22000D1214(08)

Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 315 del 14/12/2000 pag. 0018 - 0019


Decisione del Comitato misto SEE

n. 78/2000

del 2 ottobre 2000

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 19/2000 del Comitato misto SEE del 25 febbraio 2000(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/180/CE della Commissione, del 23 febbraio 2000, che proroga il periodo di tempo ammesso per le autorizzazioni provvisorie della nuova sostanza attiva Pseudomonas chlororaphis(2).

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/10/CE della Commissione, del 1o marzo 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (fluroxypyr) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente trattino:

"- 32000 L 0010: Direttiva 2000/10/CE della Commissione, del 1o marzo 2000 (GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28)."

Articolo 2

Dopo il punto 12i [regolamento (CE) n. 2161/1999 della Commissione] nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è inserito il punto seguente:

"12j. 32000 D 0180: Decisione 2000/180/CE della Commissione, del 23 febbraio 2000, che proroga il periodo di tempo ammesso per le autorizzazioni provvisorie della nuova sostanza attiva Pseudomonas chlororaphis (GU L 57 del 2.3.2000, pag. 34)."

Articolo 3

I testi della decisione 2000/180/CE e della direttiva 2000/10/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 3 ottobre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(4).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. Gunnarsson

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2) GU L 57 del 2.3.2000, pag. 34.

(3) GU L 57 del 2.3.2000. pag. 28.

(4) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.