Decisione del Comitato misto SEE n. 53/2000, del 28 giugno 2000, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 237 del 21/09/2000 pag. 0066 - 0067
Decisione del Comitato misto SEE n. 53/2000 del 28 giugno 2000 che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 26/2000 del 31 marzo 2000(1). (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 96/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare(2), DECIDE: Articolo 1 Al punto 51 (direttiva 89/398/CEE del Consiglio) del capitolo XII, dell'allegato II, dell'accordo viene inserito quanto segue: ", modificata da: - 396 L 0084: Direttiva 96/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 20). Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. All'articolo 4, dopo l'ultimo comma del paragrafo 1 bis viene aggiunto il comma seguente: 'Per quanto riguarda l'autorizzazione temporanea di immissione in commercio, una Parte contraente può, qualora abbia validi motivi per ritenere che un prodotto presenta un rischio per la salute umana, limitare o vietare l'uso e/o la vendita del prodotto sul suo territorio. In tale caso comunica immediatamente il provvedimento alle altre Parti contraenti attraverso il Comitato misto SEE, fornendo la motivazione della propria decisione. Se una Parte contraente lo richiede, in sede di Comitato misto SEE si svolgono consultazioni sulla pertinenza del provvedimento. Si applica la Parte VII dell'accordo.'" Articolo 2 I testi della direttiva 96/84/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3). Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000. Per il Comitato misto SEE Il Presidente F. Barbaso (1) GU L 141 del 15.6.2000, pag. 46. (2) GU L 48 del 19.2.1997, pag. 20. (3) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.