22001D0283

2001/283/CE: Decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 28 marzo 2001, che modifica la decisione n. 1/96 recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 098 del 07/04/2001 pag. 0031 - 0043


Decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia

del 28 marzo 2001

che modifica la decisione n. 1/96 recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia

(2001/283/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l'accordo del 12 settembre 1963 che istituisce una associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno modificare la decisione n. 1/96 del Comitato di cooperazione doganale, del 20 maggio 1996, recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia(2), modificata da ultimo dalla decisone n. 2/97 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia(3), per quanto riguarda le condizioni di emissione dei certificati A.TR. e del loro controllo a posteriori.

(2) Gli adeguamenti occorsi durante l'attuazione della fase finale dell'unione doganale CE-Turchia, rendono necessario modificare la decisione n. 1/96.

(3) Dal 1o gennaio 2001, la Turchia applicherà ai prodotti di cui alla decisione n. 1/95 gli stessi dazi doganali della Comunità nei confronti dei paesi terzi a causa della scadenza della deroga di cui all'articolo 15 della decisione n. 1/95,

DECIDE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La presente decisione fissa le disposizioni di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, in appresso denominata, "decisione di base".

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1) "Paesi terzi" un paese o territorio che non appartiene al territorio doganale dell'unione doganale CE-Turchia.

2) "Parte dell'unione doganale", da una parte, il territorio doganale della Comunità e dall'altra, il territorio doganale della Turchia.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DOGANALI APPLICABILI AGLI SCAMBI DI MERCI TRA LE DUE PARTI DELL'UNIONE DOGANALE

CAPO 1

Generalità

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni in materia di libera pratica stipulate nella decisione di base, si applicano agli scambi di merci tra le due parti dell'unione doganale, alle condizioni stipulate dalla presente decisione, il codice doganale comunitario e le relative disposizioni di applicazione, applicabile nel territorio doganale della Comunità, e il codice doganale turco con le relative disposizioni di applicazione, applicabile nel territorio doganale della Turchia.

Articolo 4

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione di base, le formalità di importazione si considerano soddisfatte nello Stato di esportazione mediante la convalida del documento necessario alla libera pratica delle merci in questione.

2. La convalida di cui al paragrafo 1 crea un'obbligazione doganale all'importazione. Inoltre, essa dà luogo all'applicazione delle misure di politica commerciale di cui all'articolo 12 della decisione di base e cui possono essere soggette le merci in questione.

3. Il momento in cui si crea tale obbligazione doganale è considerato il momento in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione per le merci in questione.

4. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, la persona per conto della quale viene effettuata la dichiarazione è anche il debitore.

5. L'importo dei dazi doganali corrispondenti a tale obbligazione doganale viene determinato alle stesse condizioni di un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla stessa data, della dichiarazione di svincolo per la libera pratica delle merci in questione, allo scopo di concludere la procedura di perfezionamento attivo.

CAPO 2

Disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa per la circolazione delle merci

Articolo 5

Fatto salvo l'articolo 11, la prova che sono soddisfatti i criteri per l'applicazione delle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali tra la Comunità e la Turchia è fornita su presentazione di un titolo giustificativo rilasciato a richiesta dell'esportatore dalle autorità doganali della Turchia o di uno Stato membro.

Articolo 6

1. Il titolo giustificativo di cui all'articolo 5 è costituito dal certificato di circolazione A.TR. Il modello di questo modulo figura nell'allegato I.

2. Il certificato A.TR. può essere utilizzato unicamente quando le merci siano trasportate direttamente dalla Comunità in Turchia, o dalla Turchia nella Comunità. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari della Turchia o della Comunità possono essere trasportati mediante condotte attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Turchia.

3. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) una descrizione esatta dei prodotti;

ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure

c) in mancanza di questi, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 7

1. Il certificato di circolazione delle merci A.TR. è vistato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

2. Il certificato di circolazione delle merci A.TR. può essere vistato solo nel caso in cui possa costituire il titolo giustificativo per l'applicazione della libera pratica prevista dalla decisione di base.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato A.TR. deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato A.TR., tutti i documenti atti a comprovare la posizione doganale delle merci in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui alla decisione di base e alla presente decisione.

4. Le autorità doganali che rilasciano i certificati A.TR. adottano tutte le misure necessarie per verificare la posizione doganale delle merci e l'osservanza degli altri requisiti di cui alla decisione di base e alla presente decisione. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano i certificati A.TR. devono inoltre accertarsi che i formulari in questione siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione delle merci sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

Articolo 8

1. Il certificato di circolazione A.TR. deve essere presentato, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, alle autorità doganali dello Stato di importazione.

2. I certificati di circolazione A.TR. presentati alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione accettano i certificati di circolazione A.TR. se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 9

1. Il certificato di circolazione delle merci A.TR. è compilato su un apposito modulo, un modello del quale è contenuto nell'allegato I. Esso è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità o in turco e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore. Qualora i certificati siano redatti in turco, essi devono essere redatti anche in una delle lingue ufficiali della Comunità. Essi sono compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso deve farsi uso di inchiostro e della scrittura a stampatello.

2. Ciascun modulo ha il formato di 210 x 297 mm ed è stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato ha un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati membri e la Turchia possono riservarsi il diritto di stampare essi stessi i certificati o di farli stampare da tipografi autorizzati. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato è annotata tale approvazione. Ciascun certificato reca il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio e il numero di serie che ne permettono l'identificazione.

3. Il certificato di circolazione A.TR. deve essere compilato in conformità della nota esplicativa figurante nell'allegato II e di eventuali norme supplementari fissate nel quadro dell'unione doganale.

Articolo 10

1. I certificati di circolazione sono presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione in conformità delle procedure previste da tale Stato. Dette autorità possono esigere la traduzione di un certificato. Esse possono inoltre chiedere che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da un certificato dell'importatore attestante che le merci soddisfano le condizioni richieste per la libera circolazione.

2. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione A.TR. e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

3. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione A.TR., il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

4. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato A.TR., l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che hanno emesso il documento il rilascio di una copia sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. La casella 8 di tali copie dell'A.TR. deve recare, unitamente alla data di rilascio e al numero di serie del certificato originale, una delle seguenti annotazioni:

- DUPLICADO

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

- DUPLICATE

- DUPLICATA

- DUPLICATO

- DUPLICAAT

- SEGUNDA VIA

- KAKSOISKAPPALE

- DUPLIKAT

- IKINCI NÜSHADIR.

Articolo 11

1. In deroga all'articolo 7, una procedura semplificata per il rilascio di certificati di circolazione può venire utilizzata nel rispetto delle condizioni seguenti.

2. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettua frequentemente delle spedizioni per le quali possono venire rilasciati certificati di movimento A.TR. e che offre alle autorità competenti tutte le garanzie necessarie per la verifica dello stato delle merci a non presentare all'ufficio doganale dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione né le merci né la richiesta di un certificato di movimento A.TR. relativo a tali merci, allo scopo di ottenere un certificato di movimento A.TR. alle condizioni di cui all'articolo 7.

3. Le autorità doganali revocano l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie che esse considerano necessarie. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse sono tenute a farlo quando l'esportatore autorizzato non soddisfa più tali condizioni o non offre più tali garanzie.

4. L'autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali specifica, in particolare:

a) l'ufficio responsabile della preautenticazione dei certificati;

b) le modalità con le quali l'esportatore autorizzato deve giustificare l'utilizzo dei certificati;

c) nei casi di cui al paragrafo 5, lettera b), l'autorità responsabile dello svolgimento della successiva verifica di cui all'articolo 15.

5. Nell'autorizzazione è stabilito, a discrezione delle autorità competenti, che il riquadro riservato al visto da parte della dogana deve:

a) recare l'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato di esportazione e la firma, manoscritta o non manoscritta, di un funzionario dell'ufficio; ovvero

b) recare, apposta dall'esportatore autorizzato, l'impronta di uno speciale timbro autorizzato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, conforme al modello riportato nell'allegato III. Tale impronta può essere prestampata sui moduli.

6. Nei casi di cui al paragrafo 5, lettera a), alla casella 8 "Osservazioni", del certificato di circolazione A.TR. è inserita una delle seguenti diciture:

"Procedimiento simplificado"

"Forenklet fremgangsmåde"

"Vereinfachtes Verfahren"

"Απλουστευμένη διαδικασία"

"Simplified procedure"

"Procédure simplifiée"

"Procedura semplificata"

"Vereenvoudigde regeling"

"Procedimento simplificado"

"Yksinkertaistettu menettely"

"Förenklat förfarande"

"Basitlestirilmis prosedür".

7. Il certificato compilato, recante la dicitura di cui al paragrafo 6 e sottoscritto dall'esportatore autorizzato, vale quale documento attestante la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 5.

Articolo 12

Quando le merci si trovano sotto la sorveglianza di un ufficio di dogana nella Comunità o in Turchia, è possibile sostituire il certificato di movimento A.TR. originale con uno o più certificati di circolazione A.TR. allo scopo di inviare una parte o la totalità di dette merci altrove entro la Comunità o la Turchia. Il certificato o i certificati di circolazione A.TR. sostitutivi vengono rilasciati dall'ufficio doganale sotto la cui sorveglianza si trovano le merci.

Articolo 13

1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Turchia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione A.TR. e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Turchia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione A.TR. e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 14

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, il certificato di circolazione A.TR. può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione A.TR. è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione A.TR., nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato A.TR. solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione A.TR. rilasciati a posteriori devono recare nella casella 8 una delle seguenti diciture:

"EXPEDIDO A POSTERIORI"

"UDSTEDT EFTERFØLGENDE"

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

"DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

"RILASCIATO A POSTERIORI"

"AFGEGEVEN A POSTERIORI"

"EMITIDO A POSTERIORI"

"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"

"UTFÄRDAT I EFTERHAND"

"SONRADAN VERILMISTIR".

Articolo 15

1. Il controllo a posteriori dei certificati A.TR. è effettuato a campione casuale o ogni qualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano ragionevolmente motivo di dubitare dell'autenticità di detti certificati, della posizione doganale delle merci in questione o dell'osservanza degli altri requisiti della decisione di base o della presente decisione.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato A.TR. e la fattura, se è stata inviata, ovvero una copia di tali documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, esse inviano tutti i documenti necessari e tutte le informazioni raccolte che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative al certificato A.TR.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo della contabilità dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Le autorità doganali del paese di esportazione, qualora decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale previsto dalla decisione di base ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati entro 10 mesi alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Tali risultati devono indicare chiaramente se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione beneficiano della libera circolazione nella Comunità o in Turchia e soddisfano le altre condizioni di cui alla decisione di base e la presente decisione.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro 10 mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o la posizione doganale delle merci, le autorità doganali richiedenti, salvo circostanze eccezionali, negano il trattamento previsto dalla decisione di base.

Articolo 16

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 15, che non possono essere risolte fra le autorità doganali richiedenti il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo nonché i problemi di interpretazione della presente decisione vengono sottoposti al comitato di cooperazione doganale.

La composizione delle controversie fra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 17

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere l'ammissione di un prodotto al beneficio della libera circolazione è assoggettato a sanzioni.

CAPO 3

Disposizioni concernenti il valore delle merci ai fini doganali

Articolo 18

A condizione che non siano designate ad uso commerciale, le merci trasportate dai viaggiatori da una parte all'altra dell'unione doganale beneficiano della libera circolazione senza dover essere accompagnate dal certificato di cui al capo 2, quando siano dichiarate merci che rispettano le condizioni della libera circolazione e non sussistono dubbi sull'esattezza della dichiarazione.

CAPO 4

Spedizioni postali

Articolo 19

Le spedizioni postali (inclusi i pacchi postali) beneficiano della libera circolazione e non sono soggette alla presentazione del certificato di cui al capo 2 purché nessuna indicazione sul pacco o sui documenti di accompagnamento attesti che le merci contenute non soddisfano le condizioni fissate nella decisione di base. Tale indicazione consiste in un'etichetta gialla, copia della quale figura nell'allegato IV, apposta in tutti questi casi dall'autorità competente dello Stato di esportazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DOGANALI APPLICABILI ALLO SCAMBIO DI MERCI CON PAESI TERZI

CAPO 1

Disposizioni concernenti il valore delle merci ai fini doganali

Articolo 20

I costi del trasporto e dell'assicurazione e le spese di carico e di movimentazione connesse al trasporto di merci di paesi terzi dopo l'introduzione di dette merci nel territorio dell'unione doganale non sono presi in considerazione ai fini della valutazione doganale, purché figurino separatamente dal prezzo pagato o pagabile per dette merci.

CAPO 2

Perfezionamento passivo

Articolo 21

Ai sensi del presente capo, si intende per "traffico triangolare" il sistema in conformità del quale i prodotti compensatori ottenuti dal perfezionamento passivo sono immessi in libera circolazione con sgravio parziale o totale dei dazi all'importazione in una parte dell'unione doganale diversa da quella dalla quale le merci sono state temporaneamente esportate.

Articolo 22

A richiesta del detentore, è autorizzato il ricorso al traffico triangolare per le operazioni di perfezionamento passivo, tranne nei casi di ricorso al sistema di scambi standard con importazione preventiva.

Articolo 23

1. In caso di utilizzazione del sistema del traffico triangolare si utilizza il bollettino di informazione INF 2.

2. Il bollettino INF 2, il cui formulario è conforme al modello e alle disposizioni contenute nelle disposizioni doganali della Comunità e turche, è costituito da un originale e da una copia che devono essere presentati insieme all'ufficio doganale di vincolo. Il bollettino INF 2 riguarda l'intera quantità di merci vincolate al regime. Qualora si preveda che le reimportazioni di prodotti compensatori o di prodotti di sostituzione saranno effettuate in più riprese presso uffici doganali diversi, l'ufficio di vincolo rilascia, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, vari bollettini INF 2 fino a concorrenza delle quantità di merci vincolate al regime.

3. In caso di furto, perdita o distruzione del bollettino INF 2, il titolare dell'autorizzazione ad avvalersi del regime di perfezionamento passivo può chiedere un duplicato all'ufficio doganale che lo ha vistato. Tale ufficio accoglie la richiesta qualora sia fornita la prova che non sono state ancora reimportate le merci di temporanea esportazione per le quali è stato chiesto il duplicato.

Il duplicato così rilasciato deve essere corredato di una delle seguenti diciture:

- DUPLICADO

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

- DUPLICATE

- DUPLICATA

- DUPLICATO

- DUPLICAAT

- SEGUNDA VIA

- KAKSOISKAPPALE

- DUPLIKAT

- IKINCI NÜSHADIR.

4. La domanda di rilascio del bollettino INF 2 costituisce l'accordo del titolare dell'autorizzazione a concedere il beneficio dell'esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione ad un'altra persona.

Articolo 24

1. L'ufficio di vincolo vista l'originale e la copia del bollettino INF 2. Detto ufficio conserva la copia e consegna l'originale al dichiarante.

2. Se l'ufficio di vincolo ritiene che l'ufficio doganale in cui sarà presentata la dichiarazione di immissione di libera pratica necessiti di taluni elementi dell'autorizzazione che non figurano sul bollettino di informazioni, menziona detti elementi nel bollettino medesimo.

3. L'originale del bollettino INF 2 è presentato all'ufficio di uscita del territorio doganale della Comunità. Questo ufficio attesta l'uscita da detto territorio sull'originale e restituisce tale documento alla persona che l'ha presentato.

Articolo 25

1. L'ufficio di vincolo, che deve vistare il bollettino INF 2, indica nella casella 16 i mezzi utilizzati per garantire l'identificazione delle merci di temporanea esportazione.

2. In caso di prelievo di campioni, illustrazioni o descrizioni tecniche, l'ufficio di cui al paragrafo 1 autentica detti campioni, dette illustrazioni o descrizioni tecniche, applicando il sigillo doganale dell'ufficio sugli articoli, se la loro natura lo permette, o sull'imballaggio, in modo da renderlo inviolabile.

Un'etichetta munita del timbro dell'ufficio e recante i riferimenti della dichiarazione di esportazione è acclusa ai campioni, alle illustrazioni o descrizioni tecniche, in modo che questi non possano essere sostituiti.

3. I campioni, le illustrazioni o le descrizioni tecniche, autenticati e sigillati in conformità del paragrafo 2, sono consegnati all'esportatore in modo che questi possa ripresentarli con i sigilli intatti al momento della reimportazione dei prodotti compensatori o di sostituzione.

4. In caso di ricorso ad analisi, i cui risultati saranno resi noti solo dopo l'apposizione del visto sul bollettino INF 2 da parte dell'ufficio doganale, il documento recante il risultato di detta analisi è consegnato all'esportatore in un plico sigillato.

Articolo 26

1. L'importatore dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione presenta l'originale del bollettino INF 2 e, eventualmente, i mezzi di identificazione di cui all'articolo 25, paragrafi 3 e 4, all'ufficio di appuramento al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Quando l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione si effettui con un'unica spedizione, o quando si preveda di effettuarla in più riprese presso lo stesso ufficio doganale, questo ufficio imputa sull'originale del bollettino INF 2 le quantità di merci di temporanea esportazione corrispondenti alle quantità di prodotti compensatori o di prodotti di sostituzione immessi in libera pratica.

Il bollettino INF 2, appurato, è allegato alla dichiarazione corrispondente. Qualora non sia totalmente appurato, verrà rinviato al dichiarante, previa annotazione del fatto nella casella 12 del certificato A.TR.

3. Quando l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione si effettui in più riprese presso uffici doganali diversi, senza che venga applicato l'articolo 23, paragrafo 2, l'ufficio doganale in cui è presentata la prima dichiarazione di immissione in libera pratica rilascia, su richiesta del dichiarante e in sostituzione del bollettino INF 2 iniziale, dei bollettini INF 2 redatti fino a concorrenza delle quantità di merci di temporanea esportazione non ancora immesse in libera pratica. Quest'ultimo ufficio indica nel o nei bollettini sostitutivi il numero del bollettino iniziale e l'ufficio doganale che lo ha rilasciato. Le quantità indicate nel o nei bollettini sostitutivi sono imputate alle quantità figuranti nel bollettino INF 2 iniziale che, completamente appurato con queste indicazioni, è allegato alla prima dichiarazione di immissione in libera pratica. Ogni bollettino sostitutivo completamente appurato è allegato alla dichiarazione di immissione in libera pratica cui si riferisce.

Articolo 27

L'ufficio di appuramento è abilitato a chiedere all'ufficio doganale che ha vistato il bollettino INF 2 il controllo a posteriori dell'autenticità del medesimo e dell'esattezza delle indicazioni in esso contenute, nonché delle eventuali informazioni supplementari che vi figurano.

Tale ufficio dà seguito alla richiesta presentatagli nel più breve tempo possibile.

CAPO 3

Merci in restituzione

Articolo 28

1. Le merci di una parte dell'unione doganale che, dopo essere state esportate fuori dal territorio doganale sono reintrodotte nel territorio dell'altra parte dell'unione doganale e immesse in libera pratica entro tre anni, sono esentate dai dazi all'importazione, a richiesta dell'interessato.

Il termine di tre anni può essere superato per tenere conto di circostanze particolari.

2. Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale di una parte dell'unione doganale, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica con il beneficio di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari, l'esenzione di cui al paragrafo 1 può essere accordata soltanto qualora esse siano utilizzate nuovamente per gli stessi fini.

Se dette merci non sono utilizzate per gli stessi fini, l'importo dei dazi all'importazione cui esse sono soggette viene ridotto dell'importo eventualmente riscosso all'atto della prima immissione in libera pratica. Se quest'ultimo importo è superiore a quello risultante dall'immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.

3. L'esenzione dai dazi all'importazione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le merci esportate fuori dal territorio doganale di una parte dell'unione doganale nel quadro del regime del perfezionamento passivo, a meno che tali merci non si trovino nello stato in cui sono state esportate.

Articolo 29

L'esenzione dei dazi all'importazione di cui all'articolo 28 è concessa unicamente se le merci sono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.

Articolo 30

Gli articoli 28 e 29 si applicano, in quanto compatibili, ai prodotti compensatori originariamente esportati o riesportati in regime di perfezionamento attivo.

L'importo dei dazi all'importazione dovuti per legge è determinato secondo le regole applicabili nel quadro del regime di perfezionamento attivo, considerando la data di reintroduzione dei prodotti compensatori come data di immissione in libera pratica.

Articolo 31

Le merci in reintroduzione beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione anche quando costituiscono una frazione delle merci precedentemente esportate dal territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale.

Lo stesso dicasi quando consistono di parti o accessori che costituiscono elementi di macchine, strumenti, apparecchi o altri prodotti precedentemente esportati dal territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale.

Articolo 32

1. In deroga all'articolo 29, sono ammesse al beneficio dell'esenzione dai dazi all'importazione le merci in reintroduzione che si trovano in una delle seguenti situazioni:

a) merci che, dopo essere state esportate dal territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale, hanno subito unicamente trattamenti per essere mantenute in buono stato di conservazione o manipolazioni che ne hanno modificato unicamente la presentazione;

b) merci che, dopo essere state esportate dal territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale, pur avendo subito trattamenti diversi da quelli necessari al loro mantenimento in buono stato di conservazione o manipolazioni diverse da quelle che ne modificano la presentazione, si sono rivelate difettose o inadatte all'uso cui erano destinate, sempreché sia soddisfatto uno dei seguenti requisiti:

- abbiano subito trattamenti o manipolazioni esclusivamente per essere riparate o riattate, oppure

- si sia constatato che erano inadatte all'uso soltanto dopo l'inizio dei suddetti trattamenti o delle suddette manipolazioni.

2. Qualora i trattamenti o le manipolazioni cui possono essere state sottoposte le merci in reintroduzione ai sensi del paragrafo 1, lettera b), avessero avuto come conseguenza la riscossione dei dazi all'importazione, nel caso di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo, si applicano le norme di tassazione in vigore nel quadro di detto regime.

Tuttavia, se l'operazione subita da una merce consiste in una riparazione o in un riattamento reso necessario da un evento imprevedibile verificatosi al di fuori dei territori doganali di entrambe le parti dell'unione doganale, e comprovato con soddisfazione dell'autorità doganale, è accordata l'esenzione dai dazi all'importazione sempreché il valore della merce in reintroduzione non risulti maggiore, dopo tale trattamento, di quello che aveva al momento dell'esportazione dal territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, secondo comma:

a) si intende per "riparazione o riattamento divenuta(o) necessaria(o)" qualsiasi intervento che consenta di ovviare ai difetti di funzionamento o ai danni materiali subiti da una merce nel periodo in cui si trova fuori dal territorio doganale di entrambe le parti dell'unione doganale, senza il quale essa non possa essere normalmente utilizzata per i fini cui è destinata;

b) si ritiene che, a seguito dell'operazione subita, il valore di una merce in reintroduzione non sia diventato maggiore di quello che aveva al momento dell'esportazione dal territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale, qualora tale operazione resti nei limiti strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.

Qualora la riparazione o il riattamento della merce richieda l'incorporazione di pezzi di ricambio, tale inclusione va limitata ai pezzi strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.

Articolo 33

Su richiesta dell'interessato, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, l'autorità doganale rilascia un documento contenente gli elementi di informazione necessari ad identificare le merci qualora venissero reintrodotte nel territorio doganale di una parte dell'unione doganale.

Articolo 34

1. Sono ammesse come merci in reintroduzione:

- da un lato, le merci per le quali viene presentato, a corredo della dichiarazione di immissione in libera pratica:

a) l'esemplare della dichiarazione di esportazione consegnato all'esportatore dall'autorità doganale o copia di tale documento certificata conforme da detta autorità; oppure

b) il bollettino d'informazione di cui all'articolo 35.

Quando l'autorità doganale dell'ufficio di reintroduzione sia in grado di stabilire, con i mezzi di prova di cui dispone o che può esigere dall'interessato, che le merci dichiarate per la libera pratica sono merci inizialmente esportate dal territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale che, al momento dell'esportazione, soddisfacevano le condizioni necessarie per essere ammesse come merci in reintroduzione, i documenti di cui alle lettere a) e b) non sono richiesti,

- dall'altro, le merci scortate da un carnet ATA emesso nell'altra parte dell'unione doganale.

Queste merci possono essere ammesse come merci in reintroduzione nei limiti stabiliti dall'articolo 28, anche quando il termine di validità del carnet ATA sia scaduto.

In tutti i casi, devono essere espletate le seguenti formalità:

- verificare gli elementi d'informazione contenuti nelle caselle da A a G del tagliando per la reintroduzione,

- compilare la matrice e la casella H del foglio di reintroduzione,

- trattenere il tagliando di reintroduzione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1, primo trattino, non si applicano alla circolazione internazionale degli imballaggi, dei mezzi di trasporto o di talune merci ammesse a un regime doganale particolare quando disposizioni autonome o convenzionali prevedevano, in tali circostanze, la dispensa dai documenti doganali.

Queste disposizioni non si applicano neppure quando le merci possano essere dichiarate verbalmente o con altro atto per l'immissione in libera pratica.

3. Ove lo ritenga necessario, l'autorità doganale dell'ufficio doganale di reintroduzione può chiedere all'interessato di presentare ulteriori elementi di prova, particolarmente ai fini dell'identificazione delle merci in reintroduzione.

Articolo 35

Il bollettino d'informazione INF 3 è redatto in un originale e due copie su formulari conformi ai modelli figuranti nelle disposizioni doganali della Comunità e turche.

Articolo 36

1. Il bollettino INF 3 è rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio d'esportazione al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce, quando lo stesso esportatore dichiari che esiste la probabilità che tali merci vengano reintrodotte attraverso un ufficio doganale dell'altra parte dell'unione doganale.

2. Il bollettino INF 3 può anche essere rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio di esportazione dopo l'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce quando essa possa accettare, sulla base delle informazioni di cui dispone, che i dati figuranti nella domanda dell'esportatore corrispondono alle merci esportate.

Articolo 37

1. Il bollettino INF 3 contiene tutti gli elementi d'informazione stabiliti dall'autorità doganale per identificare le merci esportate.

2. Quando si prevede che le merci esportate facciano ritorno nel territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale o nel territorio doganale di entrambe le parti dell'unione doganale attraverso vari uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di esportazione, l'esportatore può chiedere il rilascio di più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci esportate.

Inoltre, l'esportatore può chiedere all'autorità doganale che l'ha rilasciato la sostituzione di un bollettino INF 3 con più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci indicate nel bollettino INF 3 inizialmente rilasciato.

L'esportatore può, parimenti, chiedere il rilascio di un bollettino INF 3 per una parte soltanto delle merci esportate.

Articolo 38

L'originale e una copia del bollettino INF 3 sono consegnati all'esportatore per essere presentati all'ufficio doganale di reintroduzione. La seconda copia è archiviata dall'autorità doganale che l'ha rilasciata.

Articolo 39

L'amministrazione dell'ufficio doganale di reintroduzione indica sull'originale e sulla copia del bollettino INF 3 la quantità di merci in reintroduzione che beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione, conserva l'originale e trasmette all'autorità doganale che l'ha rilasciato la copia del bollettino corredata del numero e della data della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Tale autorità verifica la corrispondenza della predetta copia con quella in suo possesso e la conserva nei suoi archivi.

Articolo 40

In caso di furto, perdita o distruzione dell'originale del bollettino INF 3, l'interessato può chiedere un duplicato all'autorità doganale che l'ha rilasciato. Questa soddisfa tale richiesta se le circostanze lo giustificano. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

- DUPLICADO

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

- DUPLICATE

- DUPLICATA

- DUPLICATO

- DUPLICAAT

- SEGUNDA VIA

- KAKSOISKAPPALE

- DUPLIKAT

- IKINCI NÜSHADIR.

L'autorità doganale annota sulla copia del bollettino INF 3 in suo possesso che è stato rilasciato un duplicato.

Articolo 41

1. L'autorità doganale dell'ufficio di esportazione trasmette all'autorità doganale dell'ufficio di reimportazione, a richiesta di questa, tutte le informazioni di cui dispone per accertare se le merci soddisfano le condizioni stabilite per essere ammesse al beneficio delle disposizioni del presente capitolo.

2. Il bollettino INF 3 può essere utilizzato per la domanda e la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

La presente decisione sostituisce la decisione n. 1/96.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Fatto ad Ankara, il 28 marzo 2001.

Per il Comitato di cooperazione doganale

Il Presidente

O. Önal

(1) GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

(2) GU L 200 del 9.8.1996, pag. 14.

(3) GU L 249 del 12.9.1997, pag. 18.

ALLEGATO I

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ALLEGATO II

NOTA ESPLICATIVA PER IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A.TR.

I. Regola da osservare per la compilazione del certificato di circolazione A.TR.

1. Il certificato di circolazione A.TR. deve essere redatto in una delle lingue nelle quali è stipulato l'accordo e conformemente alle norme di diritto interno dello Stato di esportazione. Allorché il certificato è redatto in turco, esso deve essere redatto anche in una delle lingue ufficiali della Comunità.

2. Il certificato di circolazione ATR. è compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso deve essere compilato a stampatello facendo uso dell'inchiostro. Esso non deve presentare cancellature o alterazioni. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica deve portare l'approvazione di chi ha compilato il certificato nonché il visto delle autorità doganali. La descrizione dei prodotti deve essere redatta nell'apposita casella senza lasciare spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione e si deve sbarrare la parte non riempita.

II. Indicazioni relative alle diverse caselle

1. Indicare il cognome e il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo dell'interessato.

2. Indicare, eventualmente, il numero del documento di trasporto.

3. Indicare, eventualmente, il cognome e il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della o delle persone cui le merci devono essere consegnate.

5. Indicare il nome del paese da cui le merci sono esportate.

6. Indicare il nome del paese interessato.

9. Indicare il numero d'ordine dell'articolo in causa in rapporto al numero totale degli articoli ripresi sul certificato.

10. Indicare le marche, i numeri, la quantità e la natura dei colli così come la denominazione commerciale usuale delle merci.

11. Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi o altra unità di misura (ettolitri, metri cubi, ecc.) delle merci descritte nella corrispondente casella 10.

12. Da completare da parte dell'autorità competente. Indicare, eventualmente, le informazioni relative al documento di esportazione (modello e numero del documento, nome dell'ufficio doganale e dello Stato di rilascio).

13. Indicare il luogo e la data, così come la firma e il cognome dell'esportatore.

ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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