22002D0281

2002/281/CE: Decisione n. 1/2002 del Comitato di cooperazione CE-San Marino, del 22 marzo 2002, che modifica la decisione n. 4/92 del Comitato di cooperazione CEE-San Marino relativa a determinati metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'accordo intermedio e alla procedura di rispedizione delle merci verso la Repubblica di San Marino

Gazzetta ufficiale n. L 099 del 16/04/2002 pag. 0023 - 0024


Decisione n. 1/2002 del Comitato di cooperazione CE-San Marino

del 22 marzo 2002

che modifica la decisione n. 4/92 del Comitato di cooperazione CEE-San Marino relativa a determinati metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'accordo intermedio e alla procedura di rispedizione delle merci verso la Repubblica di San Marino

(2002/281/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE CE-SAN MARINO,

visto l'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino(1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 75/98 della Commissione, del 12 gennaio 1998, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(2), prevede specifiche modalità di identificazione delle merci a destinazione di, o in provenienza da, una parte del territorio doganale della Comunità cui non si applica la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di IVA(3) modificata da ultimo dalla direttiva 2001/4/CE(4),

(2) L'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa(5) modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE(6), prevede che le operazioni effettuate in provenienza da, o a destinazione di, San Marino siano considerate come operazioni effettuate in provenienza da, o a destinazione, della Repubblica italiana.

(3) La decisione n. 4/92 del Comitato di cooperazione CEE-San Marino(7) stabilisce i documenti da utilizzare per permettere la circolazione delle merci tra la Comunità e San Marino. Pertanto, è opportuno modificare detta decisione per tener conto della suddetta disposizione della direttiva 92/12/CEE e delle norme di cui al regolamento (CE) n. 75/98,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione n. 4/92 del Comitato di cooperazione CEE-San Marino è modificata come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente: "3. Ai fini dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 1, si intende per 'documento di valore equivalente', il documento amministrativo di accompagnamento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92(8).";

2) l'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 3

Al fine di giustificare la libera circolazione nella Comunità delle merci spedite con destinazione San Marino, sono presentati alle autorità competenti di San Marino:

- il documento T2 o T2F debitamente vistato dalle autorità dell'ufficio doganale di partenza, oppure

- l'originale del documento T2L o T2LF, oppure

- un documento di valore equivalente.";

3) l'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: "2. Quando merci preventivamente introdotte a San Marino scortate da un documento T2F o T2LF, o da un documento di valore equivalente, siano presentate alle competenti autorità di San Marino per essere spedite nella Comunità, dette autorità devono rilasciare un documento T2F o T2LF, o un documento di valore equivalente, che faccia riferimento al documento che accompagnava le merci al loro arrivo a San Marino. Il documento T2F o T2LF o il documento di valore equivalente dovranno essere presentati all'ufficio di entrata nella Comunità."

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno successivo a quello della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002.

Per il Comitato di cooperazione CE-San Marino

Il Presidente

Matthias Brinkmann

(1) GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14.

(2) GU L 7 del 13.1.1998, pag. 3.

(3) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

(4) GU L 26 del 27.1.2001, pag. 40.

(5) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.

(6) GU L 197 del 29.7.2000, pag. 73.

(7) GU L 42 del 19.2.1993, pag. 34.

(8) Regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo (GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2225/93 (GU L 198 del 7.8.1993, pag. 5).