22002D0011

Decisione del Comitato Misto SEE n. 11/2002, del 1° marzo 2002, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 110 del 25/04/2002 pag. 0001 - 0002


Decisione del Comitato Misto SEE

n. 11/2002

del 1o marzo 2002

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n 152/2001 dell'11 dicembre 2001(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1566/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio(2).

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 436/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(3),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 54b (regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

"- 32000 R 1566: Regolamento (CE) n. 1566/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000 (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 17)

- 32001 R 0436: Regolamento (CE) n. 436/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001 (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 16)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1566/2000 e n. 436/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo(4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. Westerlund

(1) GU L 65 del 7.3.2002, pag. 26.

(2) GU L 180 del, 19.7.2000, pag. 17.

(3) GU L 63 del, 3.3.2001, pag. 16.

(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.