Decisione del Comitato Misto SEE n. 11/2002, del 1° marzo 2002, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 110 del 25/04/2002 pag. 0001 - 0002
Decisione del Comitato Misto SEE n. 11/2002 del 1o marzo 2002 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n 152/2001 dell'11 dicembre 2001(1). (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1566/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio(2). (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 436/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(3), DECIDE: Articolo 1 Al punto 54b (regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini: "- 32000 R 1566: Regolamento (CE) n. 1566/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000 (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 17) - 32001 R 0436: Regolamento (CE) n. 436/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001 (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 16)." Articolo 2 I testi dei regolamenti (CE) n. 1566/2000 e n. 436/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo(4) siano pervenute al Comitato misto SEE. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2002. Per il Comitato misto SEE Il Presidente P. Westerlund (1) GU L 65 del 7.3.2002, pag. 26. (2) GU L 180 del, 19.7.2000, pag. 17. (3) GU L 63 del, 3.3.2001, pag. 16. (4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.