Decisione del Comitato misto SEE n. 106/2001 del 28 settembre 2001 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 322 del 06/12/2001 pag. 0013 - 0014
Decisione del Comitato misto SEE n. 106/2001 del 28 settembre 2001 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 64/2001 del 19 giugno 2001(1). (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 96/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari(2), modificata da GU L 104 del 22.4.1997, pag. 39. (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 96/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti(3). (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 ottobre 1998, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti(4), modificata da GU L 307 del 17.11.1998, pag. 30, DECIDE: Articolo 1 Nel capitolo XII dell'allegato II dell'accordo (direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) al punto 54z è inserito quanto segue: "modificata da: - 396 L 0083: direttiva 96/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 16), modificata da GU L 104 del 22.4.1997, pag. 39." Articolo 2 Nel capitolo XII dell'allegato II dell'accordo (direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) al punto 54zb è inserito quanto segue: "modificata da: - 396 L 0085: direttiva 96/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, (GU L 86 del 28.3.1997, pag. 4), - 398 L 0072: direttiva 98/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 ottobre 1998, (GU L 295 del 4.11.1998, pag. 18), modificata da GU L 307 del 17.11.1998, pag. 30." Articolo 3 I testi delle direttive 96/83/CE, modificata da GU L 104 del 22.4.1997, pag. 39, 96/85/CE e 98/72/CE, modificata da GU L 307 del 17.11.1998, pag. 30, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(5) siano pervenute al Comitato misto SEE. Articolo 5 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001. Per il Comitato misto SEE Il Presidente E. Bull (1) GU L 238 del 6.9.2001, pag. 8. (2) GU L 48 del 19.2.1997, pag. 16. (3) GU L 86 del 28.3.1997, pag. 4. (4) GU L 295 del 4.11.1998, pag. 18. (5) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.