22000D0921(02)

Decisione del Comitato misto SEE n. 49/2000, del 31 maggio 2000, che modifica l'allegato XIV (concorrenza) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 21/09/2000 pag. 0060 - 0061


Decisione del Comitato misto SEE

n. 49/2000

del 31 maggio 2000

che modifica l'allegato XIV (concorrenza) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 87/1999 del 25 giugno 1999(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)(2).

(3) Il regolamento (CE) n. 823/2000 sostituisce, a decorrere dal 26 aprile 2000, il regolamento (CE) n. 870/95 della Commissione, del 20 aprile 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)(3), che è integrato nell'accordo e che deve pertanto essere sostituito ai sensi dell'accordo a decorrere dal 26 aprile 2000,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 11c [regolamento (CE) n. 870/95 della Commissione] dell'allegato XIV dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

"32000 R 0823: Regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 1 i termini 'porti della Comunità' vanno letti 'porti del territorio contemplato dall'accordo SEE'.

b) All'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, la frase 'a condizione che gli accordi in oggetto siano notificati alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 2843/98 della Commissione e che questa non si opponga' va letta 'a condizione che gli accordi in oggetto siano notificati alla Commissione europea o all'Autorità di vigilanza EFTA a norma del regolamento (CE) n. 2843/98 della Commissione e delle corrispondenti disposizioni del protocollo 21 dell'accordo SEE e che l'autorità di vigilanza competente non si opponga'.

c) All'articolo 7, paragrafo 1, alla fine è aggiunto quanto segue:'o della corrispondente disposizione del protocollo 21 dell'accordo SEE'.

d) All'articolo 7, paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:'Essa deve opporsi quando uno Stato soggetto alla sua giurisdizione ne faccia richiesta entro tre mesi dalla trasmissione agli Stati della notificazione di cui al paragrafo 1'.

e) All'articolo 7, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:'Tuttavia, quando l'opposizione fa seguito alla richiesta di uno Stato soggetto alla sua giurisdizione e quest'ultimo non la ritira, la Commissione può ritirare l'opposizione soltanto dopo aver sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi'.

f) All'articolo 7, paragrafo 7, alla fine viene aggiunto il testo seguente:'o della corrispondente disposizione del protocollo 21 dell'accordo SEE'.

g) All'articolo 12, comma introduttivo, la frase 'In conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 479/92,' va letta 'Di propria iniziativa o su richiesta dell'altra autorità di vigilanza o di uno Stato soggetto alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo'."

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 823/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo(4).

Essa è applicabile a decorrere dal 26 aprile 2000.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. Barbaso

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24.

(3) GU L 89 del 21.4.1995, pag. 7.

(4) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.