22001D0113(01)

Decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Lituania, del 13 dicembre 2000, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica di Lituania al programma di azione comunitario "Gioventù"

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 13/01/2001 pag. 0056 - 0058


Decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Lituania

del 13 dicembre 2000

recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica di Lituania al programma di azione comunitario "Gioventù"

(2001/35/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra(1), in particolare l'articolo 110,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 110 dell'accordo europeo e del suo allegato XX, la Lituania può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o a altre azioni della Comunità, tra gli altri, nel settore della gioventù.

(2) Ai sensi dello stesso articolo il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Lituania a tali attività.

(3) A seguito della decisione n. 2/98 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra(2), del 30 ottobre 1998, la Lituania partecipa dal 1o novembre 1998 al programma Gioventù per l'Europa ed ha espresso il desiderio di partecipare al nuovo programma Gioventù,

DECIDE:

Articolo 1

La Lituania partecipa al programma d'azione comunitario "Gioventù" (in appresso "programma Gioventù"), conformemente alle condizioni e alle modalità descritte negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la durata del programma Gioventù, a partire dal 1o gennaio 2000.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2000.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

H. Védrine

(1) GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3.

(2) GU L 307 del 17.11.1998, pag. 15.

ALLEGATO I

Condizioni e modalità della partecipazione della Repubblica di Lituania al programma Gioventù

1. La Lituania partecipa alle attività del programma Gioventù (in appresso denominato "il programma") nel rispetto - salvo altre disposizioni della presente decisione - degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione n. 1031/2000/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitario Gioventù(1).

2. A norma dell'articolo 5 della decisione n. 1031/2000/CE, nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo all'agenzia nazionale Gioventù, adottate dalla Commissione, la Lituania crea la struttura adeguata per la gestione coordinata delle azioni del programma a livello nazionale e adotta le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tale agenzia, che nell'ambito del programma riceverà contributi per le sue attività. La Lituania adotta tutte le altre misure necessarie per una gestione efficace del programma a livello nazionale.

3. Per partecipare al programma, la Lituania versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell'allegato II.

Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Lituania, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.

4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini lituani aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

La Commissione può prendere in considerazione anche esperti lituani, quando, conformemente alle pertinenti disposizioni della decisione n. 1031/2000/CE nomina esperti indipendenti che forniscano assistenza per la valutazione dei progetti.

5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità.

6. Per le azioni a gestione decentrata, nonché per il sostegno finanziario alle attività dell'agenzia nazionale creata conformemente al precedente punto 2, alla Lituania saranno assegnati fondi in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo della Lituania al programma. Il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50 % del bilancio a favore del programma di lavoro dell'agenzia nazionale.

7. Gli Stati membri della Comunità e la Lituania si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di giovani e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Lituania e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dalla presente decisione.

8. La Lituania esenta le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.

9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee nel monitoraggio e nella valutazione del programma, conformemente all'articolo 13 della decisione n. 1031/2000/CE, la partecipazione della Lituania al programma sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e della Lituania. La Lituania presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.

10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi lituani disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità lituane provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo all'agenzia nazionale Gioventù, adottate dalla Commissione, si applicheranno alle relazioni tra Lituania, Commissione e agenzia nazionale lituana. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili all'agenzia nazionale lituana, le autorità lituane sono responsabili per i fondi non recuperati.

11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 8 della decisione n. 1031/2000/CE il programma Gioventù, i rappresentanti della Lituania parteciperanno al comitato di programma in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tale comitato si riunirà senza la presenza di rappresentanti lituani.

12. La lingua utilizzata per ogni tipo di contatto con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

13. La Comunità e la Lituania possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine ai sensi delle condizioni stabilite nella presente decisione.

(1) GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

ALLEGATO II

Contributo finanziario della Repubblica di Lituania al programma

1. Il contributo finanziario che la Lituania dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma nel 2000 sarà di 699000 EUR.

Nel corso del 2000, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che la Lituania dovrà versare per i prossimi anni del programma.

2. La Lituania verserà il contributo di cui sopra, attingendo in parte al bilancio nazionale lituano e in parte dal programma nazionale PHARE per la Lituania. Tramite una procedura di programmazione separata PHARE, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Lituania mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale lituano, rappresenteranno il contributo nazionale della Lituania, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione.

3. I fondi PHARE saranno chiesti secondo il seguente prospetto:

- 340000 EUR per il contributo al programma nel 2000,

- la parte rimanente del contributo della Lituania proverrà dal bilancio statale lituano.

4. Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1) si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Lituania.

Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti lituani nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione del programma, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

5. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Lituania una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo al programma.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, la Lituania verserà il proprio contributo:

- entro il 1o maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1o aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi,

- entro il 1o maggio per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Lituania entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Lituania.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Lituania, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

(1) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2779/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 3).