22000D1221(19)

Decisione del Comitato misto SEE n. 119/1999, del 24 settembre 1999, che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 325 del 21/12/2000 pag. 0034 - 0035


Decisione del Comitato misto SEE

n. 119/1999

del 24 settembre 1999

che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 84/1999 del Comitato misto SEE, del 25 giugno 1999(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità(2).

(3) Occorre adattare ai fini dell'accordo le disposizioni relative agli aspetti internazionali della decisione n. 128/1999/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 5cc (direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consilio) dell'allegato XI dell'accordo, prima del titolo "Servizi postali", viene inserito il punto seguente:

"5cd. 399 D 0128: Decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità (GU L 17 del 22.1.1999, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 9 lascia impregiudicato il diritto di uno Stato EFTA di adottare misure relative ai servizi UMTS e alle apparecchiature UMTS nei paesi terzi o di negoziare per proprio conto con paesi terzi e organizzazioni internazionali accordi bilaterali e multilaterali applicabili all'UMTS. La Commissione e gli Stati EFTA si tengono reciprocamente informati e, su richiesta, si consultano su tali misure o negoziati nel quadro del Comitato misto SEE."

Articolo 2

I testi della decisione n. 128/1999/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. Liechtenstein

(1) GU L 296 del 23.11.2000.

(2) GU L 17 del 22.1.1999, pag. 1.