Decisione del Comitato misto SEE n. 128/2001 del 23 novembre 2001 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) all'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 022 del 24/01/2002 pag. 0009 - 0010
Decisione del Comitato misto SEE n. 128/2001 del 23 novembre 2001 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) all'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2001 del 26 ottobre 2001(1). (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/302/CE della Commissione, del 7 aprile 2000, recante modifica della decisione 95/124/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Germania(2). (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/310/CE della Commissione, del 7 aprile 2000, che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dall'Italia per talune aziende nella provincia di Udine(3). (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/311/CE della Commissione, del 7 aprile 2000, recante modifica della decisione 98/361/CE che stabilisce l'elenco delle zone riconosciute in Spagna, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale(4). (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/312/CE della Commissione, del 7 aprile 2000, che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Germania(5). (6) La presente decisione non si applica al Liechtenstein, DECIDE: Articolo 1 La parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come segue: 1. Al punto 29 (Decisione 95/124/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 32000 D 0302: Decisione 2000/302/CE della Commissione, del 7 aprile 2000 (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 51)." 2. Al punto 49 (Decisione 98/361/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 32000 D 0311: Decisione 2000/311/CE della Commissione, del 7 aprile 2000 (GU L 104 del 29.4.2000, pag. 77)." 3. Dopo il punto 47 (decisione 2000/174/CE della Commissione) sotto il titolo "ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO" sono inseriti i seguenti punti: "48. 32000 D 0310: Decisione 2000/310/CE della Commissione, del 7 aprile 2000, che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dall'Italia per talune aziende nella provincia di Udine (GU L 104 del 29.4.2000, p. 75). Questo atto si applica anche all'Islanda. 49. 32000 D 0312: Decisione della Commissione, del 7 aprile 2000, che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Germania (GU L 104 del 29.4.2000, p. 80). Questo atto si applica anche all'Islanda." Articolo 2 I testi delle decisioni nn. 2000/302/CE, 2000/310/CE, 2000/311/CE e 2000/312/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 24 novembre 2001, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo(6). Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2001. Per il Comitato misto SEE Il Presidente E. Bull (1) GU L 322 del 6.12.2001, pag. 6. (2) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 51. (3) GU L 104 del 29.4.2000, pag. 75. (4) GU L 104 del 29.4.2000, pag. 77. (5) GU L 104 del 29.4.2000, pag. 80. (6) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.