22002D0144

Decisione del Comitato misto SEE n. 144/2002, dell'8 novembre 2002, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 019 del 23/01/2003 pag. 0013 - 0014


Decisione del Comitato misto SEE

n. 144/2002

dell'8 novembre 2002

che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 134/2002 del Comitato misto SEE del 27 settembre 2002(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/231/CE della Commissione, del 18 marzo 2002, che stabilisce criteri modificati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione 1999/179/CE(2).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/255/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori(3),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è modificato come segue:

1. Al punto 2eo (decisione 1999/179/CE della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

"- 32002 D 0231: Decisione 2002/231/CE della Commissione, del 18 marzo 2002 (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 50)."

2. Dopo il punto 2et (decisione 2001/607/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:

"2eu. 32002 D 0255: Decisione 2002/255/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (GU L 87 del 4.4.2002, pag. 53)."

Articolo 2

I testi delle decisioni 2002/231/CE e 2002/255/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Kjartan Jóhannsson

(1) GU L 336 del 12.12.2002, pag. 34.

(2) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 50.

(3) GU L 87 del 4.4.2002, pag. 53.

(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.