Decisione del Comitato misto SEE n. 101/2000, del 10 novembre 2000, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
Gazzetta ufficiale n. L 007 del 11/01/2001 pag. 0036 - 0037
Decisione del Comitato misto SEE n. 101/2000 del 10 novembre 2000 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare gli articoli 86 e 98, considerando quanto segue: (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 17/2000 del Comitato misto SEE, del 28 gennaio 2000(1). (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener) (1998-2002) (decisione n. 646/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)(2). (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo, per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2000, DECIDE: Articolo 1 L'articolo 14 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue: 1) È inserito il paragrafo seguente: "2c. A partire dal 1o gennaio 2000, gli Stati EFTA partecipano al programma comunitario di cui al paragrafo 5 e) e alle relative azioni.". 2) Nel paragrafo 5 viene aggiunto il testo seguente: "e) 32000 D 0646: Decisione n. 646/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener) (1998-2002) (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 1).". 3) I termini "paragrafo 5 a), b), c) e d)" nei paragrafi 3 e 4 sono sostituiti da "paragrafo 5 a), b), c), d) ed e)". Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 15 dicembre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3). Essa si applica a partire dal 1o gennaio 2000. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000. Per il Comitato misto SEE Il Presidente G. S. Gunnarsson (1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale. (2) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 1. (3) Comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.