22002D0146

2002/146/CE: Decisione n. 9/2001 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 20 dicembre 2001, che adotta il regolamento interno del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 21/02/2002 pag. 0060 - 0061


Decisione n. 9/2001 del Consiglio dei ministri ACP-CE

del 20 dicembre 2001

che adotta il regolamento interno del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo

(2002/146/CE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in seguito denominato "accordo", in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

considerando che con la decisione n. 1/2000 del 27 luglio 2000 il Consiglio dei ministri ACP-CE ha messo in applicazione anticipata la maggior parte delle disposizioni dell'accordo,

vista la decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE dell'11 maggio 2001 di delegare le competenze al Comitato degli Ambasciatori ACP-CE per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo di cui all'articolo 83, paragrafo 4 dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Composizione del comitato

1. Il comitato è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da un membro della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, su base paritaria, da ministri degli Stati ACP.

2. Le parti designano ogni anno i loro rappresentanti nel comitato e ne informano il segretariato.

3. Ciascun membro del comitato designa il proprio mandatario e ne informa il segretariato del comitato.

4. Il presidente del Comitato degli ambasciatori ACP e il presidente del Coreper o loro rappresentanti assistono alle riunioni del comitato.

5. Un rappresentante del centro per lo sviluppo delle imprese e del centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale assistono alle delibere del comitato sulle questioni che li riguardano.

6. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti assiste alle riunioni del comitato.

7. I membri del comitato nonché i loro mandatari possono farsi assistere da consiglieri.

Articolo 2

Presidenza del comitato

La presidenza del comitato viene esercitata alternativamente per un periodo di sei mesi dal 1o aprile al 30 settembre dagli Stati ACP e dal 1o ottobre al 31 marzo dalla Comunità. La presidenza da parte comunitaria è esercitata a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea in stretta collaborazione con la Commissione delle Comunità europee.

Articolo 3

Modalità di riunione

1. Il comitato si riunisce ogni tre mesi. Si riunisce almeno una volta l'anno a livello ministeriale, in linea di massima in occasione di una sessione del Consiglio dei ministri ACP-CE.

2. Altre riunioni a livello ministeriale si tengono su richiesta di una delle parti e in un luogo da convenire fra le due parti.

3. Le riunioni a livello dei mandatari si tengono nei luoghi abituali delle sessioni del Consiglio dell'Unione europea, presso il Segretariato generale ACP o in altri luoghi che dovrà decidere il comitato.

4. Qualsiasi membro del comitato che non possa assistere a una riunione può farsi rappresentare. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare.

5. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente, per sua iniziativa oppure su richiesta degli Stati ACP o della Comunità.

6. Almeno tre settimane prima della data prevista per la riunione il segretariato del comitato trasmette ai membri del comitato un progetto di ordine del giorno, al quale è allegata la necessaria documentazione.

7. L'ordine del giorno è adottato dal comitato all'inizio di ciascuna riunione. In caso di urgenza, il comitato può decidere, su richiesta dei rappresentanti degli Stati ACP o della Comunità, di inserire nell'ordine del giorno i punti per i quali non è stato rispettato il termine previsto dal paragrafo 6.

8. Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche.

Articolo 4

Attribuzioni

1. Il comitato esercita le attribuzioni conferitegli a norma degli articoli pertinenti dell'accordo.

2. Ogni anno il comitato adotta il proprio programma di lavoro e riferisce al Consiglio circa la sua realizzazione.

Articolo 5

Delibere

1. Il comitato si pronuncia mediante comune accordo della Comunità, da un lato, e degli Stati ACP, dall'altro.

2. Il comitato può deliberare validamente soltanto in presenza, almeno, della metà dei membri del Consiglio dell'Unione europea, di un rappresentante della Commissione e di almeno la metà dei membri degli Stati ACP.

3. Ferme restando altre disposizioni applicabili, le delibere del comitato rientrano nel segreto professionale.

Articolo 6

Gruppo di lavoro tecnico

1. Viene istituito un gruppo di lavoro incaricato di preparare i lavori di ordine tecnico e di stabilire tutti i documenti da sottoporre al comitato.

2. Il gruppo di lavoro comprende un rappresentante del presidente del comitato, della parte che non esercita la presidenza, della Commissione delle Comunità europee e del segretariato del comitato. Ai lavori del gruppo partecipa eventualmente un rappresentante della Banca europea per gli investimenti. Il presidente può essere assistito da altri membri del comitato e da rappresentanti del centro per lo sviluppo dell'impresa e del centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale.

3. Il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente al fine di svolgere i compiti assegnatigli dal comitato.

Articolo 7

Segretariato

1. Il segretariato del comitato è assicurato dal Consiglio dei ministri ACP-CE.

2. Viene redatto un verbale di ciascuna riunione nel quale vengono riportate in particolare le decisioni adottate dal Consiglio.

3. Dopo ogni riunione del comitato, viene trasmesso ai membri del comitato il resoconto della riunione entro le tre settimane successive. Il resoconto di ciascuna riunione viene presentato per approvazione, all'inizio della seduta, in occasione della riunione successiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.

A nome del Consiglio dei ministri ACP-CE

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-CE

Il Presidente

F. van Daele