22002D0048

Decisione del Comitato misto SEE n. 48/2002, del 31 maggio 2002, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 238 del 05/09/2002 pag. 0001 - 0003


Decisione del Comitato misto SEE

n. 48/2002

del 31 maggio 2002

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 27/2002 del Comitato misto SEE del 19 aprile 2002(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio(2).

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/92/CE della Commissione, del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(3).

(4) La direttiva 2001/56/CE abroga, con effetto dal 9 maggio 2004, la direttiva 78/548/CEE del 12 giugno 1978 (GU L 168 del 26.6.1978, pag. 40), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(5) Occorre integrare nell'accordo gli adattamenti apportati alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1) dal capitolo XI dell'allegato I dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea(4).

(6) Le modifiche apportate nell'accordo alla direttiva 70/156/CEE devono essere adeguate a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1) al punto 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio), sono aggiunti i seguenti trattini: "- 1 94 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato da GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1),

- 32001 L 0056: direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21),

- 32001 L 0092: direttiva 2001/92/CE della Commissione del 30 ottobre 2001 (GU L 291 del 8.11.2001, pag. 24).";

2) al punto 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio), il testo di adattamento è sostituito dal testo seguente: "a) nell'articolo 2, lettera a), si aggiungono i trattini seguenti:

- 'gerðarviðurkenning' nella legislazione islandese,

- 'Typengenehmigung' nella legislazione del Liechtenstein,

- 'typegodkjenning' nella legislazione norvegese;

b) nell'allegato I, appendice 5, al punto 1.1.1 è aggiunto il seguente testo: 'IS per l'Islanda

FL per il Liechtenstein

16 per la Norvegia'

c) nell'allegato VII, punto 1, sezione 1, è aggiunto il testo seguente: 'IS per l'Islanda

FL per il Liechtenstein

16 per la Norvegia';

d) nell'allegato IX, ai punti 37 delle parti I e II, è aggiunto il testo seguente: 'Islanda: ...,

Liechtenstein: ...,

Norvegia: ...';

"

3) il testo del punto 37 (direttiva 78/548/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 9 maggio 2004;

4) al punto 45c (direttiva 92/22/CEE del Consiglio) è inserito il testo seguente: ", modificata da:

- 32001 L 0092 direttiva 2001/92/CE della Commissione del 30 ottobre 2001 (GU L 291 del 8.11.2001, pag. 24)."

Articolo 2

I testi delle direttive 2001/56/CE e 2001/92/CE e degli adattamenti apportati alla direttiva 70/156/CEE dal capitolo XI dell'allegato I dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(5) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. Westerlund

(1) GU L 154 del 13.6.2002, pag. 4.

(2) GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21.

(3) GU L 291 del 8.11.2001, pag. 24.

(4) GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato da GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.

(5) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.