riunioni sono generalmente a carico della parte che ospita la riunione.

Articolo 10

Procedure amministrative

1. Salvo decisione contraria, le riunioni del Comitato misto non sono aperte al pubblico.

2. Ai fini della riservatezza, i verbali e gli altri documenti del Comitato sono considerati informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 17 dell'accordo.

3. Previo accordo dei copresidenti, possono essere invitati alle riunioni partecipanti diversi dai funzionari delle parti, che saranno soggetti agli stessi obblighi di riservatezza conformemente all'articolo 17 dell'accordo.

4. Le parti possono procedere a comunicazioni pubbliche o informare altrimenti il pubblico interessato dei risultati delle riunioni del Comitato misto.

Allegato al regolamento interno del Comitato misto

Modello di decisione del Comitato misto per l'inclusione nell'elenco di organismi di valutazione della conformità tramite procedura scritta

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Allegato A

Organismi di valutazione della conformità statunitensi da aggiungere all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla voce "Accesso degli USA al mercato CE" della sezione V dell'allegato settoriale su [da precisare]

[Nome dell'organismo di valutazione della conformità ed estremi delle persone da contattare]

Allegato B

Organismi di valutazione della conformità comunitari da aggiungere all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla voce "Accesso della CE al mercato USA" della sezione V dell'allegato settoriale su [da precisare]

[Nome dell'organismo di valutazione della conformità ed estremi delle persone da contattare]