22001D0002

Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2001, del 31 gennaio 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 08/03/2001 pag. 0044 - 0044


Decisione del Comitato misto SEE

n. 2/2001

del 31 gennaio 2001

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 76/2000 del Comitato misto SEE, del 2 ottobre 2000(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1286/2000 della Commissione, del 19 giugno 2000, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(2).

(3) Occore integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1295/2000 della Commissione, del 20 giugno 2000, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(3),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

"- 32000 R 1286: Regolamento (CE) n. 1286/2000 della Commissione, del 19 giugno 2000 (GU L 145 del 20.6.2000, pag. 15),

- 32000 R 1295: Regolamento (CE) n. 1295/2000 della Commissione, del 20 giugno 2000 (GU L 146 del 21.6.2000, pag. 11)".

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1286/2000 e (CE) n. 1295/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o febbraio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. Westerlund

(1) GU L 315 del 14.12.2000, pag. 14.

(2) GU L 145 del 20.6.2000, pag. 15.

(3) GU L 146 del 21.6.2000, pag. 11.

(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.