22000D0622(02)

Decisione del Comitato misto SEE n. 17/1999, del 26 febbraio 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (energia) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 22/06/2000 pag. 0042 - 0042


Decisione del Comitato misto SEE

n. 17/1999

del 26 febbraio 1999

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 22/98 del Comitato misto SEE, del 31 luglio 1998(1);

considerando che l'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 22/98 del Comitato misto SEE;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico(2),

DECIDE:

Articolo 1

Il seguente punto è inserito al capitolo IV dell'allegato II dell'accordo, dopo il punto 4d (direttiva 96/60/CE della Commissione):

"4 e. 398 L 0011: Direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico (GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1)."

Articolo 2

Il seguente punto è inserito all'allegato IV dell'accordo, dopo il punto 11d (direttiva 96/60/CE della Commissione):

"11 e. 398 L 0011: direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico (GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1)."

Articolo 3

I testi della direttiva 98/11/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 27 febbraio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. Barbaso

(1) GU L 342 del 17.12.1998, pag. 32.

(2) GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.