22001D0118(18)

Decisione del Comitato misto SEE n. 143/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 18/01/2001 pag. 0036 - 0037


Decisione del Comitato misto SEE

n. 143/1999

del 5 novembre 1999

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 115/1999 del Comitato misto SEE, del 24 settembre 1999(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/90/CE della Commissione, del 30 novembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(2).

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(3),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 7 (direttiva 70/387/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

"- 398 L 0090: Direttiva 98/90/CE della Commissione, del 30 novembre 1998 (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 29)."

Articolo 2

Al punto 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

"- 398 L 0091: Direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998 (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25)."

Articolo 3

I testi delle direttive 98/90/CE e 98/91/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. Liechtenstein

(1) GU L 325 del 21.12.2000, pag. 29.

(2) GU L 337 del 12.12.1998, pag. 29.

(3) GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.