24.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/79


Rettifica della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (traduzione)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 194 del 18 luglio 2001 )

Pagina 45, articolo 35:

anziché:

«Articolo 35

Prescrizione

1.   Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.

2.   Il metodo di calcolo del periodo di prescrizione è determinato in conformità dell'ordinamento del tribunale adito.»

,

leggi:

«Articolo 35

Decadenza

1.   Il diritto al risarcimento del danno si estingue se non è proposta la relativa azione entro il termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione, o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione, ovvero dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.

2.   Il metodo di calcolo del predetto termine è determinato in conformità dell'ordinamento del tribunale adito.»