22001A0208(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e ciascuno dei paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco)

Gazzetta ufficiale n. L 038 del 08/02/2001 pag. 0025 - 0032


Accordo

in forma di scambio di lettere tra la Comunità e ciascuno dei paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco)

A. Lettera della Comunità

Signor ...,

1. La Comunità e la Svizzera ritengono di applicare regole simili in materia di origine nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate (SPG) i cui principi generali di base sono i seguenti:

- definizione della nozione di prodotto originario stabilita secondo i medesimi criteri,

- disposizioni in materia di cumulo regionale dell'origine,

- disposizioni in materia di cumulo dell'origine con materiali originari, ai sensi delle regole di origine dell'SPG, della Comunità europea, della Svizzera o della Norvegia,

- tolleranza in percentuale per gli elementi non originari,

- obbligo del trasporto diretto delle merci dal paese beneficiario,

- disposizioni in materia di rilascio e di accettazione del certificato d'origine modulo A di sostituzione (in appresso denominato "certificato di sostituzione"),

- necessità di una cooperazione amministrativa con le autorità abilitate dei paesi beneficiari in materia di certificati d'origine modulo A.

2. La Comunità e la Svizzera riconoscono reciprocamente le materie originarie dell'altra parte o della Norvegia (ai sensi delle regole d'origine SPG) che sono state trasformate e incorporate in un prodotto originario del paese beneficiario dell'SPG, come originari di tale paese beneficiario.

Le autorità doganali della Comunità, della Svizzera e della Norvegia si prestano tutta l'assistenza amministrativa necessaria, segnatamente in materia di verifica dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 corrispondenti alle materie di cui al primo comma. Le disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa previste nel protocollo n. 3 dell'accordo CE-Svizzera, nell'allegato B della convenzione EFTA o al protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono applicabili mutatis mutandis.

Le disposizioni del presente punto non si applicano ai prodotti dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

3. La Comunità e la Svizzera accettano reciprocamente i certificati di sostituzione rilasciati dalle autorità doganali della controparte del presente accordo in vece dei certificati di origine modulo A rilasciati dalle autorità competenti dei paesi beneficiari alle seguenti condizioni:

- che tale procedura riguardi la sostituzione del certificato di origine modulo A, ad esclusione di qualsiasi altro documento di certificazione dell'origine,

- che il certificato di sostituzione sia rilasciato su richiesta scritta del riesportatore,

- che le merci in questione siano rimaste sotto sorveglianza doganale, secondo i casi, nella Comunità o in Svizzera e non abbiano subito operazioni diverse dall'eventuale scarico, ricarico, frazionamento o da una qualsiasi altra operazione destinata a garantirne il buono stato di conservazione,

- che l'ufficio doganale preposto a conoscere dell'operazione appuri il certificato di origine modulo A originale apponendovi i numeri di serie del certificato o dei certificati di sostituzione corrispondenti,

- che i prodotti in questione non siano oggetto di deroghe alle regole d'origine,

- che le autorità doganali della Comunità e della Svizzera si prestino tutta l'assistenza necessaria, segnatamente in materia di controllo a posteriori; in particolare, che le autorità del paese nel quale viene rilasciato il certificato di sostituzione garantiscano, su richiesta del paese destinatario delle merci, il controllo a posteriori della validità del corrispondente certificato d'origine modulo A originale.

4. Il certificato di sostituzione deve essere compilato come segue:

- esso deve indicare, nella casella superiore destra, il nome del paese intermedio nel quale viene rilasciato,

- nella casella n. 4 deve figurare una delle menzioni seguenti: "certificato di sostituzione" o "replacement certificate", come pure la data di rilascio del certificato d'origine modulo A originale e il suo numero di serie,

- il nome del riesportatore deve figurare nella casella 1,

- il nome del destinatario finale può figurare nella casella 2,

- tutte le indicazioni che figurano sul certificato d'origine modulo A originale relative ai prodotti riesportati devono essere riportate nelle caselle da 3 a 9,

- i riferimenti alla fattura del riesportatore devono figurare nella casella 10,

- il visto dell'autorità doganale che ha rilasciato il certificato di sostituzione deve figurare nella casella 11. La responsabilità di tale autorità concerne unicamente la compilazione del certificato di sostituzione. Le indicazioni apposte nella casella 12 per quanto concerne il paese d'origine e il paese di destinazione sono identiche a quelle che figurano sul certificato d'origine modulo A originale. Tale casella viene firmata dal riesportatore. Il riesportatore che firma tale casella in buona fede non è responsabile dell'esattezza delle dichiarazioni che figurano nel certificato d'origine modulo A originale,

- l'ufficio doganale preposto a tale operazione menziona sul certificato d'origine modulo A originale il peso, i numeri e la natura dei colli rispediti e vi appone i numeri di serie del certificato o dei certificati di sostituzione corrispondenti. L'ufficio doganale preposto conserva il certificato d'origine modulo A originale, come pure la domanda di certificato di sostituzione, per un periodo di almeno tre anni,

- una fotocopia del certificato d'origine modulo A originale può essere allegato al certificato di sostituzione.

5. Ciascuna delle due parti del presente accordo ne può sospendere immediatamente l'applicazione nel caso in cui nutra gravi dubbi in merito al suo corretto funzionamento. Tuttavia, essa ne informa preventivamente le autorità competenti dell'altra parte.

6. La notifica reciproca della Comunità europea e della Svizzera del completamento delle procedure interne inerenti l'introduzione del cumulo dell'origine con materie originarie della Comunità europea e della Svizzera nei loro rispettivi SPG determinerà l'entrata in vigore del presente accordo ad una data stabilita congiuntamente.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2000.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

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B. Lettera della Svizzera

Signor ...,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera così redatta:

"1. La Comunità e la Svizzera ritengono di applicare regole simili in materia di origine nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate (SPG) i cui principi generali di base sono i seguenti:

- definizione della nozione di prodotto originario stabilita secondo i medesimi criteri,

- disposizioni in materia di cumulo regionale dell'origine,

- disposizioni in materia di cumulo dell'origine con materiali originari, ai sensi delle regole di origine dell'SPG, della Comunità europea, della Svizzera o della Norvegia,

- tolleranza in percentuale per gli elementi non originari,

- obbligo del trasporto diretto delle merci dal paese beneficiario,

- disposizioni in materia di rilascio e di accettazione del certificato d'origine modulo A di sostituzione (in appresso denominato 'certificato di sostituzione'),

- necessità di una cooperazione amministrativa con le autorità abilitate dei paesi beneficiari in materia di certificati d'origine modulo A.

2. La Comunità e la Svizzera riconoscono reciprocamente le materie originarie dell'altra parte o della Norvegia (ai sensi delle regole d'origine SPG) che sono state trasformate e incorporate in un prodotto originario del paese beneficiario dell'SPG, come originari di tale paese beneficiario.

Le autorità doganali della Comunità, della Svizzera e della Norvegia si prestano tutta l'assistenza amministrativa necessaria, segnatamente in materia di verifica dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 corrispondenti alle materie di cui al primo comma. Le disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa previste nel protocollo n. 3 dell'accordo CE-Svizzera, nell'allegato B della convenzione EFTA o al protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono applicabili mutatis mutandis.

Le disposizioni del presente punto non si applicano ai prodotti dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

3. La Comunità e la Svizzera accettano reciprocamente i certificati di sostituzione rilasciati dalle autorità doganali della controparte del presente accordo in vece dei certificati di origine modulo A rilasciati dalle autorità competenti dei paesi beneficiari alle seguenti condizioni:

- che tale procedura riguardi la sostituzione del certificato di origine modulo A, ad esclusione di qualsiasi altro documento di certificazione dell'origine,

- che il certificato di sostituzione sia rilasciato su richiesta scritta del riesportatore,

- che le merci in questione siano rimaste sotto sorveglianza doganale, secondo i casi, nella Comunità o in Svizzera e non abbiano subito operazioni diverse dall'eventuale scarico, ricarico, frazionamento o da una qualsiasi altra operazione destinata a garantirne il buono stato di conservazione,

- che l'ufficio doganale preposto a conoscere dell'operazione appuri il certificato di origine modulo A originale apponendovi i numeri di serie del certificato o dei certificati di sostituzione corrispondenti,

- che i prodotti in questione non siano oggetto di deroghe alle regole d'origine,

- che le autorità doganali della Comunità e della Svizzera si prestino tutta l'assistenza necessaria, segnatamente in materia di controllo a posteriori; in particolare, che le autorità del paese nel quale viene rilasciato il certificato di sostituzione garantiscano, su richiesta del paese destinatario delle merci, il controllo a posteriori della validità del corrispondente certificato d'origine modulo A originale.

4. Il certificato di sostituzione deve essere compilato come segue:

- esso deve indicare, nella casella superiore destra, il nome del paese intermedio nel quale viene rilasciato,

- nella casella n. 4 deve figurare una delle menzioni seguenti: 'certificato di sostituzione' o 'replacement certificate', come pure la data di rilascio del certificato d'origine modulo A originale e il suo numero di serie,

- il nome del riesportatore deve figurare nella casella 1,

- il nome del destinatario finale può figurare nella casella 2,

- tutte le indicazioni che figurano sul certificato d'origine modulo A originale relative ai prodotti riesportati devono essere riportate nelle caselle da 3 a 9,

- i riferimenti alla fattura del riesportatore devono figurare nella casella 10,

- il visto dell'autorità doganale che ha rilasciato il certificato di sostituzione deve figurare nella casella 11. La responsabilità di tale autorità concerne unicamente la compilazione del certificato di sostituzione. Le indicazioni apposte nella casella 12 per quanto concerne il paese d'origine e il paese di destinazione sono identiche a quelle che figurano sul certificato d'origine modulo A originale. Tale casella viene firmata dal riesportatore. Il riesportatore che firma tale casella in buona fede non è responsabile dell'esattezza delle dichiarazioni che figurano nel certificato d'origine modulo A originale,

- l'ufficio doganale preposto a tale operazione menziona sul certificato d'origine modulo A originale il peso, i numeri e la natura dei colli rispediti e vi appone i numeri di serie del certificato o dei certificati di sostituzione corrispondenti. L'ufficio doganale preposto conserva il certificato d'origine modulo A originale, come pure la domanda di certificato di sostituzione, per un periodo di almeno tre anni,

- una fotocopia del certificato d'origine modulo A originale può essere allegato al certificato di sostituzione.

5. Ciascuna delle due parti del presente accordo ne può sospendere immediatamente l'applicazione nel caso in cui nutra gravi dubbi in merito al suo corretto funzionamento. Tuttavia, essa ne informa preventivamente le autorità competenti dell'altra parte.

6. La notifica reciproca della Comunità europea e della Svizzera del completamento delle procedure interne inerenti l'introduzione del cumulo dell'origine con materie originarie della Comunità europea e della Svizzera nei loro rispettivi SPG determinerà l'entrata in vigore del presente accordo ad una data stabilita congiuntamente."

Posso confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2000.

Per il Consiglio federale svizzero

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A. Lettera della Comunità

Signor ...,

1. La Comunità e la Norvegia ritengono di applicare regole simili in materia di origine nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate (SPG) i cui principi generali di base sono i seguenti:

- definizione della nozione di prodotto originario stabilita secondo i medesimi criteri,

- disposizioni in materia di cumulo regionale dell'origine,

- disposizioni in materia di cumulo dell'origine con materiali originari, ai sensi delle regole di origine dell'SPG, della Comunità europea, della Norvegia o della Svizzera,

- tolleranza in percentuale per gli elementi non originari,

- obbligo del trasporto diretto delle merci dal paese beneficiario,

- disposizioni in materia di rilascio e di accettazione del certificato d'origine modulo A di sostituzione (in appresso denominato "certificato di sostituzione"),

- necessità di una cooperazione amministrativa con le autorità abilitate dei paesi beneficiari in materia di certificati d'origine modulo A.

2. La Comunità e la Norvegia riconoscono reciprocamente le materie originarie dell'altra parte o della Svizzera (ai sensi delle regole d'origine SPG) che sono state trasformate e incorporate in un prodotto originario del paese beneficiario dell'SPG, come originari di tale paese beneficiario.

Le autorità doganali della Comunità, della Norvegia e della Svizzera si prestano tutta l'assistenza amministrativa necessaria, segnatamente in materia di verifica dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 corrispondenti alle materie di cui al primo comma. Le disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa previste nel protocollo n. 3 dell'accordo CE-Svizzera, nell'allegato B della convenzione EFTA o al protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono applicabili mutatis mutandis.

Le disposizioni del presente punto non si applicano ai prodotti dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

3. La Comunità e la Norvegia accettano reciprocamente i certificati di sostituzione rilasciati dalle autorità doganali della controparte del presente accordo in vece dei certificati di origine modulo A rilasciati dalle autorità competenti dei paesi beneficiari alle seguenti condizioni:

- che tale procedura riguardi la sostituzione del certificato di origine modulo A, ad esclusione di qualsiasi altro documento di certificazione dell'origine,

- che il certificato di sostituzione sia rilasciato su richiesta scritta del riesportatore,

- che le merci in questione siano rimaste sotto sorveglianza doganale, secondo i casi, nella Comunità o in Norvegia e non abbiano subito operazioni diverse dall'eventuale scarico, ricarico, frazionamento o da una qualsiasi altra operazione destinata a garantirne il buono stato di conservazione,

- che l'ufficio doganale preposto a conoscere dell'operazione appuri il certificato di origine modulo A originale apponendovi i numeri di serie del certificato o dei certificati di sostituzione corrispondenti,

- che i prodotti in questione non siano oggetto di deroghe alle regole d'origine,

- che le autorità doganali della Comunità e della Norvegia si prestino tutta l'assistenza necessaria, segnatamente in materia di controllo a posteriori; in particolare, che le autorità del paese nel quale viene rilasciato il certificato di sostituzione garantiscano, su richiesta del paese destinatario delle merci, il controllo a posteriori della validità del corrispondente certificato d'origine modulo A originale.

4. Il certificato di sostituzione deve essere compilato come segue:

- esso deve indicare, nella casella superiore destra, il nome del paese intermedio nel quale viene rilasciato,

- nella casella n. 4 deve figurare una delle menzioni seguenti: "certificato di sostituzione" o "replacement certificate" come pure la data di rilascio del certificato d'origine modulo A originale e il suo numero di serie,

- il nome del riesportatore deve figurare nella casella 1,

- il nome del destinatario finale può figurare nella casella 2,

- tutte le indicazioni che figurano sul certificato d'origine modulo A originale relative ai prodotti riesportati devono essere riportate nelle caselle da 3 a 9,

- i riferimenti alla fattura del riesportatore devono figurare nella casella 10,

- il visto dell'autorità doganale che ha rilasciato il certificato di sostituzione deve figurare nella casella 11. La responsabilità di tale autorità concerne unicamente la compilazione del certificato di sostituzione. Le indicazioni apposte nella casella 12 per quanto concerne il paese d'origine e il paese di destinazione sono identiche a quelle che figurano sul certificato d'origine modulo A originale. Tale casella viene firmata dal riesportatore. Il riesportatore che firma tale casella in buona fede non è responsabile dell'esattezza delle dichiarazioni che figurano nel certificato d'origine modulo A originale,

- l'ufficio doganale preposto a tale operazione menziona sul certificato d'origine modulo A originale il peso, i numeri e la natura dei colli rispediti e vi appone i numeri di serie del certificato o dei certificati di sostituzione corrispondenti. L'ufficio doganale preposto conserva il certificato d'origine modulo A originale, come pure la domanda di certificato di sostituzione, per un periodo di almeno tre anni,

- una fotocopia del certificato d'origine modulo A originale può essere allegato al certificato di sostituzione.

5. Ciascuna delle due parti del presente accordo ne può sospendere immediatamente l'applicazione nel caso in cui nutra gravi dubbi in merito al suo corretto funzionamento. Tuttavia, essa ne informa preventivamente le autorità competenti dell'altra parte.

6. La notifica reciproca della Comunità europea e della Norvegia del completamento delle procedure interne inerenti l'introduzione del cumulo dell'origine con materie originarie della Comunità europea e della Norvegia nei loro rispettivi SPG determinerà l'entrata in vigore del presente accordo ad una data stabilita congiuntamente.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 2001.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

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B. Lettera della Norvegia

Signor ...,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera così redatta:

"1. La Comunità e la Norvegia ritengono di applicare regole simili in materia di origine nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate (SPG) i cui principi generali di base sono i seguenti:

- definizione della nozione di prodotto originario stabilita secondo i medesimi criteri,

- disposizioni in materia di cumulo regionale dell'origine,

- disposizioni in materia di cumulo dell'origine con materiali originari, ai sensi delle regole di origine dell'SPG, della Comunità europea, della Norvegia o della Svizzera,

- tolleranza in percentuale per gli elementi non originari,

- obbligo del trasporto diretto delle merci dal paese beneficiario,

- disposizioni in materia di rilascio e di accettazione del certificato d'origine modulo A di sostituzione (in appresso denominato 'certificato di sostituzione'),

- necessità di una cooperazione amministrativa con le autorità abilitate dei paesi beneficiari in materia di certificati d'origine modulo A.

2. La Comunità e la Norvegia riconoscono reciprocamente le materie originarie dell'altra parte o della Svizzera (ai sensi delle regole d'origine SPG) che sono state trasformate e incorporate in un prodotto originario del paese beneficiario dell'SPG, come originari di tale paese beneficiario.

Le autorità doganali della Comunità, della Norvegia e della Svizzera si prestano tutta l'assistenza amministrativa necessaria, segnatamente in materia di verifica dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 corrispondenti alle materie di cui al primo comma. Le disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa previste nel protocollo n. 3 dell'accordo CE-Svizzera, nell'allegato B della convenzione EFTA o al protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono applicabili mutatis mutandis.

Le disposizioni del presente punto non si applicano ai prodotti dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

3. La Comunità e la Norvegia accettano reciprocamente i certificati di sostituzione rilasciati dalle autorità doganali della controparte del presente accordo in vece dei certificati di origine modulo A rilasciati dalle autorità competenti dei paesi beneficiari alle seguenti condizioni:

- che tale procedura riguardi la sostituzione del certificato di origine modulo A, ad esclusione di qualsiasi altro documento di certificazione dell'origine,

- che il certificato di sostituzione sia rilasciato su richiesta scritta del riesportatore,

- che le merci in questione siano rimaste sotto sorveglianza doganale, secondo i casi, nella Comunità o in Norvegia e non abbiano subito operazioni diverse dall'eventuale scarico, ricarico, frazionamento o da una qualsiasi altra operazione destinata a garantirne il buono stato di conservazione,

- che l'ufficio doganale preposto a conoscere dell'operazione appuri il certificato di origine modulo A originale apponendovi i numeri di serie del certificato o dei certificati di sostituzione corrispondenti,

- che i prodotti in questione non siano oggetto di deroghe alle regole d'origine,

- che le autorità doganali della Comunità e della Norvegia si prestino tutta l'assistenza necessaria, segnatamente in materia di controllo a posteriori; in particolare, che le autorità del paese nel quale viene rilasciato il certificato di sostituzione garantiscano, su richiesta del paese destinatario delle merci, il controllo a posteriori della validità del corrispondente certificato d'origine modulo A originale.

4. Il certificato di sostituzione deve essere compilato come segue:

- esso deve indicare, nella casella superiore destra, il nome del paese intermedio nel quale viene rilasciato,

- nella casella n. 4 deve figurare una delle menzioni seguenti: 'certificato di sostituzione' o 'replacement certificate' come pure la data di rilascio del certificato d'origine modulo A originale e il suo numero di serie,

- il nome del riesportatore deve figurare nella casella 1,

- il nome del destinatario finale può figurare nella casella 2,

- tutte le indicazioni che figurano sul certificato d'origine modulo A originale relative ai prodotti riesportati devono essere riportate nelle caselle da 3 a 9,

- i riferimenti alla fattura del riesportatore devono figurare nella casella 10,

- il visto dell'autorità doganale che ha rilasciato il certificato di sostituzione deve figurare nella casella 11. La responsabilità di tale autorità concerne unicamente la compilazione del certificato di sostituzione. Le indicazioni apposte nella casella 12 per quanto concerne il paese d'origine e il paese di destinazione sono identiche a quelle che figurano sul certificato d'origine modulo A originale. Tale casella viene firmata dal riesportatore. Il riesportatore che firma tale casella in buona fede non è responsabile dell'esattezza delle dichiarazioni che figurano nel certificato d'origine modulo A originale,

- l'ufficio doganale preposto a tale operazione menziona sul certificato d'origine modulo A originale il peso, i numeri e la natura dei colli rispediti e vi appone i numeri di serie del certificato o dei certificati di sostituzione corrispondenti. L'ufficio doganale preposto conserva il certificato d'origine modulo A originale, come pure la domanda di certificato di sostituzione, per un periodo di almeno tre anni,

- una fotocopia del certificato d'origine modulo A originale può essere allegato al certificato di sostituzione.

5. Ciascuna delle due parti del presente accordo ne può sospendere immediatamente l'applicazione nel caso in cui nutra gravi dubbi in merito al suo corretto funzionamento. Tuttavia, essa ne informa preventivamente le autorità competenti dell'altra parte.

6. La notifica reciproca della Comunità europea e della Norvegia del completamento delle procedure interne inerenti l'introduzione del cumulo dell'origine con materie originarie della Comunità europea e della Norvegia nei loro rispettivi SPG determinerà l'entrata in vigore del presente accordo ad una data stabilita congiuntamente."

Posso confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 2001.

Per il governo del Regno di Norvegia

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