Decisione del Comitato misto SEE n. 48/2002, del 31 maggio 2002, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 238 del 05/09/2002 pag. 0001 - 0003
Decisione del Comitato misto SEE n. 48/2002 del 31 maggio 2002 che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 27/2002 del Comitato misto SEE del 19 aprile 2002(1). (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio(2). (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/92/CE della Commissione, del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(3). (4) La direttiva 2001/56/CE abroga, con effetto dal 9 maggio 2004, la direttiva 78/548/CEE del 12 giugno 1978 (GU L 168 del 26.6.1978, pag. 40), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. (5) Occorre integrare nell'accordo gli adattamenti apportati alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1) dal capitolo XI dell'allegato I dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea(4). (6) Le modifiche apportate nell'accordo alla direttiva 70/156/CEE devono essere adeguate a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, DECIDE: Articolo 1 Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue: 1) al punto 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio), sono aggiunti i seguenti trattini: "- 1 94 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato da GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1), - 32001 L 0056: direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21), - 32001 L 0092: direttiva 2001/92/CE della Commissione del 30 ottobre 2001 (GU L 291 del 8.11.2001, pag. 24)."; 2) al punto 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio), il testo di adattamento è sostituito dal testo seguente: "a) nell'articolo 2, lettera a), si aggiungono i trattini seguenti: - 'gerðarviðurkenning' nella legislazione islandese, - 'Typengenehmigung' nella legislazione del Liechtenstein, - 'typegodkjenning' nella legislazione norvegese; b) nell'allegato I, appendice 5, al punto 1.1.1 è aggiunto il seguente testo: 'IS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia' c) nell'allegato VII, punto 1, sezione 1, è aggiunto il testo seguente: 'IS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia'; d) nell'allegato IX, ai punti 37 delle parti I e II, è aggiunto il testo seguente: 'Islanda: ..., Liechtenstein: ..., Norvegia: ...'; " 3) il testo del punto 37 (direttiva 78/548/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 9 maggio 2004; 4) al punto 45c (direttiva 92/22/CEE del Consiglio) è inserito il testo seguente: ", modificata da: - 32001 L 0092 direttiva 2001/92/CE della Commissione del 30 ottobre 2001 (GU L 291 del 8.11.2001, pag. 24)." Articolo 2 I testi delle direttive 2001/56/CE e 2001/92/CE e degli adattamenti apportati alla direttiva 70/156/CEE dal capitolo XI dell'allegato I dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(5) siano pervenute al Comitato misto SEE. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2002. Per il Comitato misto SEE Il Presidente P. Westerlund (1) GU L 154 del 13.6.2002, pag. 4. (2) GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21. (3) GU L 291 del 8.11.2001, pag. 24. (4) GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato da GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1. (5) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.