22002A0109(02)

Protocollo addizionale che stabilisce le disposizioni applicabili agli scambi di determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro

Gazzetta ufficiale n. L 005 del 09/01/2002 pag. 0014 - 0015


Protocollo addizionale

che stabilisce le disposizioni applicabili agli scambi di determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata "Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI CIPRO, in seguito denominata "Cipro",

dall'altra,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, in seguito denominato "accordo di associazione", è stato firmato il 19 dicembre 1972 a Bruxelles ed è entrato in vigore il 1o giugno 1973.

(2) In seguito all'esito positivo dei negoziati tecnici tra la Comunità e Cipro, condotti a norma dell'articolo 2 dell'accordo di associazione, si sono concordate ulteriori concessioni tariffarie reciproche nel settore della pesca.

(3) Le concessioni negoziate nel settore della pesca incideranno sulle concessioni bilaterali accordate a norma dell'accordo di associazione, che dovranno quindi essere modificate mediante un protocollo che adegui gli aspetti commerciali dell'accordo stesso.

(4) La Comunità e Cipro hanno inoltre convenuto una procedura amministrativa semplificata affinché le concessioni tariffarie concordate possano progressivamente essere attuate quanto prima,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le parti riducono di un terzo i dazi applicabili al pesce e ai prodotti della pesca definiti nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, diversi da quelli menzionati negli articoli 2 e 3 del presente protocollo.

Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, le parti applicano un'ulteriore riduzione di un terzo ai dazi applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente protocollo.

Dopo due anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, le parti introdurranno il libero scambio di tutti i pesci e prodotti della pesca.

Articolo 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, la Comunità aprirà un contingente tariffario comunitario di 500 tonnellate al 7,5 % (ad valorem) per le spigole (Dicentrarchus labrax) di cui al codice NC 0302 69 94, le orate reali (Sparus aurata) di cui al codice 0302 69 95 e i saraghi pizzuti (Puntazzo puntazzo) di cui al codice ex 0302 69 98, originari di Cipro.

Un anno dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, il contingente tariffario sarà fissato a 600 tonnellate a dazio nullo (ad valorem) e due anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo verrà abolito.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano alle importazioni nella Comunità di quantitativi superiori a quelli stabiliti dai contingenti tariffari.

Articolo 3

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, la Comunità aprirà un contingente tariffario comunitario di 12500000 pezzi al 5 % (ad valorem) per gli avannotti delle specie menzionate nell'articolo 2, di cui al codice NC ex 0301 99 90.

Un anno dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, il contingente tariffario sarà fissato a 15000000 di pezzi a dazio nullo (ad valorem) e due anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo verrà abolito.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano alle importazioni nella Comunità di quantitativi superiori a quelli stabiliti dai contingenti tariffari.

Articolo 4

Le riduzioni di cui all'articolo 1 vengono calcolate secondo i principi matematici comuni, tenendo presente che:

a) tutte le cifre inferiori a 50 (compreso) dopo il primo decimale vanno arrotondate al numero direttamente inferiore;

b) tutte le cifre superiori a 50 dopo il primo decimale vanno arrotondate al numero direttamente superiore;

c) tutti i dazi inferiori al 2 % vengono fissati automaticamente allo 0 %.

Articolo 5

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

Hecho en Bruselas, el doce de diciembre del dos mil uno.

Udfærdiget i Bruxelles den tolvte december to tusind og en.

Geschehen zu Brüssel am zwölften Dezember zweitausendundeins.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Brussels on the twelfth day of December in the year two thousand and one.

Fait à Bruxelles, le douze décembre deux mille un.

Fatto a Bruxelles, addì dodici dicembre duemilauno.

Gedaan te Brussel, de twaalfde december tweeduizendeneen.

Feito em Bruxelas, em doze de Dezembro de dois mil e um.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Bryssel den tolfte december tjugohundraett.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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For the Republic of Cyprus

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