Protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra
Gazzetta ufficiale n. L 066 del 08/03/2002 pag. 0019 - 0020
Protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata "Comunità", da una parte, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, dall'altra, CONSIDERANDO CHE l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, in seguito denominato "accordo europeo", è stato firmato nel giugno 1996 a Bruxelles ed è entrato in vigore il 1o febbraio 1999; CONSIDERANDO CHE in seguito all'esito positivo dei negoziati tecnici tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia, condotti a norma degli articoli 21, paragrafo 5 e 24 dell'accordo europeo, si sono concordate concessioni tariffarie reciproche nel settore della pesca; CONSIDERANDO CHE le concessioni negoziate nel settore della pesca incideranno sulle concessioni bilaterali accordate a norma dell'accordo europeo, che dovranno quindi essere modificate mediante un protocollo che adegui gli aspetti commerciali di detto accordo; CONSIDERANDO CHE la Comunità e la Repubblica di Slovenia hanno inoltre convenuto una procedura amministrativa semplificata affinché le concessioni tariffarie concordate possano progressivamente essere attuate quanto prima, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, la Comunità e la Repubblica di Slovenia liberalizzano completamente gli scambi per tutti i prodotti che figurano, rispettivamente, all'allegato VIII(a) e all'allegato VIII(b) dell'accordo europeo. Per le sardine preparate e conservate di cui ai codici NC 1604 13 11 e 1604 13 19 vengono istituiti contingenti tariffari reciproci di 100 tonnellate, al 4 %, per i primi 12 mesi del presente protocollo. Ai quantitativi che superano i contingenti è applicata una riduzione di un terzo dei dazi applicabili. Dopo i primi 12 mesi, l'aliquota del 4 % continua ad applicarsi per altri 24 mesi senza limiti quantitativi. La Comunità e la Slovenia concordano inoltre di ridurre di un terzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, i dazi tariffari applicati a tutti gli altri pesci e prodotti della pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio. L'anno seguente, viene applicata un'ulteriore riduzione di un terzo. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente protocollo o prima di questa data previo accordo fra le parti, il commercio di tutti i pesci e prodotti della pesca viene completamente liberalizzato. Qualsiasi eventuale accordo sull'applicazione anticipata del libero scambio totale a tutti i pesci e prodotti della pesca viene applicato a norma dell'articolo 4. Articolo 2 Le riduzioni di cui all'articolo 1 del presente protocollo vengono calcolate secondo i principi matematici comuni, tenendo presente che: a) tutte le cifre inferiori a 50 (compreso) dopo la virgola vanno arrotondate per difetto al numero intero più vicino; b) tutte le cifre superiori a 50 dopo la virgola vanno arrotondate per eccesso al numero intero più vicino; c) tutti i dazi inferiori al 2 % sono fissati automaticamente allo 0 %. Le parti si scambiano informazioni sui casi in cui si applicano i principi suddetti. Articolo 3 Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo necessarie. Articolo 4 Il presente protocollo può essere modificato con decisione del Consiglio di associazione. Hecho en Bruselas, el siete de febrero del dos mil dos./Udfærdiget i Bruxelles den syvende februar to tusind og to./Geschehen zu Brüssel am siebten Februar zweitausendundzwei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δύο./Done at Brussels on the seventh day of February in the year two thousand and two./Fait à Bruxelles, le sept février deux mille deux./Fatto a Bruxelles, addì sette febbraio duemiladue./Gedaan te Brussel, de zevende februari tweeduizendtwee./Feito em Bruxelas, em sete de Fevereiro de dois mil e dois./Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakaksi./Som skedde i Bryssel den sjunde februari tjugohundratvå./V Bruslju, sedmega februarja dva tisoc dva. Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar >PIC FILE= "L_2002066IT.002001.TIF"> Za Republiko Slovenijo >PIC FILE= "L_2002066IT.002002.TIF">