22002A0314(01)

Emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 14/03/2002 pag. 0020 - 0022


ALLEGATO

EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO

Articolo 1

Emendamento

A. Articolo 2, paragrafo 5

All'articolo 2, paragrafo 5 del protocollo, la parte di frase: "articoli che vanno da 2A a 2E"è sostituita dalla seguente: "articoli che vanno da 2A a 2F".

B. Articolo 2, paragrafo 8, lettera a) e paragrafo 11

All'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) e paragrafo 11 del protocollo, la parte di frase: "articoli che vanno da 2A a 2H"è sostituita dalla seguente: "articoli che vanno da 2A a 2I".

C. Articolo 2F, paragrafo 8

All'articolo 2 del protocollo dopo il paragrafo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 8: "8. Ogni parte che produce una o più di queste sostanze garantisce che, per il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2004, e per ogni successivo periodo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C non superi, annualmente, un valore medio tra:

a) i livelli calcolati di consumo nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, sommati al 2,8 % dei livelli calcolati di consumo nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato A; e

b) i livelli calcolati di produzione nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, sommati al 2,8 % dei livelli calcolati di produzione nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato A.

Tuttavia, onde soddisfare il fabbisogno interno di base delle parti operanti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, i livelli calcolati di produzione di una parte possono superare fino ad un massimo del 10 % il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C di cui sopra.".

D. Articolo 2I

Dopo l'articolo 2H del protocollo è inserito il seguente articolo: "Articolo 2I

Bromoclorometano

Ciascuna parte garantisce che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2002, e per ogni successivo periodo di 12 mesi, il suo livello calcolato di consumo e di produzione della sostanza controllata appartenente al gruppo III dell'allegato C non superi il valore zero. Il presente paragrafo si applica salvo il caso in cui le parti decidano di consentire un livello di produzione o di consumo per usi che esse convengono di considerare essenziali.".

E. Articolo 3

All'articolo 3 del protocollo, la parte di frase: "articoli 2, 2A a 2H"è sostituita dalla seguente: "articoli 2, da 2A a 2I".

F. Articolo 4, paragrafi 1 quinquies e 1 sexies

I seguenti paragrafi sono aggiunti all'articolo 4 del protocollo dopo il paragrafo 1 quater: "1 quinquies. A partire dal 1o gennaio 2004, ciascuna parte vieta l'importazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C dagli Stati non aderenti al protocollo.

1 sexies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna parte vieta l'importazione della sostanza controllata appartenente al gruppo III dell'allegato C dagli Stati non aderenti al protocollo.".

G. Articolo 4, paragrafi 2 quinquies e 2 sexies

I seguenti paragrafi sono aggiunti all'articolo 4 del protocollo dopo il paragrafo 2 quater: "2 quinquies. A partire dal 1o gennaio 2004, ciascuna parte vieta l'esportazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C verso gli Stati non aderenti al protocollo.

2 sexies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna parte vieta l'esportazione della sostanza controllata appartenente al gruppo III dell'allegato C verso gli Stati non aderenti al protocollo.".

H. Articolo 4, paragrafi da 5 a 7

All'articolo 4, paragrafi da 5 a 7 del protocollo, la parte di frase: "Allegati A e B, gruppo II degli allegati C ed E"è sostituita dalla seguente: "Allegati A, B, C ed E".

I. Articolo 4, paragrafo 8

All'articolo 4, paragrafo 8 del protocollo, la parte di frase: "articoli che vanno da 2A a 2E, articoli 2G e 2H"è sostituita dalla seguente: "articoli da 2A a 2I".

J. Articolo 5, paragrafo 4

All'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo, la parte di frase: "articoli da 2A a 2H"è sostituita dalla seguente: "articoli 2A a 2I".

K. Articolo 5, paragrafi 5 e 6

All'articolo 5, paragrafi 5 e 6 del protocollo, la parte di frase: "articoli che vanno da 2A a 2E"è sostituita dalla seguente: "articoli che vanno da 2A a 2E e articolo 2I".

L. Articolo 5, paragrafo 8 ter, lettera a)

Alla fine del paragrafo 8 ter, lettera a) dell'articolo 5 del protocollo è aggiunto il seguente comma: "Dal 1o gennaio 2016 ogni parte operante ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è tenuta a conformarsi con le disposizioni di cui all'articolo 2F, paragrafo 8 e, a titolo di riferimento dell'ottemperanza alle disposizioni citate, utilizza il valore medio dei suoi livelli calcolati di produzione e consumo nel 2015;".

M. Articolo 6

All'articolo 6 del protocollo, la parte di frase: "negli articoli da 2A a 2H"è sostituita dalla seguente: "negli articoli da 2A a 2I".

N. Articolo 7, paragrafo 2

All'articolo 7, paragrafo 2 del protocollo, la parte di frase: "degli allegati B e C"è sostituita dalla seguente: "dell'allegato B e dei gruppi I e II dell'allegato C".

O. Articolo 7, paragrafo 3

Dopo la prima fase del paragrafo 3 dell'articolo 7 del protocollo è aggiunto il seguente comma: "Ogni parte fornisce al Segretariato le statistiche dei quantitativi annui delle sostanze controllate di cui all'allegato E utilizzate a fini di quarantena e nelle operazioni di pre-imbarco.".

P. Articolo 10

Al paragrafo 1 dell'articolo 10 del protocollo, la parte di frase: "articoli da 2A a 2E"è sostituita dalla seguente: "articoli da 2A a 2E e articolo 2I".

Q. Articolo 17

All'articolo 17 del protocollo, la parte di frase: "articoli da 2A a 2H"è sostituita dalla seguente: "articoli da 2A a 2I".

R. Allegato C

All'allegato C del protocollo è aggiunto il seguente gruppo: >SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Collegamenti con l'emendamento del 1997

Nessuno Stato od organismo di integrazione economica regionale può depositare uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente emendamento senza aver precedentemente o contestualmente depositato un analogo strumento relativo all'emendamento adottato in occasione della nona riunione delle parti tenutasi a Montreal il 17 settembre 1997.

Articolo 3

Entrata in vigore

1. Il presente emendamento entra in vigore il 1o gennaio 2001, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dello stesso da parte di Stati od organismi di integrazione economica regionale aderenti al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data questa condizione non è soddisfatta, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui la condizione è soddisfatta.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati dagli organismi di integrazione economica regionale non sono aggiunti al computo di quelli depositati dagli Stati membri facenti parte dell'organismo stesso.

3. Una volta entrato in vigore ai sensi del paragrafo 1, per tutte le altre parti del protocollo il presente emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito da parte di queste ultime del relativo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.