Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino
Gazzetta ufficiale n. L 315 del 14/12/2000 pag. 0032 - 0032
Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2000 del 2 ottobre 2000 che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) Il protocollo 47 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 64/2000 del Comitato misto SEE del 28 giugno 2000(1). (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 160/2000 della Commissione, del 24 gennaio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve(2), DECIDE: Articolo 1 Al punto 26 [regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione] nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo è inserito il seguente trattino: "- 32000 R 0160: Regolamento (CE) n. 160/2000 della Commissione del 24 gennaio 2000 (GU L 19 del 25.1.2000, pag. 19)." Articolo 2 I testi del regolamento (CE) n. 160/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 3 ottobre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3). Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000. Per il Comitato misto SEE Il Presidente G. S. Gunnarsson (1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 83. (2) GU L 19 del 25.1.2000, pag. 19. (3) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.